Scudo fiscale, come far emergere l’immobile intestato a società straniere

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In attesa che prenda il via ufficiale lo scudo quater - quello cioè che permetterà ai contribuenti di completare le operazioni di regolarizzazione con le sanzioni elevate al 6 e al 7% - gli operatori si trovano di fatto ancora alle prese con i lavori di regolarizzazione, anche se il termine ufficiale di chiusura dello scudo-ter era fissato al 15 dicembre 2009.

Il problema che molti operatori professionali si trovano ora ad affrontare è quello di dover liquidare le società estere detentrici di immobili ubicati in Italia, dopo che le quote sono state scudate. Cioè, resta aperta la questione di come realizzare la coincidenza tra l’intestazione formale dell’immobile e la sua appartenenza, invece, alla persona fisica italiana. Ovviamente, il punto di partenza è vedere se la cosiddetta “scatola” straniera a cui originariamente era stato intestato il bene per motivi di riservatezza sia una entità legale effettivamente esistente oppure si tratti di una struttura per sua natura dichiaratamente fittizia. Nel primo caso, per far emergere l’attività detenuta all’estero sarebbe necessaria una normale procedura di vendita dell’immobile dalla società ai soci oppure una procedura di assegnazione di beni ai soci in sede di liquidazione della società, con la conseguenza però che le regole immobiliari da seguire sono quelle del paese del socio – in questo caso l’Italia – per cui l’operazione di trasferimento deve essere comunque tassata nel nostro Paese, con Iva e tassa di registro, a prescindere dal regime di tassazione che vige nel Paese in cui ha sede la società che cede l’immobile. Ovviamente il tutto non può avvenire senza ripercussioni: semplicemente dichiarando che il bene era stato fittiziamente intestato alla società straniera. A tal fine, per evitare di incorrere in tali problemi si potrebbero ipotizzare soluzioni diverse da quelle della compravendita e dell’assegnazione ai soci. Da qui, l’ipotesi di stipula di un atto con cui la società straniera e il titolare del bene italiano dichiarano che la titolarità dell’immobile intestato al soggetto estero appartiene alla persona fisica italiana. Anche in questo caso, però, i problemi connessi con la tassazione del bene non mancano: infatti, seppur si potesse eludere l’applicazione dell’Iva e del Registro di certo si dovrebbe affrontare il caso dell’applicazione dell’imposta di donazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 47, Dl 262/06, che ha reintrodotto l’imposta di donazione nel nostro ordinamento. Pertanto, in virtù dell’applicabilità anche "ai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito", si potrebbe applicare l’aliquota dell’8% sull’imponibile dato dal valore catastale dell’immobile.

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