Regime speciale impatriati e tassazione delle indennità di cessazione: chiarimenti Entrate

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Regime speciale impatriati e tassazione delle indennità di cessazione: chiarimenti Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23 luglio 2024, la risoluzione n. 40/E con la quale fornisce importanti chiarimenti riguardo la tassazione delle somme ricevute dai dipendenti sotto forma di "incentivo all'esodo" e "importo transattivo" in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Il documento offre una guida dettagliata ai dipendenti su come optare per la tassazione ordinaria anziché quella separata per poter accedere ai benefici del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. Inoltre, spiega le modalità attraverso le quali è possibile richiedere la riliquidazione dell'imposta, garantendo così la possibilità di includere tali redditi nella base imponibile ordinaria per ottenere vantaggi fiscali significativi.

Analizziamo il caso di specie che ha spinto l’Agenzia delle Entrate a fornire il chiarimento in oggetto.

Applicazione del regime impatriati alle indennità di cessazione: il caso

Una banca ha raggiunto un accordo per la cessazione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti, accordo che prevede il pagamento di somme denominate "incentivo all'esodo" e "importo transattivo".

Secondo la normativa fiscale italiana, tali somme sono generalmente soggette ad una tassazione separata, a meno che non risulti più vantaggioso per il contribuente includerle nel reddito complessivo dell'anno di percezione. Inoltre, per le indennità superiori a 1 milione di euro, in denaro o in natura, è prevista l'applicazione della tassazione ordinaria anziché quella separata, in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente.

NOTA BENE: Al momento della corresponsione delle suddette somme, i tre dipendenti beneficiano del ''regime speciale per lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015.

La banca, nel ruolo di sostituto d'imposta, chiede all'Agenzia delle Entrate se il "regime speciale per lavoratori impatriati" possa essere applicato alle indennità citate, nel caso in cui le stesse concorrano alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui vengono percepite, fino ad un massimo di 1 milione di euro, in deroga alla normale tassazione separata. In caso di risposta positiva, la banca richiede dettagli sulle procedure operative per implementare correttamente tale meccanismo di tassazione separata e chiede, in particolare, conferma che il vantaggio fiscale per gli “impatriati” venga riconosciuto dai competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate dietro presentazione di un'apposita richiesta.

Inoltre, desidera sapere se questo regime agevolato possa essere riconosciuto automaticamente dal sostituto d'imposta anche sugli importi che eccedono il milione di euro.

Novità del regime impatriati dall’anno 2024

Nel 2024, il regime impatriati in Italia ha introdotto modifiche significative per i contribuenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e percepiscono redditi da lavoro dipendente, assimilati o autonomo. Le novità principali sono le seguenti:

  • solo il 50% del reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito complessivo, con un limite annuo di 600.000 euro;
  • i lavoratori non devono essere stati residenti fiscali in Italia nei tre anni fiscali precedenti al trasferimento. Questo periodo si estende a sei anni se il lavoratore era precedentemente impiegato all'estero dallo stesso datore di lavoro o gruppo operante in Italia, e a sette anni se era impiegato in Italia dallo stesso soggetto o gruppo prima del trasferimento all'estero;
  • è richiesto un impegno di residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni;
  • l'attività lavorativa deve essere svolta principalmente in Italia.
  • i lavoratori devono avere elevate qualificazioni o specializzazioni come definite dalla normativa italiana.

Una novità rilevante è che ora anche i lavoratori impiegati all'estero dallo stesso datore di lavoro o gruppo prima del trasferimento possono accedere al regime, a condizione di aver trascorso un periodo più lungo all'estero.

Inoltre, il regime offre maggiori benefici fiscali per i lavoratori con figli:

  • la percentuale di reddito imponibile si riduce al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita o adozione di un figlio durante il periodo di fruizione del regime;
  • questa maggiore detassazione è condizionata alla residenza del figlio minore o adottato in Italia durante il periodo di applicazione del regime.

Tutto ciò al fine di rendere l'Italia una destinazione più attrattiva per i lavoratori altamente qualificati, facilitando il trasferimento e incentivando la permanenza nel paese con condizioni fiscali vantaggiose.

Tassazione separata, il quadro normativo

Prima di esaminare la situazione specifica descritta nell'interpello, l'Agenzia delle Entrate - nella risoluzione n. 40/2024 - fornisce un riepilogo della normativa italiana relativa alla tassazione separata. Secondo la normativa, sono soggette a questo regime speciale diverse categorie di redditi, tra cui le indennità e le somme percepite in un'unica soluzione alla fine di un rapporto di lavoro dipendente, come specificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). In particolare, la circolare n. 29/2001 include tra queste le somme erogate come incentivo all'esodo.

Per quanto riguarda la tassazione di queste somme, l'articolo 17 del Tuir prevede che siano tassate separatamente e imponibili per il loro importo totale, detraendo i contributi obbligatori di legge, con la stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto (Tfr). Inizialmente, la tassazione è gestita provvisoriamente dal sostituto d'imposta e successivamente, l'imposta effettivamente dovuta è soggetta a riliquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questa riliquidazione può avvenire applicando l'aliquota media degli ultimi cinque anni oppure integrando tali redditi nel reddito complessivo annuale del contribuente, se questo risulta più vantaggioso.

Inoltre, secondo il Decreto legge n. 201/2011 (comma 31, articolo 24), le indennità di fine rapporto che superano complessivamente un milione di euro non sono soggette al regime di tassazione separata, ma concorrono direttamente alla formazione del reddito complessivo.

Le norme specificate si applicano a tutti i compensi e le indennità fornite agli amministratori delle società di capitali, indipendentemente dalla ragione per cui vengono erogati. Queste disposizioni sono valide per i compensi e le indennità il cui diritto alla percezione è iniziato dal 1° gennaio 2011, nonostante ciò possa contraddire l'articolo 3 della legge del 23 luglio 2000, n. 212.

La risoluzione n. 40/E chiarisce che la regola menzionata si applica specificamente ai redditi che normalmente contribuiscono alla formazione del reddito complessivo, e non a quelli sottoposti a tassazione separata. Questi ultimi, data la loro natura particolare, sono regolati da una modalità di tassazione specifica, come descritto nell'articolo 17 e successivi del Tuir.

In sintesi, la normativa esclude dagli incentivi quegli importi che non contribuiscono alla base imponibile ai fini dell'Irpef, inclusi quelli soggetti a tassazione separata come le indennità discusse nell'interpello.

Incentivo all’esodo superiore a un milione di euro con detassazione per i lavoratori impatriati

Con riferimento al caso di specie, la risoluzione n. 40/2024 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che i dipendenti interessati possono sfruttare il regime speciale per lavoratori impatriati, rivolgendosi all'ufficio territoriale competente dopo aver ricevuto la comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta. Questo ufficio, previa verifica dei requisiti necessari, si occuperà della riliquidazione dell'imposta, applicando la riduzione prevista dalla normativa e permettendo che i redditi in questione contribuiscano alla formazione del reddito complessivo dell'anno di percezione.

Le somme corrisposte a titolo di "incentivo all'esodo" e di "importo transattivo" fino all'importo di 1 milione di euro sono generalmente soggette a tassazione separata, mentre per le somme eccedenti tale soglia si applica la tassazione ordinaria, come definito dal Decreto legge n. 201 del 2011.

In questo caso, il sostituto d'imposta, come la banca, può applicare le ritenute di imposta considerando le agevolazioni previste dal regime speciale per i lavoratori impatriati, seguendo quanto stabilito dalla circolare n. 3/2012.

NOTA BENE: Questo consente ai dipendenti di usufruire del regime speciale "impatriati" anche per la quota che supera il milione di euro, a condizione che le norme siano rispettate.

I dipendenti, in attesa della comunicazione della liquidazione dell'imposta, possono anche presentare una richiesta di rimborso per le ritenute d’acconto operate in eccesso, seguendo le disposizioni dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, entro un termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento.

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di applicare il regime speciale sia alle somme al di sotto del limite di 1 milione di euro che a quelle eccedenti, garantendo così ai dipendenti benefici fiscali significativi e la possibilità di recuperare eventuali somme versate in eccesso attraverso il rimborso.

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