Reddito di cittadinanza: assegno unico e universale non sempre d’ufficio

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Reddito di cittadinanza: assegno unico e universale non sempre d’ufficio

Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza la corresponsione dell’assegno unico e universale è effettuata d’ufficio. L'INPS infatti eroga l'AU come quota supplementare del Rdc senza che i percettori del Rdc siano tenuti a presentare domanda. In alcuni specifici casi però il riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU è subordinato all'invio del modello “Rdc-Com/AU”.

È una delle importanti novità che emerge dall'attesa circolare n. 53 del 28 aprile 2022 con la quale l'Istituto fa il punto sulle modalità di erogazione dell'assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Analizziamo nel dettaglio le istruzioni operative fornite dall'INPS.

Integrazione Rdc/AU: requisiti

Come accennato in premessa, l’assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza è riconosciuto congiuntamente e con le modalità di erogazione del Rdc (articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021).

Ai fini dell’integrazione Rdc/AU, per la verifica dei requisiti di legge (articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 230/2021) l'INPS ritiene assorbiti i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno da quelli più restrittivi previsti per il Rdc e il requisito del pagamento delle imposte sui redditi in Italia dalla verifica preventiva sul possesso della residenza in Italia.

Integrazione Rdc/AU: beneficiari

L'INPS individua d’ufficio i nuclei familiari percettori di Rdc a cui spetta l’integrazione Rdc/AU senza necessità che gli stessi presentino apposita domanda.

I figli minori, i figli maggiorenni con età inferiore a 21 anni e i figli con disabilità sono individuati tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, dall'INPS, che opera gli opportuni controlli sulla composizione del nucleo familiare incrociando le informazioni ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci.

L’accredito dell’integrazione Rdc/AU avviene senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni per i nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell’Istituto; gli altri nuclei familiari percettori di Rdc devono invece comunicare all’INPS le informazioni necessarie tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU”.

Modello “Rdc-Com/AU”: chi deve presentarlo

Con il modello “Rdc-Com/AU” (che sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS e del suo rilascio sarà data comunicazione con messaggio) il richiedente o un altro componente del nucleo percettore del Rdc deve autocertificare la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  1. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età: che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; che svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; che svolga il servizio civile universale;
  2. presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);
  3. presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
  4. indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in caso di pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori (come nel caso di nuclei familiari ove non sono presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi);
  5. esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).

Inoltre occorre presentare il modello “Rdc-Com/AU” ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni (articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021) nei seguenti casi:

  • genitori titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto al beneficio;
  • nuclei familiari che abbiano un valore dell’ISEE utile all’accesso all’assegno unico e universale non superiore a 25.000 euro, a condizione che un componente del nucleo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), in presenza di figli minori.

In tutti gli altri casi le maggiorazioni sono invece erogate sulla base delle informazioni presenti nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc.

L'INPS avverte che nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell’altro genitore percettore di Rdc, al fine del pagamento in parti uguali dell’assegno unico e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata, ove in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al 50% dell’importo totale dell’assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc).

Modello “Rdc-Com/AU”: esclusioni

Non sono tenuti a presentare il modello “Rdc-Com/AU” i nuclei familiari percettori di Rdc nei quali siano contestualmente presenti due genitori, di cui uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano minorenni o maggiorenni con disabilità.

Integrazione Rdc/AU: erogazione e decorrenza

La presentazione del modello “Rdc-Com/AU”, per i nuclei familiari obbligati, è determinante ai fini del pagamento dell’integrazione Rdc/AU.

L'INPS infatti fa presente che:

  • per i nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell’Istituto in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione, l’integrazione Rdc/AU con le relative maggiorazioni decorre a partire dal mese di marzo 2022, con erogazione del pagamento dal mese di aprile 2022;

  • per gli altri nuclei familiari, il pagamento dell’integrazione Rdc/AU avviene in seguito alla trasmissione delle informazioni necessarie tramite il modello “Rdc-Com/AU”.

L’integrazione Rdc/AU è corrisposta, per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo, il mese successivo a quello di liquidazione della rata del Rdc.

L’Assegno unico e universale per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza. Pertanto, in caso di presentazione di nuova DSU con l’intervenuta variazione del nucleo per effetto della nascita del figlio, sono corrisposti i ratei di integrazione Rdc/AU riferiti al nuovo nato, comprensivi degli arretrati dal settimo mese di gravidanza.

Integrazione Rdc/AU: importo

L'INPS ogni mese, oltre a verificare la sussistenza del diritto alla prestazione del Rdc, determina l’importo spettante ai nuclei familiari, sottraendo dall’importo teorico spettante a titolo di assegno unico e universale la quota mensile di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza (articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019).

L’importo dell’integrazione Rdc/AU è calcolato con la seguente formula:

Integrazione Rdc/AU = (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico)

Le integrazioni entrano nel computo solo se di valore positivo. Eventuali valori negativi sono equiparati al valore 0 (zero).

Decadenza e revoca del Rdc

La revoca o la decadenza del Rdc comportano l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc. In tale caso, se continua a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale, gli aventi titolo devono presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.

Se la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU è “terminata”, il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all’assegno unico e universale deve presentare domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.

La sospensione del pagamento del Rdc determina invece anche la sospensione dell’integrazione Rdc/AU.

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