Istituzione del comitato scientifico dell’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro
Pubblicato il 25 novembre 2025
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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il 18 novembre 2025, un decreto finalizzato alla riorganizzazione dell’assetto tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro. Il provvedimento istituisce il nuovo Comitato scientifico, ridefinendo composizione, funzioni, durata in carica e modalità operative degli organi che supportano l’attività di monitoraggio e analisi del mercato del lavoro, delle politiche attive e delle misure occupazionali.
La rinnovata struttura del Comitato scientifico rappresenta un tassello essenziale nel quadro delle strategie nazionali di osservazione, valutazione e programmazione delle politiche occupazionali. Il decreto abroga contestualmente il precedente DM n. 250 del 23 dicembre 2021, sostituendolo con un modello più coerente con l’attuale assetto organizzativo.
Istituzione del Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è:
- presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- coadiuvato dal Capo Dipartimento competente o da un suo delegato.
In caso di assenza o impedimento del Ministro, è proprio il Capo Dipartimento o un suo delegato a svolgere le funzioni di presidente, assicurando continuità operativa.
Collocazione organizzativa
Il Comitato è collocato presso il Dipartimento con funzioni in materia di politiche del lavoro, previdenziali e assicurative, sicurezza nei luoghi di lavoro e coordinamento generale. Tale scelta strutturale rileva per due ragioni.
- Centralità delle politiche del lavoro nel perimetro delle attività dell’Osservatorio.
- Coordinamento diretto con le Direzioni generali responsabili della gestione dei servizi per il lavoro, della raccolta dati e dell’innovazione digitale.
Questa impostazione rafforza il collegamento tra attività di analisi e decisioni strategiche, coerentemente con la riforma ministeriale del 2023.
Composizione del Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è composto da:
- Un rappresentante dell’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, con funzione di riferimento per i dati e le analisi statistiche.
- Un rappresentante dell’INPS, per la valutazione dei trend contributivi, delle prestazioni sociali e delle dinamiche previdenziali legate all’occupazione.
- Un rappresentante dell’INAIL.
Il presidio essenziale per i dati sulla sicurezza e gli infortuni è così composto.
- Due rappresentanti del Ministero del lavoro, designati dal Capo Dipartimento. Si tratta dei membri che garantiscono la connessione operativa tra il Comitato e le strutture ministeriali.
- Un rappresentante dell’INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, per la valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro e delle misure formative.
- Un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per integrare il livello territoriale e coordinare le politiche regionali del lavoro.
- Un esperto indipendente indicato dalla Banca d’Italia, figura di rilievo tecnico-scientifico che arricchisce le attività del Comitato con un contributo macroeconomico e indipendente.
L’articolo 2, comma 2, prevede che il Comitato possa essere integrato da ulteriori esperti indipendenti, designati dal Ministro del lavoro o indicati da altre Amministrazioni, in relazione a specifiche esigenze tematiche.
Ciò consente all’Osservatorio di:
- includere competenze specialistiche non previste nella composizione base;
- adattarsi all’evoluzione del mercato del lavoro e delle priorità politiche;
- affrontare tematiche emergenti come l’intelligenza artificiale, la transizione energetica, le nuove forme di lavoro.
Partecipazione dei Direttori generali
Alle riunioni partecipano, in funzione degli argomenti trattati, i Direttori generali dei tre Dipartimenti del Ministero:
- dipartimento per le politiche del lavoro;
- dipartimento dell’innovazione, digitalizzazione, statistica e ricerca;
- dipartimento per la formazione e le politiche sociali.
Questa scelta organizzativa garantisce un allineamento continuo tra analisi, valutazioni tecniche e politiche di attuazione.
Durata in carica dei membri
I componenti del Comitato scientifico restano in carica tre anni, con decorrenza dalla data di adozione del decreto di nomina che recepisce le designazioni degli enti partecipanti.
L’indicazione di un mandato triennale garantisce:
- stabilità operativa;
- continuità nelle attività di analisi;
- possibilità di programmare attività di monitoraggio pluriennali;
- rinnovabilità del Comitato in funzione dell’evoluzione normativa e organizzativa.
Oneri e compensi
L’articolo 5 stabilisce due principi fondamentali:
- nessun nuovo onere per la finanza pubblica. Le attività del Comitato sono sostenute esclusivamente con le risorse già disponibili.
- assenza di compensi per tutti i componenti. Non è previsto infatti:
- compenso,
- indennità,
- gettone di presenza,
- rimborso spese.
Il Comitato scientifico si configura quindi come organo tecnico a costo zero, in linea con i principi di sostenibilità della spesa pubblica e con la tradizione degli organi consultivi italiani.
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