Somme ricevute da transazione di lavoro. Tassazione ordinaria
Pubblicato il 24 giugno 2022
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Con due risposte rese il 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrare riprende il discorso sulla tassazione delle somme percepite a seguito di accordo transattivo con il datore di lavoro.
Il principio più volte enunciato in materia dispone che tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.
Somme ricevute come accordo transattivo. Quale tassazione?
Nella risposta n. 344/2022 si specifica che sorge la tassazione separata solo se le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d’imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d’imposta successivo, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 lett. b) dell’art. 17 del Tuir.
Però, si applica la tassazione ordinaria qualora le somme ricevute a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, non sono riportabili alle condizioni richieste dall'articolo 17 citato.
Quindi, quando le somme derivanti dall’accordo transattivo non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro e non sussistono i presupposti per applicare l’articolo 17 comma 1 lett. b), Tuir, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria.
Anche nella fattispecie riportata nella risposta n. 343 del 23 giugno 2022 il Fisco non può che negare il ricorso alla tassazione separata essendo gli importi ricevuti dal lavoratore, a seguito della conciliazione, non collegabili alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto lo stesso è proseguito dopo la conciliazione.
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