Imposta di bollo con e-fattura. Portale attivo e nuovi codici tributo
Pubblicato il 11 aprile 2019
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Tutto pronto per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio nei primi tre mesi del 2019.
L’agenzia delle Entrate ha completato il portale “Fatture e Corrispettivi” con la sezione appositamente dedicata al pagamento dell’imposta di bollo secondo i dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SdI. Inoltre, con risoluzione n. 42 del 9 aprile 2019 sono stati istituti i relativi codici tributo.
Portale “Fatture e corrispettivi”: pagamento dell’imposta di bollo
La messa a punto del sistema permette di visualizzare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento, per ciascuna delle partite IVA associate al soggetto, in qualità di cedente; inoltre, fa vedere il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell’imposta.
Viene anche reso possibile modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio. Pertanto, sarà consentito procedere al calcolo dell’importo sulla base dell’ammontare dichiarato dall’utente, moltiplicato per l’imposta dovuta per ciascun documento (2 euro).
L’utente potrà, poi, scegliere se effettuare il pagamento mediante addebito su conto corrente bancario (fornendo l’IBAN) o tramite “F24” o “F24EP” (stampando il modello precompilato).
Pronti i codici tributo
A mezzo di risoluzione 42 del 9 aprile 2019, si è provveduto a creare sei nuovi codici tributo per effettuare i versamenti relativi all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche attraverso i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”.
I codici sono:
- “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
- “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.
Il versamento va eseguito il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento: con riferimento al primo trimestre 2019, la scadenza è il 23 aprile 2019, a causa delle Festività Pasquali.
Quindi, il neo codice tributo 2521 deve essere usato solo per le fatture emesse nel primo trimestre, mentre per i successivi trimestri si dovranno utilizzare gli altri codici.
Nell’”F24” i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Nell’”F24 Enti pubblici”, invece, vanno sempre inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, ma nella sezione “Dettaglio versamento”, nella quale devono essere riportati:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, uno dei codici appena istituiti;
- nel campo “riferimento A”, nessun valore;
- nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento.
Precedenti codici tributo
La risoluzione 42/2019 fa presente che i codici tributo istituiti con le risoluzioni 106/2014 e 32/2015, utili per assolvere l’imposta tramite F24 su libri, registri e altri documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, possono essere utilizzati anche per documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018:
- “2501” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2502” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI”;
- “2503” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI”.
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