Scarso rendimento e malattia simulata: licenziamento legittimo

Pubblicato il



È legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che, mediante reiterate assenze per malattia ritenute simulate, determini un rendimento inferiore agli standard medi e violi gli obblighi di diligenza e correttezza.

La condotta, qualificata come microassenteismo colpevole e accertata in fatto, integra l’ipotesi di scarso rendimento prevista dall’art. 27 dell’Allegato A al R.D. n. 148/1931 nel settore autoferrotranvieri.

Licenziamento per scarso rendimento: recesso legittimo in caso di malattia simulata

Con la sentenza n. 1161 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi sul tema del recesso per scarso rendimento, con particolare riferimento al settore autoferrotranvieri, disciplinato dall’art. 27 dell’Allegato A al Regio Decreto n. 148/1931 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).

La decisione chiarisce i presupposti oggettivi e soggettivi che devono sussistere affinché lo scarso rendimento possa legittimare l’esonero definitivo dal servizio, soprattutto quando la ridotta produttività sia collegata a episodi di assenza per malattia ritenuti simulati.

Il caso esaminato dalla Corte  

La controversia trae origine dall’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato il 10 dicembre 2018 a una lavoratrice dipendente di una società di trasporto pubblico.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado resa nell’ambito del rito Fornero, aveva respinto l’impugnativa della lavoratrice, ritenendo legittimo il recesso datoriale.

Il provvedimento espulsivo era stato motivato dalla società con riferimento allo scarso rendimento imputabile a colpa, derivante da un fenomeno di microassenteismo per malattia.

In particolare, la Corte territoriale aveva accertato, anche mediante presunzioni, che numerosi episodi morbosi – di breve durata e frequentemente collocati in prossimità di riposi o ferie – fossero privi di reale fondamento clinico e, dunque, riconducibili a una simulazione della malattia.

Secondo i giudici di merito:

  • le assenze avevano inciso in modo significativo sull’organizzazione aziendale;
  • il rendimento della lavoratrice risultava inferiore agli standard medi dei colleghi assegnati alle medesime mansioni;
  • la condotta integrava una violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e collaborazione.

La fattispecie era stata ricondotta all’art. 27, lett. d), dell’Allegato A al R.D. richiamato, che disciplina, appunto, l’ipotesi di esonero per scarso rendimento.

I motivi di ricorso per Cassazione  

La lavoratrice ha proposto ricorso articolato in tre motivi, denunciando:

  • violazione dell’art. 2697 c.c., per asserita mancanza di prova della simulazione della malattia;
  • vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per pretesa illogicità del ragionamento decisorio,
  • violazione dell’art. 27, lett. c) e d), R.D., sostenendo un’erronea applicazione delle norme regolamentari.

I presupposti dello scarso rendimento secondo la giurisprudenza  

La Suprema Corte ha richiamato un orientamento consolidato in materia di scarso rendimento nel settore autoferrotranvieri.

L’art. 27, lett. d), dell’Allegato A al R.D. - si legge nella decisione - configura una fattispecie autonoma di risoluzione del rapporto che presenta un duplice requisito:

  • profilo oggettivo: rendimento inferiore alla media esigibile in relazione alle mansioni assegnate;
  • profilo soggettivo: imputabilità del deficit di rendimento a colpa del lavoratore.

Per la Suprema Corte, lo scarso rendimento deve tradursi in un inadempimento di non scarsa importanza, coerentemente con l’art. 1455 c.c., e che la valutazione deve essere effettuata in concreto.

È stato inoltre precisato che la fattispecie dello scarso rendimento è distinta dall’ipotesi di inidoneità o malattia non colpevole prevista dalla lettera b) del medesimo articolo. Le assenze per malattia non possono rilevare ai fini disciplinari se non caratterizzate da colpa del lavoratore.

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d’Appello aveva accertato che le assenze erano frutto di malattie simulate e, pertanto, colpevoli.

Tale accertamento di fatto, secondo la Cassazione, non è sindacabile in sede di legittimità.

La decisione della Cassazione  

La Corte di legittimità, ciò posto, ha rigettato integralmente il ricorso.

In particolare:

  • ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’art. 2697 c.c., chiarendo che la violazione dell’onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove;
  • ha escluso la sussistenza di un vizio radicale di motivazione, ritenendo il percorso argomentativo della Corte territoriale coerente e comprensibile;
  • ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa all’interpretazione delle disposizioni regolamentari, in quanto diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.

La lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore contributo unificato.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito