Rottamazione quater, ultima occasione per pagare. Dl Anticipi definitivo
Pubblicato il 18 dicembre 2023
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In vigore dal 17 novembre la legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del DL Anticipi (n. 145 del 18 ottobre) con varie novità in materia fiscale e del lavoro. La legge e il testo coordinato sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023.
Rottamazione quater: versamento al 18 dicembre
Tra le tante novità che hanno connotato l’iter del decreto Anticipi, collegato alla legge di bilancio, spicca la rimessione in termini per i contribuenti aderenti alla rottamazione-quater che hanno mancato di versare le prime due rate scadenti nelle date del 31 ottobre e 30 novembre 2023 (vedi il post “Rottamazione quater, proroga termini di versamento per le rate scadute”.
L’articolo 4-bis del testo del Decreto Anticipi convertito prevede un nuovo termine – il 18 dicembre 2023 - per effettuare i dovuti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi di mora.
ATTENZIONE: La riapertura del termine non contempla i 5 giorni di flessibilità.
Acconto Irpef 2023: chi può pagare a gennaio
Solo per il periodo d'imposta 2023, viene previsto uno slittamento dei termini per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. Ma chi sono i beneficiari?
L’articolo 4 della legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del Dl Anticipi, stabilisce che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 TUIR di ammontare non superiore a 170.000 euro possono effettuare entro il 16 gennaio 2024 il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. Sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail.
In sede di conversione si è chiarito che per i titolari di reddito agrario che sono anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari.
Per informazioni più specifiche leggere il post “Autonomi e imprenditori individuali, secondo acconto Irpef rinviato o a rate”.
Scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
E’ stato soppresso l’obbligo, dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) e di conservare copia di tali schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
I sostituti dovranno consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille, secondo le modalità che saranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Codice identificativo nazionale (CIN) per locazioni brevi
Una novità che tocca i soggetti che affittano unità immobiliari per meno di 30 giorni (c.d. locazione breve) è l’introduzione del CIN, il codice identificativo nazionale, che dovrà essere richiesto ed assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi (leggi il post “Decreto anticipi: novità su e-fattura, bilanci e locazioni brevi”).
Trasmissione dei corrispettivi al sistema Tessera Sanitaria
Eliminato l’obbligo, che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2024, per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria - ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Decreto Anticipi. Altri contenuti
Completano il Decreto Anticipi convertito:
- lo spostamento dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024 del termine per aderire alla procedura di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo utilizzato;
- l’esenzione IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica;
- l’applicazione dell’aliquota del 10% per gli integratori alimentari, a prescindere da come siano presentati e commercializzati;
- l’applicazione, in sede di verifiche fiscali, delle regole in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari;
- il rifinanziamento della Nuova Sabatini;
- l’innalzamento da 1,2 a 2 milioni di euro nei tre anni d'imposta dell'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo;
- il differimento al 18 dicembre 2023 del termine per i comuni toscani delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023 di versamenti dei tributi (comprese le ritenute alla fonte e le trattenute per le addizionali regionale e comunale dei sostituti d'imposta), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, e di altri adempimenti tributari scadenti nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023. Sono da effettuare in un’unica soluzione;
- la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2021;
- la proroga al 31 marzo 2024 del diritto allo smart working per i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni.
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