Superbonus: errore nell’opzione. E' sanabile?

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Importanti chiarimenti vengono resi dall’Agenzia delle Entrate in merito alla correzione di errori materiali nella scelta dell’opzione tra sconto in fattura e cessione del credito, esercitata in alternativa alla detrazione fiscale per interventi rientranti nel Superbonus e nel bonus facciate.

La questione nasce dall’errata compilazione della comunicazione telematica relativa alle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio, nella quale era stata selezionata la cessione del credito in luogo dello sconto in fattura, nonostante le parti avessero pattuito quest’ultima modalità di fruizione dell’agevolazione

Analizziamo la risposta n. 295 del 24 novembre 2025 fornita dall’Agenzia.

Superbonus: errata compilazione della comunicazione telematica

L’istante, una società edile, riferisce di aver eseguito su un immobile condominiale una serie di interventi edilizi rientranti sia nel bonus facciate (art. 1, L. 160/2019) sia nel Superbonus (art. 119, DL 34/2020). Per tali lavori, la società ha applicato lo sconto in fattura sulle fatture emesse ai condomini.

In particolare, l’istante dichiara di aver emesso:

  • tre fatture in data 30 dicembre 2023,
  • due fatture in data 27 dicembre 2024,

tutte recanti la dicitura “sconto in fattura”. I dati di tali fatture sono stati inseriti nelle comunicazioni telematiche inviate dal condominio all’Agenzia delle Entrate per esercitare l’opzione alternativa alla detrazione.

A seguito dell’invio di tali comunicazioni:

  • l’istante ha accettato nel proprio cassetto fiscale il credito relativo alle fatture del 2023, credito già in parte utilizzato in compensazione nella quota riferita al 2024;
  • non ha invece ancora accettato il credito relativo alle fatture del 2024, poiché nel frattempo è stato rilevato un errore materiale nella comunicazione trasmessa dal condominio.

L’errore consiste nel fatto che l’intermediario del condominio ha selezionato erroneamente la casella “cessione del credito” al posto di quella prevista per lo “sconto in fattura”, nonostante l’intenzione delle parti fosse chiaramente quella di utilizzare lo sconto.

Alla luce di ciò, la società chiede se l’errore commesso dall’intermediario comporti la perdita della possibilità per l’impresa di:

  • utilizzare il credito in compensazione, oppure
  • cederlo ulteriormente secondo l’art. 121, DL 34/2020,
  • oppure se tale errore possa essere considerato formale, in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e dell’assenza di effetti distorsivi.

Qualora l’Agenzia ritenga ancora possibile considerare validamente esercitata l’opzione dello sconto in fattura, si chiede quali modalità operative adottare per procedere alla regolarizzazione della comunicazione.

Quadro normativo di riferimento

L’Agenzia, con la risposta n. 295 del 24 novembre 2025, richiama innanzitutto l’art. 121 del DL 34/2020, che disciplina le opzioni alternative alla detrazione per gli interventi edilizi (Superbonus e altri bonus).

Dal 18 gennaio 2023, il comma 1 dell’articolo stabilisce che i soggetti che sostengono spese negli anni 2020–2024 possono scegliere, al posto della detrazione, una delle seguenti opzioni.

1. Sconto in fattura

Un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, applicato dal fornitore che:

  • anticipa l’importo corrispondente alla detrazione spettante,
  • recupera tale importo come credito d’imposta,
  • può cederlo a terzi (banche, intermediari, assicurazioni), con un primo passaggio libero e poi fino a tre ulteriori cessioni verso soggetti qualificati.

2. Cessione del credito

Il beneficiario della detrazione può cedere a terzi un credito d’imposta di pari importo, anch’esso ulteriormente cedibile solo ai soggetti qualificati, per un massimo di tre volte.

L’Agenzia ribadisce che si tratta di opzioni alternative e mutuamente esclusive: il contribuente deve indicare chiaramente quale delle due intende esercitare.

Differenze operative tra le due opzioni

Richiamando la circolare 19/E del 2022 e le modifiche normative intervenute nel tempo, l’Agenzia con risposta 295/2025 spiega che:

  • con lo sconto in fattura, il fornitore ottiene un credito e può effettuare una prima cessione libera a qualunque soggetto, seguita da cessioni verso soggetti qualificati;
  • con la cessione del credito, il contribuente che cede il credito effettua una prima cessione libera ma le successive cessioni sono consentite solo a soggetti qualificati.

La prima differenza sostanziale riguarda quindi il potere del fornitore, che nel caso dello sconto in fattura ha maggiore flessibilità nella prima cessione.

