Semplificazione del valore in dogana: novità
Pubblicato il 25 novembre 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n. 30 del 24 novembre 2025, con la quale viene riorganizzato e aggiornato l'intero quadro procedurale relativo all’autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana ai sensi dell’articolo 73 del Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013).
La nuova disciplina entrerà in vigore dal 1° dicembre 2025, sostituendo completamente la precedente circolare 5/D/2017.
La semplificazione del valore in dogana rappresenta uno strumento di particolare rilievo per gli operatori economici che effettuano importazioni con elementi di valore non quantificabili al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale.
Finalità della semplificazione
La disciplina consente all’importatore di determinare, attraverso una metodologia autorizzata, gli importi da includere nel valore in dogana che non possono essere conosciuti con certezza al momento della dichiarazione.
In questo modo si evita il ricorso alla dichiarazione semplificata ex articolo 166 CDU, riducendo i costi amministrativi e garantendo una definizione più tempestiva del valore.
La semplificazione può riguardare:
- il valore di transazione (art. 70 CDU), quando non completamente determinabile alla data di accettazione;
- le componenti da aggiungere al valore, ai sensi dell’art. 71 CDU (ad esempio: royalties, costi di trasporto o assicurazione da ripartire su più forniture);
- gli elementi da sottrarre, ai sensi dell’art. 72 CDU.
La procedura si applica esclusivamente alle importazioni e solo quando il valore in dogana è basato sul metodo del valore di transazione.
Condizioni per ottenere l’autorizzazione
La Circolare n. 30/D/2025 illustra in modo dettagliato i requisiti, suddividendoli in condizioni oggettive e condizioni soggettive.
Condizioni oggettive
- Sproporzione dei costi amministrativi
L’utilizzo della dichiarazione semplificata ex art. 166 CDU può comportare costi elevati per la gestione continuativa delle dichiarazioni complementari. La semplificazione ex art. 73 CDU rappresenta una soluzione idonea quando tale sproporzione è provata. - Non significativa differenza rispetto al valore determinato in assenza della semplificazione
L’operatore deve dimostrare, mediante dati oggettivi e verificabili, che il valore ottenuto con la metodologia proposta non differisce in modo rilevante da quello che sarebbe determinato senza semplificazione. Gli elementi coperti dalla semplificazione devono essere non quantificabili al momento della dichiarazione.
Condizioni soggettive
Riprendendo i criteri previsti per l’AEO, l’operatore deve dimostrare:
- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
- un sistema contabile conforme ai principi contabili vigenti e idoneo a supportare i controlli di audit;
- un’organizzazione amministrativa coerente con la dimensione aziendale e dotata di sistemi di controllo interno per rilevare eventuali irregolarità.
Presentazione dell’istanza tramite il sistema CDS
Dal 2 ottobre 2017, tutte le domande devono essere presentate tramite il Customs Decisions System (CDS), articolato in:
- Trader Portal (TP), piattaforma di accesso per gli operatori;
- Customs Decisions Management System (CDMS), sistema di gestione utilizzato da ADM.
L’istanza deve contenere tutte le informazioni previste dall’Allegato A, Titolo V, del RD 2015/2446. Tra gli elementi obbligatori figurano:
- dati anagrafici e contatti del richiedente;
- eventuale rappresentante diretto (la rappresentanza indiretta non è ammessa);
- descrizione dettagliata delle merci (incluso codice NC);
- indicazione dell’oggetto della semplificazione (art. 70, 71 o 72 CDU);
- allegati obbligatori, tra cui:
- documento identificativo del richiedente;
- relazione tecnica con il metodo di calcolo proposto;
- file Excel con dati storici utilizzati come base della formula;
- eventuali contratti o accordi pertinenti (ad esempio contratti di licenza per royalties).
È necessario indicare l’Autorità competente: Direzione Dogane – Codice IT922105 – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma.
Formula proposta dall’operatore
Il richiedente deve proporre una formula o un metodo idoneo a determinare la componente di valore non conosciuta alla data di importazione.
La circolare 30/D/2025 richiede che la metodologia sia fondata su:
- contratti commerciali,
- documentazione di trasporto o assicurativa,
- accordi di licenza,
- valori dichiarati in periodi precedenti,
- dati oggettivi e quantificabili provenienti dalla contabilità.
Procedimento autorizzativo
La procedura si articola in più fasi con precisi limiti temporali.
1. Fase di accettazione della domanda
L'Ufficio verifica la completezza dell’istanza e, se necessario, richiede integrazioni (entro 30 giorni). Se il termine decorre senza richiesta, la domanda si considera accettata.
2. Istruttoria presso l’Ufficio ADM territoriale
L’ufficio locale effettua:
- verifica dei precedenti doganali e fiscali;
- acquisizione dei certificati penali;
- analisi del sistema contabile e della documentazione a supporto della formula;
- valutazione dell’organizzazione amministrativa.
Al termine redige una relazione istruttoria e un parere motivato.
3. Decisione finale
La decisione di autorizzazione (CVA) viene adottata nel termine massimo di 120 giorni, ridotti a 90 giorni per gli AEO.
Il provvedimento è notificato tramite CDS e confermato via PEC.
Monitoraggio annuale
Pur essendo l’autorizzazione valida senza limiti temporali, ADM effettua un monitoraggio annuale volto a:
- verificare l’attualità della formula utilizzata,
- confermare la permanenza delle condizioni oggettive e soggettive,
- valutare eventuali interventi di modifica, sospensione o revoca.
Il monitoraggio è avviato tramite PEC e richiede la trasmissione di dati aggiornati.
Annullamento
L’autorizzazione può essere annullata esclusivamente quando risultano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
- la decisione è stata rilasciata basandosi su informazioni non corrette oppure non complete;
- il titolare della decisione era consapevole, oppure avrebbe potuto ragionevolmente essere consapevole, della non correttezza o incompletezza di tali informazioni;
- se le informazioni fornite fossero state esatte e complete, il contenuto della decisione sarebbe risultato differente.
L’annullamento produce effetti a partire dalla data originaria di efficacia della decisione annullata, salvo diversa indicazione contenuta nel provvedimento (efficacia ex tunc).
Revoca o modifica
La revoca e la modifica dell’autorizzazione alla semplificazione della determinazione del valore in dogana vengono adottate quando l’autorizzazione non può più permanere nelle condizioni iniziali o su richiesta dello stesso operatore economico.
A differenza dell’annullamento, che opera retroattivamente, revoca e modifica producono effetti solo per il futuro.
Sospensione
La sospensione può essere disposta quando:
- vi sono elementi che potrebbero portare alla revoca o modifica,
- l’operatore non rispetta gli obblighi previsti,
- l’operatore chiede una sospensione temporanea.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: