Regime sostitutivo delle mance dei lavoratori del settore ristorazione e turismo. Precisazioni

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Regime sostitutivo delle mance dei lavoratori del settore ristorazione e turismo. Precisazioni

Nei commi da 58 a 62, articolo 1, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023) ha posto le basi del nuovo trattamento fiscale a cui assoggettare le mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della L. n. 287/1991.

Si specifica che tale tassazione è sostitutiva di quella ordinaria, in base alla quale tutti gli introiti percepiti dal lavoratore vanno ad incrementare il reddito di lavoro dipendente.

Dunque, con la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2023, in presenza di determinate condizioni, si prevede una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

A fornire gli approfondimenti necessari per l’applicazione dell’imposizione sostitutiva è arrivata la circolare n. 26 del 29 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate. In questo stesso documento di prassi è presente anche una parte dedicata al trattamento integrativo speciale disciplinato dall’articolo 39-bis del DL n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro).

Quali le precisazioni del Fisco?

Mance del settore turistico e della ristorazione: regime

In particolare, il nuovo regime naturale stabilisce l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

NOTA BENE: L’applicazione è limitata alle mance percepite dai lavoratori del settore privato, sia delle strutture ricettive sia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In merito alla determinazione del requisito reddituale – ossia il possesso di redditi di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 – la circolare agenziale precisa che:

  • devono intendersi inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione;
  • il limite di euro 50.000 va riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Dunque, se nell’anno in cui si percepiscono le mance viene superato il limite reddituale di euro 50.000 circa i redditi di lavoro dipendente, ciò non osta all’accesso al regime di tale anno bensì sarà causa di esclusione dallo stesso nell’anno successivo.

Altro punto oggetto di chiarimenti è quello riguardante il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Ebbene, la circolare 26/E/2023 afferma che la base di calcolo è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche per rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi.

Inoltre, tale limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro in parola costituisce una franchigia; pertanto, se viene superato, la tassazione ordinaria si applicherà solo sulla parte eccedente il limite.

ATTENZIONE: Le somme soggette ad imposta sostitutiva sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi Inail e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Rinuncia

Va detto che il regime sostitutivo è applicabile a meno che il lavoratore espressamente non vi rinunci per iscritto.

Di conseguenza, l’ammontare delle mance erogate nel periodo d’imposta concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in modalità ordinaria.

NOTA BENE: Il sostituto d’imposta deve comunque indicare separatamente nella certificazione unica le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva ma oggetto di rinuncia.

Come precisato in passato, se il sostituto si accorge che la tassazione sostitutiva non è conveniente per il lavoratore può, anche se non vi è stata rinuncia di quest’ultimo, applicare la tassazione ordinaria, comunicandolo al lavoratore.

In ogni caso, il lavoratore può avvalersi della dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole.

Regime sostitutivo delle mance: applicazione

E’ il datore di lavoro ad applicare l’imposta sostitutiva effettuando il versamento con i codici tributo fissati con la risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023.

ATTENZIONE: Va tenuto conto sia delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici sia di quelle ricevute in denaro.

Nel caso in cui il sostituto d’imposta sia stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente, applica direttamente l’imposta sostitutiva.

Diversamente, applicherà l’imposta del 5% a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

E’ onere del lavoratore comunicare al sostituto d’imposta:

  • l’impossibilità di avvalersi del regime sostitutivo avendo conseguito, con diversi datori di lavoro, redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a 50.000 euro;
  • ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili, l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.

Decreto Lavoro: trattamento integrativo speciale

Altre specificazioni vengono rese nella circolare 26/E/2023 in merito a quanto contenuto nell’articolo 39-bis del Decreto Lavoro, il quale riconosce un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.

Sinteticamente, si chiarisce che il trattamento integrativo speciale:

  • è riferito a dipendenti impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, che nel periodo d’imposta 2022 hanno un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000;
  • si applica dietro richiesta del lavoratore che deve rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la percezione del suddetto reddito;
  • è calcolato sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.
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