Sabatini capitalizzazione: richiesto l'aumento del capitale
Pubblicato il 17 ottobre 2024
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La Nuova Sabatini Capitalizzazione è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di incentivare i processi di capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo in esame ammontano a 80 milioni di euro.
Sulla materia si sono succedute diverse disposizioni normative e documenti di prassi. Da ultimo, la circolare n. 1115/2024, integra e modifica la circolare n. 410823/2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del DM n. 43/2024, recante il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.
La circolare definisce, in particolare, le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del 5% per le micro e piccole imprese ovvero del 3,575% per le medie imprese.
Le suddette disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
Soggetti beneficiari
Sul piano soggettivo, sono destinatarie della disciplina di favore le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”;
- hanno sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti in Italia il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di contributo.
NOTA BENE: Non possono beneficiare delle agevolazioni, invece, le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).
Le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono rispettare i suddetti requisiti e:
- devono essere costituite in forma di società di capitali;
- non devono annoverare tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art 2632 codice civile;
- si devono impegnare in un processo di capitalizzazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto Capitalizzazione.
Agevolazione concedibile
Il contributo del Ministero, per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi dell’articolo 21, del D.L. n. 34/2019, è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al 5% per le micro e piccole imprese ovvero 3,575% per le medie imprese.
In caso di riduzione dell’importo del finanziamento, l’importo dell’aumento di capitale può essere ridotto purché sia rispettato il limite previsto all’articolo 5, comma 1 del decreto n. 43/2024: ossia che, entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento.
Caratteristiche del finanziamento
La delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche:
- deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
- deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
- non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale;
- l’aumento di capitale deve essere in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento;
- l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento;
- l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile;
- l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;
L’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo. Inoltre, la PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463 bis del codice civile qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine.
Domande di accesso al beneficio
Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024. La concessione ed erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione da parte del MIMIT delle attestazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), e del relativo esito nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo. Pertanto, ove anche il soggetto finanziatore abbia deliberato il finanziamento, nel caso di mancato riconoscimento del contributo pubblico, l’erogazione dello stesso finanziamento può non avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico del soggetto finanziatore.
Presentazione delle domande
La PMI, entro e non oltre i 30 giorni successivi al provvedimento di concessione, sottoscrive l’aumento di capitale nelle modalità previste dall’articolo 5 del decreto 19 gennaio 2024, n. 43 e dal punto 5.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e successive modifiche (solo per le domande "Nuova Sabatini Capitalizzazione").
Una volta deliberato l’aumento di capitale, è necessario presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'allegato 1-Bis alla circolare ministeriale. A pena di improcedibilità della domanda di contributo, la PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000 attestante l’avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale. Nel caso, l’impresa dovrà presentare una nuova domanda. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green.
Erogazione del contributo
Il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.
Rimane confermata l’erogazione del contributo per la capitalizzazione in un’unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato non è superiore a 200.000 euro. Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto oppure alla realizzazione di un programma d’investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato.
Le PMI sono tenute a completare l’investimento entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tal fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. A investimento ultimato, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile sulla relativa piattaforma, apposita richiesta di erogazione del contributo tramite il modulo RU. La suddetta richiesta è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione e l’articolazione dell’investimento, nonché l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma, nonché il versamento delle quote di aumento di capitale per le sole domande di agevolazione di cui al decreto Capitalizzazione.
Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo RU che deve essere inoltrato al Ministero, unitamente alla documentazione prevista, entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento. Il mancato rispetto di termini e condizioni previste determina la revoca totale dell’agevolazione.
Il modulo RU deve essere trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:
a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all’allegato 4 alla circolare, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva attestante il requisito di nuovo di fabbrica nonché, nel caso di investimenti green relativi a beni “a basso impatto ambientale”, che in riferimento ai medesimi sussista un’idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo oppure un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B nell’allegato 6/C;
b) in caso di contributo superiore a 150.000 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del DLgs. n. 159/2011.
Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro 60 giorni, nei limiti dell’effettiva disponibilità, ad erogare, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, la prima quota di contributo o, in alternativa, il medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti richiesti, previa verifica:
- della completezza della documentazione inviata dall’impresa,
- della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell’erogazione,
- dell'acquisizione delle eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
ATTENZIONE: Ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative, il Ministero può utilizzare, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità, le informazioni disponibili in altre banche dati esterne.
Le domande per le quali il contributo non è erogato in un’unica soluzione, al fine di attivare la procedura di pagamento delle quote annuali di contributo, la PMI deve trasmettere al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma informatica, anche la Richiesta di Pagamento (modulo RP) attestante l’invarianza dei dati già forniti al all’Amministrazione nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo. Il modulo RP deve essere presentato con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, attraverso la conferma della seguente condizione:
- assenza di variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo.
- Solo per le domande di agevolazione di cui al decreto Capitalizzazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto versamento dell’aumento di capitale sociale.
Il mancato rispetto del citato termine determina la revoca parziale del contributo relativo alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, acquisite le certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede all’erogazione della quota annua di contributo maturata dall’impresa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell’effettiva disponibilità.
Nel caso siano intervenute delle variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero, la PMI è tenuta a comunicarle al Ministero tramite l’apposita sezione della piattaforma in maniera tempestiva e, in ogni caso, prima della presentazione dei moduli RU e RP.
Il Ministero effettua, anche su base campionaria, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in merito ai requisiti soggettivi, alla conformità dei programmi d’investimento e all’ammissibilità delle spese oggetto della richiesta di erogazione nonché il rispetto dei termini e delle modalità previste attinenti al processo di capitalizzazione.
Resta ferma la possibilità per il Ministero di effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli documentali oppure ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché la realizzazione degli investimenti agevolati.
Variazioni al programma di investimento
L’impresa ha facoltà di variare l’oggetto del programma d’investimento rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che l’investimento effettivamente realizzato possegga tutti i requisiti previsti e che tali variazioni intervengano nell’ambito della medesima linea di intervento. Eventuali variazioni dei programmi d’investimento successive alla presentazione del modulo RU devono essere comunicate in maniera tempestiva al Ministero tramite l’apposita sezione della piattaforma. Qualsiasi variazione dei programmi d’investimento realizzati, complessivamente o per singola tipologia d’investimento, non può comunque comportare un incremento del contributo. L’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa.
In caso di variazioni che interessano l’ubicazione dell’unità locale oggetto del programma d’investimento l’impresa trasmette, a mezzo PEC, al soggetto finanziatore e, tramite piattaforma, al Ministero formale comunicazione di variazione con indicazione della nuova ubicazione entro 30 giorni dalla variazione.
Nel caso in cui intervenga una variazione del beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, successivamente alla presentazione della domanda ed entro i 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma o comunque antecedentemente alla data di erogazione dell’ultima quota di contributo, il subentrante ne dà comunicazione, tramite PEC, al soggetto finanziatore. Quest’ultimo, verificato positivamente il rispetto, in capo al subentrante, dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto o di cui all’articolo 4 del decreto Capitalizzazione, dovrà trasmettere, tramite piattaforma, al Ministero:
a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro, come da modello presente in piattaforma, nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti e contenente l’impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;
b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti, nonché copia dell’atto relativo all’operazione societaria in questione.
Il Ministero, verificata la documentazione ricevuta, adotta il provvedimento di conferma delle agevolazioni in capo al subentrante e lo trasmette, a mezzo PEC, al nuovo beneficiario, nonché al soggetto finanziatore.
Rinunce e revoche
L'impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione tramite la sezione "Comunicazioni" della piattaforma al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca o di diniego del contributo. Il Ministero procede alla revoca, parziale o totale, del contributo in tutti i casi previsti dall’articolo 11 del decreto Capitalizzazione, nonché qualora sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, il soggetto finanziatore ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l'impresa.
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