Al lavoratore la prova della natura subordinata del rapporto

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Al lavoratore la prova della natura subordinata del rapporto

Spetta al lavoratore che intende rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ottenere il pagamento dei connessi crediti retributivi l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.

Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 18943 del 5 luglio 2021, nel rigettare il ricorso promosso da un lavoratore contro la decisione con cui i giudici di merito avevano disatteso la sua domanda diretta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con una ditta individuale e, quindi, all’accertamento dei crediti retributivi asseritamente dovuti.

Accertamento rapporto di subordinazione e crediti retributivi

La Suprema corte, nella specie, ha ritenuto del tutto congrue e condivisibili le argomentazioni logico-giuridiche che i giudici di seconda istanza avevano posto a fondamento della decisione impugnata.

Questi, in particolare, avevano preso in considerazione gli elementi caratteristici della subordinazione e, dopo avere vagliato le risultanze istruttorie, erano pervenuti, attraverso un percorso motivazionale del tutto coerente, a escluderne la sussistenza con riferimento alla fattispecie de quo, tenuto conto che il lavoratore non aveva fornito la prova relativa ai requisiti della eterodirezione e del potere disciplinare e di controllo del titolare della ditta nei suoi confronti.

Lavoro autonomo e lavoro subordinato, discrimine

E’ stato richiamato, in proposito, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

La subordinazione, così, implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative e il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui mentre nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività.

Qualificazione del rapporto operata dalle parti

In ordine, poi, alla questione relativa alla qualificazione del rapporto per come contrattualmente operata, è stato ribadito come, al fine di pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si possa prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale.

In tale contesto, il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione.

Assunti, questi ultimi, richiamati anche in altra recente ordinanza di legittimità (Cassazione n. 16720 del 14 giugno 2021), avente ad oggetto, come nel caso in esame, l'accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro (che, nella specie, era qualificato come "a progetto").

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