Riammissione alla rottamazione-quater: istruzioni sul pagamento
Pubblicato il 09 luglio 2025
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A seguito della Legge n. 15/2025, che ha convertito il decreto Milleproroghe, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato la fase di riammissione alla "Rottamazione-quater" per i contribuenti decaduti a causa di pagamenti mancati, insufficienti o tardivi.
Nello specifico, i contribuenti riammessi alla "Rottamazione-quater" sono quelli che, pur essendo decaduti dal beneficio alla data del 31 dicembre 2024 per mancati, insufficienti o tardivi pagamenti, hanno presentato domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. Per questi contribuenti, definiti “ripescati”, si tratta di un'opportunità per regolarizzare la propria posizione, estinguendo i debiti iscritti a ruolo senza dover pagare gli importi relativi a interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. L'importo dovuto comprende solo le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
A questi contribuenti sono stati inviati, ora, gli avvisi con i dettagli delle somme dovute e le modalità di pagamento.
Completamento dell'invio delle comunicazioni di riammissione
Entro il 30 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha completato l'invio delle comunicazioni ai circa 247.000 contribuenti riammessi alla Rottamazione-quater.
Le lettere contengono il dettaglio degli importi da pagare, con scadenze di pagamento:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2025
- in massimo dieci rate fino al 30 novembre 2027.
Inoltre, sono stati inclusi i moduli di pagamento e la possibilità di attivare la domiciliazione bancaria.
Ora spetta ai contribuenti effettuare il pagamento secondo le modalità indicate per mantenere i benefici della definizione agevolata.
FAQ aggiornate al 1° luglio
Per agevolare i contribuenti riammessi, il 1° luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato una nuova versione delle FAQ, aggiornando quelle precedentemente diffuse.
I nuovi chiarimenti riguardano principalmente aspetti operativi legati al pagamento delle somme dovute e al funzionamento del servizio "ContiTu", disponibile sul portale istituzionale. Questo servizio consente ai contribuenti riammessi di rimodulare il piano di pagamento ricevuto in seguito alla domanda di riammissione, offrendo maggiore flessibilità nella gestione del debito.
Di seguito, una Tabella con le principali informazioni fornite per ciascuna delle 9 nuove FAQ pubblicate il 1° luglio 2025:
Domanda | Risposta |
---|---|
1. Quali debiti rientrano nella riammissione alla “Rottamazione-quater”? | Rientrano solo i debiti per i quali non sono state pagate o sono state pagate in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. |
2. Cosa succede dopo aver presentato la domanda di riammissione? | L’Agenzia invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’importo dovuto e le scadenze per il pagamento, che possono essere in unica soluzione o rateizzate fino a 10 rate. |
3. Come viene ripartito il pagamento delle somme dovute? | Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure rateizzato in massimo 10 rate, con scadenze dal 31 luglio 2025 al 30 novembre 2027. |
4. Come posso pagare le somme dovute per la riammissione? | Sono disponibili vari canali di pagamento: sito web, app EquiClick, sportelli bancari, uffici postali, home banking, sportelli ATM, e tramite appuntamento agli sportelli Agenzia Entrate. |
5. Posso pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione? | Sì, con il servizio ContiTu, i contribuenti possono rimodulare l’importo dovuto e ricevere nuovi moduli di pagamento per le rate selezionate. |
6. Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo? | Se una rata non viene pagata o se viene pagata in ritardo (oltre 5 giorni), la riammissione alla Rottamazione-quater perde efficacia e i pagamenti sono considerati acconto sul debito. |
7. Nella nuova comunicazione si terrà conto dei pagamenti effettuati dopo la decadenza? | Sì, i pagamenti effettuati dopo la decadenza vengono considerati acconto sul debito residuo, che include capitale, sanzioni, interessi e aggio. |
8. Cosa succede se ho già rateizzato o richiesto rateizzazione dopo la decadenza? | Le rateizzazioni in corso vengono sospese fino alla scadenza della prima rata del piano di riammissione. Dopo tale scadenza, le rateizzazioni sono revocate. |
9. Cosa succede rispetto alle procedure di recupero attivate dall'Agenzia? | Non verranno avviate nuove azioni esecutive e le procedure in corso non proseguiranno (eccetto in caso di primo incanto positivo). Eventuali fermi o ipoteche già iscritti restano attivi. |
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