Opzione tra crediti 4.0 e 5.0: istruzioni operative
Pubblicato il 26 novembre 2025
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con l’avviso del 25 novembre 2025, ha definito le modalità operative per l’esercizio dell’opzione necessaria al rispetto del divieto di cumulo tra il credito d’imposta Transizione 4.0 e il credito d’imposta Transizione 5.0. Tale divieto è stato introdotto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271/2025 ed entrato in vigore il 22 novembre 2025.
L’intervento normativo si inserisce nel contesto dell’esaurimento delle risorse disponibili per il Piano Transizione 5.0, come comunicato dal decreto direttoriale 6 novembre 2025, che ha anticipato il rapido raggiungimento del limite di spesa.
Divieto di cumulo tra 4.0 e 5.0
Le disposizioni che regolano il divieto di cumulo e le relative procedure riguardano:
- credito d’imposta Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38 del decreto-legge 19/2024;
- credito d’imposta Transizione 4.0, previsto dall’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- divieto di cumulo e procedure di opzione, introdotti dall’articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.
Secondo il DL n. 175/2025, i due crediti d’imposta non sono cumulabili quando fanno riferimento agli stessi beni agevolabili. Per questo motivo, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure sono tenute a effettuare un’opzione entro le scadenze stabilite.
Scadenze operative
Domande preventive per il credito d’imposta Transizione 5.0
Il DL n. 175/2025 ha fissato al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle domande preventive relative al credito d’imposta Transizione 5.0, con possibilità di presentare eventuali integrazioni richieste dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 6 dicembre 2025.
Obbligo di opzione per le imprese con doppia domanda
Le imprese che, alla data del 22 novembre 2025 (entrata in vigore del DL 175/2025), avevano presentato domande per entrambi i crediti d’imposta devono effettuare una scelta tra le due misure entro il 27 novembre 2025, utilizzando le modalità telematiche indicate dal GSE.
Comunicazioni successive al completamento dell’investimento
NOTA BENE: Viene resa un a importante specificazione. Le imprese che hanno già trasmesso la comunicazione di completamento dell’investimento devono comunicare al GSE, entro cinque giorni dalla ricezione della specifica richiesta, la rinuncia al credito d’imposta non fruito. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal beneficio.
Esercizio dell’opzione: la procedura operativa
Nell’avviso del 25 novembre 2025, il MIMIT ha definito un procedimento standardizzato per l’esercizio dell’opzione o della rinuncia.
Il GSE invierà ai soggetti interessati una PEC contenente:
- il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN), redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- le istruzioni per la compilazione e la trasmissione;
- l’indicazione dell’indirizzo PEC a cui inviare la dichiarazione.
Il soggetto beneficiario deve:
- Compilare il modello DSAN in ogni sua parte, indicando la misura agevolativa alla quale intende rinunciare.
- Firmare digitalmente il documento.
- Trasmettere la dichiarazione al GSE tramite PEC entro il termine indicato nella comunicazione.
Si tratta di un adempimento essenziale ai fini del rispetto del divieto di cumulo previsto dal DL 175/2025.
Tutela delle imprese che optano per il credito d’imposta Transizione 5.0
L’articolo 1, comma 2, del DL 175/2025 prevede una specifica misura di salvaguardia: qualora un’impresa opti per il credito d’imposta Transizione 5.0 ma non ottenga il beneficio per esaurimento delle risorse disponibili, l’impresa può accedere al credito d’imposta Transizione 4.0, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti e nel limite delle risorse ancora disponibili per quest’ultima misura.
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