Assegno unico e universale, maggiore età successivamente alla domanda

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Assegno unico e universale, maggiore età successivamente alla domanda

Nell’ambito dell’assegno unico e universale, la norma prevede che laddove i figli raggiungano la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda, possono presentare l’istanza per conto proprio. In tale caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.

Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda online, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma. Si ricorda che l’integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022.

Assegno unico e universale, maggiorazione per entrambi i genitori

A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, la legge prevede una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta:

  • in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • ridotto gradualmente, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Ai fini di tale maggiorazione, rilevano:

  • i redditi da lavoro dipendente o assimilati;
  • i redditi da pensione;
  • i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, si precisa che rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Ai fini della maggiorazione, infine, va valutato il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.

La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.

Si precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

Assegno unico e universale, maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

Sono previste, altresì, maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

È prevista, inoltre, una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. Al riguardo, si specifica che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.

Assegno unico e universale, riconoscimento anche per genitori separati

Il principio regolatore generale è che l'AUU è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

Qualora l'assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda online a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.

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