Manifestazione dell’opzione nella comunicazione telematica

L’opzione viene esercitata attraverso la comunicazione telematica predisposta dall’Agenzia, nel cui quadro C sono presenti due caselle:

  1. “Contributo sotto forma di sconto” (oggi lettera A),
  2. “Cessione del credito d’imposta” (oggi lettera B).

Nel caso in esame, l’intermediario del condominio ha barrato erroneamente la casella relativa alla cessione, anziché quella dello sconto in fattura effettivamente pattuito.

Errore formale o sostanziale?

Per valutare la natura dell’errore commesso nella comunicazione dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate nella risposta 295/2025 richiama i criteri interpretativi contenuti nella circolare 33/E del 2022, che distingue tra errori formali ed errori sostanziali in relazione ai dati indicati nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020.

Quando un errore è considerato “formale”

L’errore è qualificabile come formale quando:

  • non incide sulla spettanza della detrazione;
  • non modifica l’entità del credito ceduto;
  • non altera l’individuazione del soggetto a cui il credito spetta;
  • non produce ostacoli alla corretta circolazione fiscale del credito.

Sono esempi tipici:

  • errori compilativi su dati descrittivi,
  • errori di natura meramente dichiarativa,
  • omissioni che non comportano variazioni sostanziali del beneficio fiscale.

In tali casi:

  • l’opzione resta valida;
  • l’errore può essere sanato tramite una semplice comunicazione via PEC all’Agenzia, da parte del cedente, dell’intermediario o dell’amministratore di condominio.

Quando l’errore è considerato “sostanziale”

L’errore è invece sostanziale quando modifica un elemento “essenziale” della detrazione o del credito, con effetti diretti sul bonus spettante o sulla modalità di fruizione. Sono errori sostanziali (secondo circolare 33/E/2022, par. 5.3):

  • errata indicazione del codice dell’intervento che determina percentuale di detrazione e limite di spesa;
  • errata indicazione del codice fiscale del cedente;
  • errori che incidono sul soggetto titolare del credito;
  • errori che pregiudicano la regolare cessione del credito.

In questi casi:

  1. l’errore non può essere corretto via PEC,
  2. serve una nuova comunicazione (sostitutiva o correttiva) che però deve essere inviata entro il termine perentorio del 16 marzo dell’anno successivo alla spesa.

La possibilità di rimediare tramite remissione in bonis, applicabile in passato, è stata abrogata dal DL 39/2024, rendendo ancora più rigida la distinzione.

Errore commesso nel caso concreto

Nel caso descritto dall’interpello, i condomini volevano esercitare l’opzione sconto in fattura ma l’intermediario ha erroneamente selezionato la casella cessione del credito.

Si tratta dunque di un errore che incide:

  • sulla tipologia dell’opzione (sconto vs cessione);
  • sulla modalità di utilizzo del credito (lo sconto permette al fornitore una prima cessione libera, mentre la cessione del credito ha limiti più stringenti);
  • sulla disciplina della circolazione del credito (la scelta errata cambia la catena delle possibili cessioni);
  • sugli effetti già prodotti (il credito relativo al 2023 è stato accettato e utilizzato in compensazione, consolidando gli effetti dell’opzione errata).

Conclusione: errore non sanabile

In chiusura del proprio parere n. 295/2025, l’Agenzia delle Entrate riconosce che, sulla base della documentazione esibita, l’intenzione originaria delle parti — cioè quella di applicare lo sconto in fattura — sembrerebbe effettivamente chiara. Tuttavia, ciò non è sufficiente per modificare gli effetti della comunicazione telematica trasmessa all’Amministrazione finanziaria.

Nel caso specifico, l’errore commesso riguarda un elemento essenziale dell’opzione — la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito — e aveva già prodotto effetti concreti: il credito relativo al 2023 è stato accettato dall’impresa e una parte è stata persino utilizzata in compensazione. Questa circostanza rende l’errore non più reversibile.

L’Agenzia chiarisce inoltre che, alla luce delle modifiche normative intervenute, non è più possibile inviare comunicazioni correttive dopo la scadenza del termine del 16 marzo, né è più ammesso il ricorso alla remissione in bonis per rimediare a errori sostanziali nella scelta dell’opzione.

Ciò non significa però che il credito perda efficacia. La società, in qualità di cessionaria, mantiene pienamente la possibilità di:

  • utilizzare il credito in compensazione,

oppure

  • cederlo ulteriormente, ma solo ai soggetti qualificati previsti dall’art. 121 del Decreto Rilancio (banche, intermediari finanziari, assicurazioni).

In altre parole, la rinuncia alla detrazione da parte dei condomini resta valida, ma l’opzione esercitata agli occhi del Fisco è quella della cessione del credito e, poiché i termini sono scaduti, non può più essere trasformata retroattivamente in uno sconto in fattura.

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