Regolarizzazione del magazzino: prima rata in scadenza

Pubblicato il



Regolarizzazione del magazzino: prima rata in scadenza

Per definire la sanatoria sulle rimanenze di magazzino per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2024.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato il documento di ricerca intitolato “La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino”, curato dalla commissione di studio “Imposte dirette” nell’ambito dell’area di delega “Fiscalità.

Il documento prende spunto dalla Legge di bilancio 2024, che ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa di regolarizzare le rimanenze di magazzino per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

L’obiettivo della pubblicazione è quello di fornire chiarimenti sui profili fiscali e contabili della regolarizzazione, offrendo una guida pratica per i soggetti OIC.

Vediamo in dettaglio, in cosa consiste la regolarizzazione delle rimanenze di magazzino, quale è la normativa che regola il processo e perché è stato necessario prorogare i termini.

Il documento dei commercialisti offre, inoltre, istruzioni operative circa le modalità di regolarizzazione, le imposte dovute e le relative modalità di versamento, gli effetti dell'adeguamento, nonché le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi nella quale dovranno essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione stessa, con l'esame infine dei profili contabili dell'operazione.

Regolarizzazione rimanenze iniziali di magazzino, cosa è

La regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino, prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), consente agli esercenti attività d’impresa di adeguare il valore delle esistenze iniziali di magazzino al loro valore effettivo per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

Questo processo comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap, oltre all’IVA nel caso di riduzione del magazzino, e mira a correggere eventuali discrepanze nei valori contabili rispetto a quelli effettivi.

NOTA BENE: La prima rata delle imposte dovute è in scadenza il 30 settembre 2024, una data prorogata dall’articolo 7 del Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024 (cosiddetto Decreto Omnibus), per consentire ai contribuenti di adempiere correttamente agli obblighi fiscali previsti dalla normativa.

Regolarizzazione rimanenze di magazzino ambito soggettivo e oggettivo

Ai sensi del comma 78 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, la regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino è riservata agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

L’ambito soggettivo della disciplina è quindi ampio, escludendo solo i soggetti IAS adopter e includendo tutti gli OIC adopter, tra cui società di capitali, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria. Anche le imprese in contabilità semplificata e i soggetti in regime forfetario rientrano nel perimetro soggettivo, poiché, sebbene seguano il principio di cassa, sono comunque tenuti a riportare i dati delle rimanenze nei modelli fiscali e negli ISA, con un potenziale interesse a correggere eventuali errori di magazzino.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, la normativa fa riferimento alle esistenze iniziali di "beni" definiti dall’articolo 92 del TUIR, che comprende beni destinati alla produzione o al commercio dell’impresa, nonché materie prime, sussidiarie e semilavorati utilizzati nella produzione, escludendo però i beni strumentali.

Non rientrano nell’ambito della regolarizzazione i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio e le rimanenze relative a opere e servizi a lungo termine, che sono disciplinate dagli articoli 92 e 93 del TUIR.

Differimento dei termini

I termini iniziali per il pagamento della regolarizzazione del magazzino erano stati fissati in corrispondenza delle scadenze dei primi due acconti per il 2024, con l’intento di allineare le rate ai normali adempimenti fiscali.

Tuttavia, la pubblicazione tardiva del Decreto Ministeriale del 24 giugno 2024, che ha introdotto i coefficienti di maggiorazione necessari per la regolarizzazione ai fini IVA, ha ridotto drasticamente il tempo a disposizione dei contribuenti per valutare l’opportunità dell’adesione.

A seguito di questo ritardo, il Decreto Legge Omnibus n. 113/2024, ha disposto una proroga dei termini, posticipando la scadenza della prima rata al 30 settembre 2024. Questa proroga, avvenuta a ridosso della scadenza del primo acconto del 31 luglio (già differita rispetto all’ordinaria data del 30 giugno), ha ridefinito il calendario delle scadenze per i contribuenti, inclusi i soggetti con esercizio a cavallo che avrebbero avuto la seconda rata in scadenza entro il 31 agosto.

NOTA BENE: Pertanto, l’articolo 7 del DL n. 113/2024 stabilisce che tutte le prime rate in scadenza entro il 29 settembre, così come le eventuali seconde rate, sono differite al 30 settembre 2024.

Modalità di regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino

Le modalità di regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino, secondo il comma 79 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, prevedono due approcci:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi
  • l’iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse.

In pratica, se il valore del magazzino contabile è superiore a quello effettivo, si può procedere eliminando quantità non più presenti o riducendo il valore dei beni contabilizzati in eccesso.

Al contrario, se il magazzino contabile è inferiore al valore effettivo, è prevista l’iscrizione di beni omessi, ma non è consentito incrementare il valore di beni già registrati, poiché ciò verrebbe considerato una rivalutazione vietata dalla norma.

Questa impostazione ha sollevato perplessità, in quanto potrebbe essere necessario correggere valori sottostimati che non rappresentano una rivalutazione, ma il riconoscimento di costi effettivi. Nonostante le incertezze, è possibile combinare le rettifiche eliminando quantità o valori per alcuni beni e iscrivendo altri, con il calcolo distinto delle imposte dovute per ogni tipo di adeguamento.

Regolarizzazione rimanenze di magazzino, versamento imposte dovute

Come visto la regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino si realizza adeguando il valore delle esistenze iniziali a quello effettivo e versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a cui deve aggiungersi l'imposta sul valore aggiunto (Iva) nel solo caso di riduzione del magazzino.

Nel documento del CNDCE-FNC vi è un paragrafo apposito in cui si spiega quali sono le imposte che devono essere versate.

Il versamento delle imposte dovute per la regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino varia in base alla tipologia di adeguamento effettuato.

Nel caso di eliminazione di valori superiori a quelli effettivi, come disciplinato dal comma 80 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, sono dovute sia l’IVA, calcolata applicando un’aliquota media dell’anno 2023 su una base imponibile determinata con un coefficiente di maggiorazione, sia un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap pari al 18% del margine risultante.

In caso di incremento delle esistenze iniziali omesse, il comma 81 prevede invece il pagamento della sola imposta sostitutiva del 18% sul maggior valore iscritto. Il pagamento deve avvenire in due rate di pari importo:

  • la prima rata entro la scadenza del saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,
  • la seconda entro il termine per il secondo o unico acconto delle imposte dell’anno successivo.

NOTA BENE: Tuttavia, il Decreto “Omnibus” ha prorogato la scadenza della prima rata al 30 settembre 2024 per coloro il cui termine originario cadeva entro il 29 settembre 2024, con un’ulteriore proroga anche per la seconda rata, se successiva a questa data.

Con la risoluzione n. 30/E del 17 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto i seguenti codici tributo per il versamento delle imposte legate alla regolarizzazione delle rimanenze di magazzino:

- 1732: “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA” (art. 1, comma 80, lettera a, legge 30 dicembre 2023, n. 213);

- 1733: “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP” (art. 1, comma 80, lettera b, legge 30 dicembre 2023, n. 213);

- 1734: “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP” (art. 1, comma 81, legge 30 dicembre 2023, n. 213);

- 1735: “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP” (art. 1, comma 80, lettera b, legge 30 dicembre 2023, n. 213);

- 1736: “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP” (art. 1, comma 81, legge 30 dicembre 2023, n. 213).

ATTENZIONE: Il mancato versamento delle imposte comporta l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ma l’adeguamento si perfeziona comunque con l’indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi, e non preclude l’utilizzo del ravvedimento operoso per regolarizzare eventuali omissioni.

Iscrizione in bilancio

Per quanto riguarda l’iscrizione in bilancio, alcuni soggetti interessati alla regolarizzazione potrebbero non aver adeguato le rimanenze di magazzino nei bilanci 2023, poiché questi sono stati in molti casi già approvati.

Tuttavia, non sarà necessario riaprire i bilanci precedenti, poiché l’adeguamento potrà essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili del periodo successivo.

Tale flessibilità evita procedure complesse di riapertura e consente di integrare l’operazione di regolarizzazione nei bilanci futuri, garantendo un adeguamento contabile tempestivo e conforme alla normativa.

Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito