Semplificazioni delle procedure per manutenzione su imbarcazioni non UE

Pubblicato il



Semplificazioni delle procedure per manutenzione su imbarcazioni non UE

La circolare n. 20 del 27 maggio 2022, dell’Agenzia delle Dogane, fornisce istruzioni per rendere più semplici le procedure doganali di ammissione temporanea e perfezionamento attivo per le imbarcazioni da diporto non Ue. La precisazioni attengono alla necessità di introdurre nel territorio doganale imbarcazioni da diporto non unionali, da sottoporre a manutenzioni e/o “refitting”.

Il regime prevede che il semplice passaggio della frontiera permette il vincolo del bene al regime di ammissione temporanea (At); pertanto vige tale vincolo per le imbarcazioni da diporto che fanno ingresso belle acque territoriali dello Stato membro UE ricomprese nelle 12 miglia dalla costa. Il vincolo sussiste per un periodo massimo di 18 mesi.

Regime di ammissione temporanea

La circolare 20/D/2022 specifica che il periodo massimo di permanenza delle unità da diporto in regime di ammissione temporanea:

  • deve essere considerato globalmente anche se i beni vengono vincolati dal titolare del suddetto regime a un altro regime speciale (ad es. il perfezionamento attivo) e poi nuovamente posti in regime di ammissione temporanea;
  • deve essere considerato distintamente nell’ipotesi in cui i beni siano vincolati a detto regime dal proprietario dell’imbarcazione mentre è il cantiere ad assumere la titolarità di un diverso regime doganale (ad es. il perfezionamento attivo) che viene apportato e al quale fa seguito una nuova fase di ammissione temporanea in capo al titolare dell’unità da diporto.

In merito all’attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto, sono stati illustrati orientamenti per facilitare le operazioni connesse all’utilizzo del regime di ammissione temporanea.

In primo luogo, è ammesso il vincolo a tale regime con il semplice passaggio della frontiera del mezzo di trasporto, a prescindere dalla circostanza che sia funzionante o necessiti di manutenzione o riparazione. Ciò, quindi, vale anche per il trasporto del mezzo “via terra”.

In secondo luogo, anche un mezzo di trasporto sottoposto al regime di ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e ad operazioni di manutenzione finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto. La circolare, sul punto cita: lavori di manutenzione dello scafo, compresi carene e ponti (trattamenti, verniciatura, lucidatura, wrapping e falegnameria); manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di impianti e apparati dell’unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine; manutenzione e riparazione di interni.

Tali interventi non comportano l’obbligo di prestare la garanzia che è invece dovuta quando si fa uso del regime di perfezionamento attivo.

Procedura da seguire

Come si deve comportare il soggetto che esegue tali interventi?

Il titolare dell’imbarcazione che richiede la manutenzione in regime di ammissione temporanea deve:

  • dimostrare il momento di ingresso dell’imbarcazione nelle acque unionali presentando l’allegato 71-01 RD all’ufficio doganale competente sul luogo ove deve essere effettuata la manutenzione;
  • presentare in triplice copia il modello T.O.R.O. (transfer of rights and obligations) sottoscritto anche dal titolare del cantiere al competente ufficio doganale che dovrà autorizzare il T.O.R.O. in base all’art. 266 RD;

Invece, il titolare del cantiere annota nelle proprie scritture contabili le informazioni relative alle imbarcazioni in regime di ammissione temporanea in base al documento TORO, le date di inizio e fine lavori, eventuali parti e pezzi sostituiti. Tale soggetto è responsabile dei mezzi che ha in manutenzione.

Trattamento Iva

Per quanto concerne l’IVA, sentita anche l’Agenzia delle Entrate, si ribadisce che le attività di manutenzione in parola rientrano fra i casi di non imponibilità previsti dall’art. 9, comma 1, n. 9, DPR n. 633/1972.

Regime di perfezionamento attivo

Nel momento in cui i cantieri sono chiamati a svolgere interventi più importanti rispetto alla semplice manutenzione come operazioni che comportano interventi strutturali delle imbarcazioni (refitting) e quindi attività che apportano delle migliorie di carattere sostanziale al bene, si deve fare riferimento al regime di perfezionamento attivo.

A titolo esemplificativo si tratta di: rifacimento degli interni dell’imbarcazione, variazione della compartimentazione interna della nave, estensione o modifica dello scafo, allungamento della carena o dei ponti, sostituzione integrale degli apparati motori, sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative.

In questo caso l’Agenzia delle Dogane dovrà rilasciare un’autorizzazione con sistema CDMS (Customs Decision Management System) ed è necessaria la prestazione di una garanzia, a copertura degli eventuali diritti doganali dovuti.

Tale garanzia può essere isolata (dovuta a fronte di una operazione singola) ovvero globale (in presenza di più operazioni). Nel primo caso, non è possibile applicare riduzioni/esoneri rispetto all’importo da garantire; nel secondo, invece, è ammesso.

Riduzione della garanzia. Fase sperimentale

Viene reso noto che, in via sperimentale, le Dogane hanno avviato, per il solo settore nautico (dove importi particolarmente elevati si associano a limitato rischio d’insorgenza dell’obbligazione doganale), una procedura armonizzata con quella unionale.

Per la valutazione delle istanze per la concessione dell’esonero totale o parziale dal prestare la detta garanzia, saranno considerati:

- la solvibilità finanziaria;

- l’affidabilità, intesa quale capacità di controllo sulle operazioni;

. la capacità finanziaria dell’operatore economico di far fronte all’impegno finanziario conseguente all’applicazione dell’esonero totale o parziale chiesto, qualora sorgesse un obbligo doganale;

- il rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale relativa a dazi ed oneri nazionali, in relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata che rappresenta il parametro di riferimento attraverso cui valutare l’affidabilità del soggetto economico richiedente.

Al termine di tali valutazioni, potrà essere concesso l’esonero totale o parziale della garanzia, con una riduzione fino al 50% o 30% dell’importo di riferimento della garanzia per l’Iva per l’operatore non Aeo e fino al 100% per l’operatore Aeo.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito