Decreto anticipi: novità su e-fattura, bilanci e locazioni brevi

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Decreto anticipi: novità su e-fattura, bilanci e locazioni brevi

E' stato definitivamente convertito in legge il decreto Anticipi (DL n. 145/2023), dopo che l'aula della Camera, nella giornata del 13 dicembre 2023, ha votato la fiducia al Governo (199 voti favorevoli, 116 contrari e 4 astenuti).

Il provvedimento risulta integrato, rivisto e corretto in più parti dal primo passaggio parlamentare, a seguito di numerosi emendamenti presentati da maggioranza e opposizione.

Per un esame più approfondito delle novità in materia di lavoro, si consiglia di leggere il post: “Decreto anticipi verso il voto finale. Guida alle novità di lavoro”.

Il testo approvato dalla Camera non ha subito altre modifiche rispetto a quelle apportate dal Senato, a partire dalla mini-proroga alla Rottamazione-quater che ha riaperto i termini fino al 18 dicembre per chi non ha pagato le prime due rate (di ottobre e novembre) entro le rispettive scadenze. Al riguardo, si rinvia al post: “Rottamazione quater, proroga termini di versamento per le rate scadute”.

Infatti è stato proprio l’articolo 4-bis della legge di conversione del decreto n. 145/2023, che ha disposto il differimento dei termini relativi alla definizione agevolata delle cartelle.

Grazie a tale opportunità concessa a chi non ha pagato entro i termini ordinari le prime due rate della Rottamazione quater, pari ad un totale del 20% del debito complessivamente dovuto, non verranno persi i benefici riconosciuti, che consistono nella cancellazione di sanzioni, interessi e aggio, e sarà possibile continuare versare il debito comunicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in forma rateale, in un massimo di 18 quote e sulla base di quanto indicato in sede di domanda.

Decreto Anticipi, novità per fatturazione elettronica

Tra le altre novità previste in sede di conversione in legge del Decreto n. 145/2023 anche quelle relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria e alla fatturazione elettronica B2C.

È stato abolito l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria mediante i registratori elettronici, che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 2024.

È da ricordare che il passaggio dalla facoltà all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria mediante i suddetti strumenti era originariamente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022; successivamente, con diversi interventi normativi, è stato differito, prima, al 1° gennaio 2023 e, poi, al 1° gennaio 2024.

Ora, con l’emendamento al Dl Anticipi, è stato abrogato il comma 6-quater dell’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 e, di conseguenza, anche dal 1° gennaio 2024, continuerà ad essere possibile scegliere se utilizzare, per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, i registratori telematici e i server-RT.

ATTENZIONE: Resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, che dovrebbe pertanto scattare dal 1° gennaio 2024.

Un altro correttivo, invece, in un’ottica di semplificazione, ha previsto che per i consumatori finali sarà abolito l’obbligo di adesione preventiva al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, con la conseguenza che le e-fatture emesse nei loro confronti saranno consultabili anche senza la preventiva adesione al servizio.

NOTA BENE: Una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico è comunque messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura, con facoltà dei consumatori di rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Locazioni brevi e turistiche, obbligo del codice CIN

Il Decreto Anticipi convertito in legge introduce anche significative novità in tema di affitti brevi.

In primo, luogo è prevista l'assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e la dotazione obbligatoria per tutte le abitazioni coinvolte di estintore portatile e dispositivi anti fuga di gas.

A prevederlo è l’articolo 13-ter che ha introdotto tale adempimento che ha come finalità, oltre che la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il contrasto alle forme irregolari di ospitalità nonché, anche se tale indicazione non è espressamente evidenziata nella norma, il contrasto all’evasione fiscale.

Il codice CIN viene assegnato dal Ministero del turismo, tramite apposita procedura automatizzata, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva.

E’ stato delineato anche uno specifico regime sanzionatorio per chi non possiede il codice identificativo.

Il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera priva di CIN nonché chiunque propone e concede in locazione per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8000 in relazione alle dimensioni della struttura e dell'immobile.

La mancata esposizione indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati e punita con l'assunzione pecuniaria da euro 500 a euro 5000 in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile per ciascuna struttura unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

Sanzioni ad hoc sono previste anche per chi non rispetta le norme di sicurezza.

Deposito bilanci anche per gli esperti contabili

Un emendamento al Dl Anticipi ha esteso anche agli esperti contabili iscritti nella sezione B all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la possibilità di depositare i bilanci e altri documenti societari.

Con la novità del Decreto Anticipi, si punta a modificare nei commi 2 quater e 2 quinquies dell’articolo 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 il riferimento alle figure professionali coinvolte.

Per un approfondimento si rinvia al post: “Decreto Anticipi, deposito bilancio anche a esperti contabili sezione B”.

Il Presidente de Nuccio del Cndcec ha espresso soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento affermando che: “Si tratta di una misura per la quale il ruolo del Consiglio nazionale è risultato essere determinante. L'emendamento amplia meritoriamente l'ambito di attività professionale di nostri colleghi, riconoscendone evidentemente competenza e preparazione. È questo il motivo che ci ha spinti a sostenerlo e avallarlo convintamente, anche nella fase finale del suo percorso parlamentare, allorquando su di esso erano da alcune parti emersi dubbi che abbiamo fugato senza indugio”.

Allo stesso modo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha apprezzato il ritiro di due emendamenti, presentati durante l’iter parlamentare di conversione in legge, che miravano ad estendere ai Revisori legali la possibilità di inviare le dichiarazioni fiscali e a concedere ai Consulenti del lavoro la facoltà di depositare i bilanci.

“Il ritiro di questi emendamenti – ha dichiarato il presidente del Cndcec– nasce dalla presa di coscienza che sarebbe stato improprio estendere ad altri specifiche competenze aziendalistiche e contabili tipicamente appartenenti alla professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

Conversione in legge del Decreto Anticipi, altre novità

Tra gli altri emendamenti approvati entrati nel testo finale della legge di conversione del Dl 145/2023 si segnala anche;

  • l’esenzione dell’Iva per le prestazioni di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute anche psicofisica, a condizione che le finalità terapeutiche risultino da adeguata attestazione medica. Tale norma è stata pensata anche per i casi di donne vittime di aggressione e sfregiate in viso;
  • l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per gli integratori alimentari, che saranno espressamente inclusi nell’ambito del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972;
  • la sospensione per i contribuenti dei Comuni toscani colpiti dall'alluvione del pagamento di tasse e contributi che hanno scadenza tra il 2 novembre e il 17 dicembre. I versamenti possono essere effettuati entro il 18 dicembre 2023, senza sanzioni.
  • la riforma del fondo di garanzia delle Pmi, una riarticolazione per il 2024 delle misure speciali e transitorie previste dal fondo dettate a partire dalla Legge di bilancio 2022 per far fronte prima all'uscita dall'emergenza Covid, poi agli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, con importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa pari a 5 milioni.
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