Adeguamento rimanenze magazzino, codici tributo per F24

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Adeguamento rimanenze magazzino, codici tributo per F24

I nuovi codici tributo, da utilizzare nel modulo F24 per la regolarizzazione delle scorte di magazzino, sono stati resi noti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024.

I codici sono utilizzabili dalle aziende che non applicano i principi contabili internazionali nella loro contabilità e che, per l'anno fiscale terminante il 30/09/2023, vogliono regolare le scorte iniziali di beni, secondo quanto stabilito dall'articolo 92 del Dpr n. 917/1986 (c.d. “riallineamento del magazzino”).

Legge di bilancio 2024, riallineamento magazzino

La Legge di bilancio per l'anno 2024 (Legge del 30 dicembre 2023, n. 213) introduce specifiche disposizioni per gli esercenti attività di impresa che non seguono i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. L'articolo 1, comma 78, permette a queste imprese di adeguare le esistenze iniziali dei beni per il periodo d'imposta che termina il 30 settembre 2023, come descritto nell'articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.

Il comma 80 dello stesso articolo stabilisce che, in caso di eliminazione di valori dalle esistenze, le imprese devono versare l'IVA e un'imposta sostitutiva che si sostituisce all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), secondo le condizioni specificate nella legge.

Il comma 81 prevede una regolamentazione simile per i casi in cui vengono iscritti nuovi valori, stabilendo il pagamento di un'imposta sostitutiva che copre IRPEF, IRES e IRAP, sempre alle condizioni ivi indicate.

Infine, il comma 84 chiarisce che, per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni, la riscossione delle imposte e il contenzioso, si applicheranno le norme generali in materia di imposte sui redditi. Queste disposizioni mirano a fornire un quadro normativo chiaro per l'adeguamento contabile delle esistenze iniziali, facilitando così la conformità fiscale e la trasparenza delle operazioni aziendali.

Soggetti che possono effettuare il riallineamento

Il "riallineamento del magazzino" come definito dalla Legge di Bilancio 2024, permette a determinati soggetti di intervenire sulle proprie rimanenze di magazzino. Questa opportunità è riservata principalmente a due categorie di soggetti:

  1. coloro che desiderano iscrivere rimanenze, questa opzione è per i soggetti che hanno rimanenze di magazzino che non sono state precedentemente contabilizzate. Si tratta quindi di introdurre in bilancio beni già esistenti fisicamente ma non ancora registrati nei libri contabili;
  2. coloro che intendono eliminare valori già iscritti, questo riguarda i soggetti che hanno valori relativi a beni di magazzino ancora registrati in bilancio ma che, per varie ragioni, non corrispondono più alla realtà fisica o economica dell'azienda e quindi necessitano di essere rimossi.

 Codici tributo per il riallineamento del magazzino

Con la risoluzione n. 30/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino.

Si tratta dei codici:

  • 1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
  • 1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
  • 1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
  • 1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
  • 1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Questi codici devono essere inseriti nella sezione "Erario" del modello F24, sotto la colonna "importi a debito versati". È necessario indicare l'anno d'imposta del versamento nel campo "Anno di riferimento", usando il formato "AAAA".

Per quanto riguarda il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif.", esso deve essere compilato con il formato "NNRR", dove "NN" è il numero della rata in pagamento (ad esempio, "01" per la prima rata, "02" per la seconda) e "RR" rappresenta il numero totale delle rate (es. "02").

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