Eterodirezione? Rapporto di subordinazione anche se c'è amicizia
Pubblicato il 26 agosto 2021
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L’eventuale pregresso rapporto di amicizia tra le parti non esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente. Sì al riconoscimento dell’esistenza di un vincolo di subordinazione qualora il lavoratore fornisca la prova relativa al requisito della eterodirezione.
E’ sulla base di questo assunto che la Suprema corte, con ordinanza n. 23324 del 24 agosto 2021, ha definitivamente accolto la domanda di una lavoratrice, diretta ad ottenere, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto con mansioni di segretaria presso uno studio professionale (nella specie, uno studio legale), la condanna dei professionisti titolari al pagamento di somme a titolo di differenze retributive.
Rapporto di lavoro autonomo e subordinato, distinzione
I giudici della Cassazione, dopo aver ripercorso i termini della vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, hanno ritenuto che fossero condivisibili le conclusioni rese in sede di merito e che avevano portato a ritenere che il rapporto di lavoro in oggetto avesse, in concreto, il carattere della subordinazione.
In particolare, è stato richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Così, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività.
In ordine, quindi, alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene l'insegnamento della giurisprudenza di Cassazione alla cui stregua è stato precisato che non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale.
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