Revoca benefici prima casa. Motivazione carente senza perizia

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Revoca benefici prima casa. Motivazione carente senza perizia

I provvedimenti di revoca delle agevolazioni sulla prima casa devono essere adeguatamente motivati.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 4070 del 18 febbraio 2020, ha giudicato nullo, per difetto di motivazione, un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni per imposte di registro, ipotecaria e catastale, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in capo a due contribuenti.

L'annullamento è stato disposto in quanto la motivazione dell’atto impositivo faceva testuale riferimento a dei “controlli d’ufficio”, le cui risultanze, però, non erano state né allegate né riprodotte.

Agevolazioni prima casa. Atto di revoca non integrabile in giudizio

L’avviso di liquidazione aveva riguardato un’operazione di permuta di immobile che secondo l’Ufficio finanziario aveva le caratteristiche di lusso.

Detto provvedimento impositivo, confermato dai giudici di primo e secondo grado, era stato impugnato davanti alla Corte di legittimità per carenza di motivazione, in considerazione dell’asserita inintelligibilità dei criteri utilizzati dall’amministrazione finanziaria per valutare la sussistenza dei requisiti atti a definire l’immobile come “di lusso”.

Nel dettaglio, l’avviso di liquidazione conteneva solo l’indicazione secondo cui, sulla base di alcuni controlli d’ufficio, risultava la decadenza dell’agevolazione in quanto l’immobile possedeva i requisiti di lusso.

Nel corso del giudizio di primo grado, poi, l’Amministrazione finanziaria aveva depositato una perizia tecnica che attestava tale valutazione e dalla quale era possibile desumere le informazioni relative alle caratteristiche, all’ubicazione, alle dimensioni e alla consistenza dell’immobile acquistato.

Si era trattato, tuttavia, di una produzione inidonea all’integrazione del contenuto motivazionale dell’atto impositivo, atteso che, come riconosciuto dalla Suprema corte, non è consentito all’amministrazione di sopperire alle lacune dell’avviso con integrazioni in sede processuale.

Era infatti palese – si legge nella decisione della Sezione tributaria civile di Cassazione – che l’amministrazione finanziaria avesse in questo modo tentato di integrare ex post, colmandone la lacunosità, la carente motivazione dell’avviso di liquidazione.

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