Regime sanzionatorio per assegni emessi senza clausola di non trasferibilità. Mef al lavoro per portare modifiche

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Regime sanzionatorio per assegni emessi senza clausola di non trasferibilità. Mef al lavoro per portare modifiche

In questi giorni si sta dibattendo sull’emissione, da parte dei cittadini, di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità e sul conseguente regime sanzionatorio.

Il Mef rammenta che la normativa antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007) vieta l’uso di assegni di valore superiore a mille euro privi della clausola di non trasferibilità (tale limite è stato introdotto dal Dl 201/2011).

Con decreto legislativo n. 90/2017 sono state riviste, in aumento, le sanzioni e, quindi, dal 4 luglio 2017, in caso di emissione di assegni oltre la soglia senza la clausola di non trasferibilità e senza indicazione del beneficiario si applica la sanzione da 3.000 a 50.000 euro. È però previsto l'istituto dell'oblazione per cui, per importi non eccedenti i 250.000 euro, è possibile chiudere anticipatamente il procedimento, entro 60 giorni dalla data di contestazione, versando una determinata somma (nel caso di assegni irregolari è sempre pari a 6.000 euro).

Se l’importo è inferiore a 1.000 euro l’assegno può essere emesso anche senza clausola, ma deve essere presente il nominativo del beneficiario.

Per evitare che la salata sanzione possa colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità, il ministero dell’Economia e delle Finanze sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio rendendo più proporzionale la multa applicata.

Il Mef fornisce altre informazioni sulla questione attraverso un vademecum riguardante la clausola di non trasferibilità (pagina web tesoro.it, “Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum”).

Poiché banche e Poste Italiane non emettono più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità dal 2008, qualora i cittadini fossero in possesso di vecchi libretti di assegni possono comunque usarli apponendovi a mano la dicitura “non trasferibile” e indicando sempre il nominativo del beneficiario.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 2 marzo 2018 - Economisti e Giuristi insieme: positivo rivedere le sanzioni – Pergolari

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