Scadenza pagamento imposta di bollo fatture elettroniche IV trimestre 2024
Pubblicato il 26 febbraio 2025
In questo articolo:
- Chi deve pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, normativa di riferimento
- Come verificare l’imposta di bollo dovuta
- Modalità di assolvimento e pagamento dell’imposta di bollo
- Codici tributo per il versamento tramite Modello F24
- Cosa succede in caso di omissione del pagamento?
- Scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture
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Il 28 febbraio 2025 è il termine ultimo per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2024. Tutti i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica devono provvedere al versamento dell’imposta, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate, per evitare sanzioni e interessi. L’importo dovuto è calcolato sulla base delle fatture elettroniche emesse e viene reso disponibile dall’Agenzia nel portale "Fatture e Corrispettivi". Di seguito, vediamo nel dettaglio chi è obbligato al pagamento, le modalità e le scadenze previste.
Chi deve pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Sono obbligati al pagamento:
- imprenditori, artigiani e commercianti,
- lavoratori autonomi e professionisti con partita IVA,
- società di persone (Sas, Snc, società semplici, studi associati),
- società di capitali e altri enti commerciali (Srl, Spa, cooperative, enti non societari),
- istituti di credito, intermediari finanziari e società fiduciarie,
- enti non commerciali
- organi e amministrazioni dello Stato,
- altri soggetti tenuti alla fatturazione elettronica.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, normativa di riferimento
L’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è disciplinata dall’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, che ha introdotto l’obbligo di indicare nelle fatture soggette a imposta di bollo una specifica annotazione e ha stabilito le modalità e i termini di versamento dell’imposta. L’imposta di bollo, pari a 2 euro per fattura, è dovuta per tutte le operazioni esenti da IVA o non imponibili, purché l’importo totale del documento sia superiore a 77,47 euro.
Un'importante modifica è stata introdotta con il Decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito nella Legge n. 122/2022, che ha aggiornato il sistema di controllo e versamento dell’imposta. La principale novità riguarda la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di verificare automaticamente le fatture soggette a bollo, anche in assenza dell’indicazione esplicita dell’obbligo da parte del contribuente. A tal fine, l’Agenzia mette a disposizione i dati suddivisi in:
- Elenco A → fatture con indicazione esplicita dell’imposta di bollo da parte del contribuente.
- Elenco B → fatture che, secondo i dati dell’Agenzia, risultano soggette a bollo anche se il contribuente non lo ha dichiarato.
Grazie a questa innovazione, i soggetti IVA possono verificare eventuali errori, confermare o correggere l’elenco predisposto dall’Agenzia e procedere al versamento dell’imposta dovuta. Se non viene effettuata alcuna correzione, l’imposta di bollo viene addebitata automaticamente.
Inoltre, il decreto ha introdotto semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo, innalzando il limite entro il quale è possibile differire il pagamento. Dal 1° gennaio 2023, l’importo massimo che consente di posticipare il versamento è stato aumentato da 250 euro a 5.000 euro, rendendo possibile il pagamento cumulativo invece di quello frazionato.
In particolare, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre;
- se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato insieme all’imposta dovuta per il 3° trimestre, entro il 30 novembre.
Questa modifica ha reso il pagamento più flessibile, riducendo il numero di versamenti necessari per le imprese e i professionisti che non superano la soglia di 5.000 euro per trimestre, semplificando così gli adempimenti fiscali.
Come verificare l’imposta di bollo dovuta
L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, calcola l’importo dell’imposta di bollo dovuta per ogni trimestre e lo rende disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Per garantire il corretto assolvimento dell’imposta, i soggetti IVA hanno la possibilità di consultare e modificare l’elenco B, segnalando eventuali fatture erroneamente incluse o escluse. In particolare, possono:
- escludere dall’elenco le fatture che non realizzano i presupposti per l’imposta di bollo;
- aggiungere eventuali fatture non presenti nei due elenchi ma soggette all’imposta, comunicandone gli estremi attraverso il tracciato XML della fattura elettronica.
Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, con un’eccezione per il secondo trimestre, per il quale il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
Per essere validamente incluse nell’elenco delle fatture soggette a bollo, le fatture elettroniche devono:
- Essere state trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto (con ricevuta di consegna o di impossibilità di recapito).
- Essere emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, in caso di autofatture (TD20), in qualità di cessionario/committente.
- Riferirsi esclusivamente al trimestre in oggetto, senza includere documenti di periodi precedenti o successivi.
Anche gli intermediari fiscali, delegati dal contribuente, possono accedere agli elenchi e modificarli tramite le funzioni disponibili nel portale dell’Agenzia, previa delega per la consultazione delle fatture elettroniche o dei dati IVA.
Questo sistema consente ai contribuenti di verificare, correggere e integrare i dati relativi all’imposta di bollo prima del versamento, riducendo il rischio di errori e sanzioni.
Modalità di assolvimento e pagamento dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche viene assolta esclusivamente in modalità virtuale, eliminando l’obbligo di utilizzo delle tradizionali marche da bollo cartacee. Le fatture soggette a imposta devono riportare una specifica annotazione di assolvimento valorizzando il campo “Bollo virtuale” con “SI” all’interno del tracciato XML della fattura elettronica.
Il versamento dell’imposta deve avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- servizio online dell'Agenzia delle Entrate, con addebito diretto su conto corrente bancario o postale;
- modello F24, esclusivamente in modalità telematica;
- modello F24-EP, riservato agli enti pubblici.
Codici tributo per il versamento tramite Modello F24
Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare i seguenti codici tributo:
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – IV trimestre.
- 2525 – Sanzioni per mancato pagamento dell’imposta di bollo.
- 2526 – Interessi per ritardato pagamento dell’imposta di bollo.
L’importo dell’imposta dovuta viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture elettroniche emesse e reso disponibile nel portale "Fatture e Corrispettivi" entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Cosa succede in caso di omissione del pagamento?
Se il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non viene effettuato entro la scadenza prevista, il contribuente è soggetto a sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate può rilevare l’omissione grazie ai dati presenti nei propri sistemi e procedere all’emissione di un avviso di pagamento, richiedendo l’importo dovuto maggiorato delle penalità.
Le conseguenze dell’omissione includono:
- Applicazione di sanzioni e interessi calcolati in base al ritardo nel versamento, utilizzando i codici tributo 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi) nel Modello F24.
- Possibili controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, che può verificare la correttezza dell’imposta assolta e, in caso di mancato pagamento, avviare un procedimento di recupero con aggiunta di ulteriori penalità.
Per evitare conseguenze, è fondamentale verificare con attenzione gli elenchi delle fatture soggette a imposta di bollo nel portale "Fatture e Corrispettivi", correggere eventuali errori e rispettare i termini di pagamento stabiliti.
Scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue precise scadenze stabilite dall’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014.
Rispettare queste scadenze è fondamentale per evitare sanzioni e interessi. I contribuenti possono consultare gli importi dovuti nel proprio cassetto fiscale e provvedere al pagamento tramite le modalità previste, come il servizio online dell’Agenzia delle Entrate o il Modello F24 telematico.
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