Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: sì del Senato
Pubblicato il 23 luglio 2025
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L'Aula del Senato, nella seduta del 22 luglio 2025, ha approvato in prima deliberazione il Disegno di legge costituzionale n. 1353 recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
Il testo, già approvato dalla Camera, torna a Palazzo Montecitorio per la seconda deliberazione.
La riforma, di iniziativa governativa, incide sulla seconda parte della Costituzione, modificando gli articoli 87, 102, 104 e seguenti, con l’obiettivo di ridefinire il sistema di autogoverno della magistratura e il regime disciplinare delle toghe.
Carriera separata dei magistrati: il contenuto del Ddl
Il testo di riforma propone una revisione del Titolo IV della Costituzione con l'intento di separare le carriere dei magistrati requirenti e dei magistrati giudicanti.
Due organi di autogoverno
Tale separazione comporta la creazione di due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Entrambi gli organi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e avranno membri di diritto, come il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli ulteriori componenti sono estratti a sorte:
- per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, elenco compilato mediante elezione dal Parlamento, in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento.
- per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
Il vice-presidente di ciascun CSM è eletto tra i componenti sorteggiati.
Alta Corte disciplinare
Altra novità significativa è l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, competente per i magistrati ordinari, composta da 15 giudici selezionati attraverso diverse modalità.
La nuova Alta Corte disciplinare, nel dettaglio, sarà così composta:
- 3 membri nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari e avvocati con almeno 20 anni di esercizio;
- 3 membri sorteggiati da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune (stessi requisiti);
- 6 magistrati giudicanti sorteggiati, con almeno 20 anni di esercizio e funzioni di legittimità;
- 3 magistrati requirenti con gli stessi requisiti.
Il presidente della Corte è eletto tra i membri indicati dal Quirinale e quelli sorteggiati dal Parlamento. I giudici restano in carica per quattro anni, senza possibilità di rinnovo, e il mandato è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni pubbliche o professioni forensi.
Funzioni
Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto internamente, dinanzi a una composizione diversa della stessa Alta Corte;
Non è previsto il ricorso per Cassazione, come invece garantito dall’art. 111 della Costituzione per i provvedimenti giurisdizionali.
Alla legge ordinaria spetterà:
- la definizione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni;
- l’individuazione della composizione dei collegi e delle forme del procedimento;
- la garanzia che giudici e pubblici ministeri siano rappresentati nei collegi giudicanti.
Norme transitorie e tempi di attuazione
Il disegno di legge include anche modifiche costituzionali e disposizioni transitorie per l'attuazione delle nuove strutture di autogoverno.
Entro un anno dall’entrata in vigore della riforma, dovranno essere adottati:
- adeguamenti alla disciplina del Consiglio superiore della magistratura;
- aggiornamenti dell’ordinamento giudiziario e della normativa disciplinare.
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