Licenziamento illegittimo, restituzione indennità di mobilità: parola alle SU

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Licenziamento illegittimo, restituzione indennità di mobilità: parola alle SU

L'indennità di mobilità è ripetibile quando il licenziamento viene annullato e il rapporto di lavoro è ripristinato formalmente ma non effettivamente?

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a risolvere un contrasto interpretativo rilevato in tema di reintegrazione dei lavoratori e restituzione dei trattamenti di disoccupazione.

Reintegra dei lavoratori e restituzione dell'indennità di disoccupazione

Con ordinanza interlocutoria n. 25399 del 23 settembre 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha deciso di rimettere alla Prima Presidente, per una possibile assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla ripetibilità dei trattamenti di disoccupazione, come l'indennità di mobilità, percepiti dai lavoratori a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo.

La ragione di questa decisione risiede nel riconoscimento di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza riguardo questa tematica.

La questione rimessa alle Sezioni Unite

Il caso esaminato

Il caso sottoposto alla Suprema corte riguardava la ripetizione delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di mobilità a seguito del licenziamento dei lavoratori di un'azienda fallita.

Nonostante la Corte d’appello avesse disposto la reintegrazione dei lavoratori, questi non avevano ripreso effettivamente il lavoro né percepito retribuzioni, poiché l'azienda era cessata.

L'INPS aveva comunque richiesto la restituzione dell'indennità di mobilità, sostenendo che, a seguito della sentenza di reintegra, il rapporto di lavoro era formalmente ripristinato e, quindi, lo stato di disoccupazione non sussisteva più.

La Corte d’appello aveva respinto questa richiesta, stabilendo che il mantenimento dello stato di disoccupazione giustificava il mantenimento dell'indennità.

La Sezione Lavoro della Cassazione si è dunque trovata a dover decidere se l'indennità di mobilità sia ripetibile quando il licenziamento viene annullato e il rapporto di lavoro è ripristinato formalmente ma non effettivamente.

Si tratta di una questione particolarmente complessa, rispetto alla quale la giurisprudenza ha mostrato orientamenti contrastanti sulla necessità di una ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro per giustificare la ripetizione delle somme.

Il contrasto interpretativo: ripristino formale vs. effettivo del rapporto di lavoro

Le posizioni giurisprudenziali rilevate divergono principalmente su due punti:

Ripristino formale

Secondo un primo filone giurisprudenziale, il ripristino formale del rapporto di lavoro, sancito da una sentenza di reintegra, dovrebbe comportare la restituzione delle somme percepite come indennità di mobilità.

Questo perché il rapporto di lavoro, seppur formalmente ricostituito, fa cessare lo stato di disoccupazione giuridica, indipendentemente dall'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o dalla percezione della retribuzione.

Secondo questo orientamento, in altri termini, il ripristino giuridico del rapporto di lavoro, sancito dalla sentenza di reintegra, è sufficiente per considerare cessato lo stato di disoccupazione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia effettivamente ripreso a lavorare.

Necessità di una ricostituzione effettiva

Un altro orientamento, per contro, sostiene che per giustificare la restituzione dell’indennità, deve esserci non solo una ricostituzione formale, ma anche un ripristino effettivo del rapporto, con il lavoratore che riprende a lavorare e a percepire un reddito.

In mancanza di questo, lo stato di disoccupazione persiste.

Questa lettura, ossia, richiede che il ripristino del rapporto sia anche sostanziale, cioè che il lavoratore riprenda effettivamente l'attività lavorativa e percepisca un reddito, per considerare concluso lo stato di disoccupazione.

Nel contesto della visione "effettiva", peraltro, è stata evidenziata anche la necessità di valutare:

  • Il comportamento e la diligenza del lavoratore, trattandosi di aspetto che riguarda l'attività svolta dal lavoratore per far valere i propri diritti e l'esecuzione della sentenza di reintegra;
  • le ulteriori tutele dell’ordinamento, considerata l'importanza delle altre misure di sostegno offerte dallo Stato, come l'intervento del Fondo di garanzia per i crediti di lavoro.

La decisione di rimessione

La Corte di cassazione, come anticipato, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite civili, evidenziando l’importanza di chiarire quando può considerarsi cessato lo stato di disoccupazione in relazione alla reintegra giuridica del rapporto di lavoro, soprattutto alla luce delle implicazioni sui diritti sociali dei lavoratori e sulle risorse pubbliche destinate al sostegno del reddito.

Le Sezioni Unite, quindi, sono state chiamate a risolvere il contrasto in esame e stabilire un criterio uniforme che individui quale tipo di ripristino del rapporto di lavoro giustifichi la ripetibilità delle somme erogate dall’INPS, così da assicurare uniformità di trattamento e rispetto dei principi di tutela sociale previsti dalla Costituzione.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso Il caso riguarda la ripetizione dell'indennità di mobilità percepita dai lavoratori licenziati da un'azienda fallita. Nonostante la sentenza di reintegra formale, i lavoratori non hanno ripreso effettivamente il lavoro né percepito retribuzioni, poiché l'azienda era cessata. L'INPS ha richiesto la restituzione dell'indennità, respinta dalla Corte d'appello.
Questione Dibattuta La questione principale è se l'indennità di mobilità sia ripetibile quando il licenziamento viene annullato e il rapporto di lavoro è ripristinato solo formalmente, ma non effettivamente. Si discute tra l'importanza del ripristino "de iure" (formale) e la necessità di un ripristino effettivo, che includa il ritorno al lavoro e la percezione di reddito.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, a causa dei contrasti nella giurisprudenza sulla ripetibilità dell'indennità di mobilità. Le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire un criterio uniforme per determinare se è sufficiente il ripristino formale del rapporto o se è necessaria una ricostituzione effettiva.
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