RdC con assegno temporaneo: erogazione e misura

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RdC con assegno temporaneo: erogazione e misura

Con il messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021 l'INPS spiega come è erogato l’assegno temporaneo per i figli minori ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Assegno temporaneo per i figli minori e Reddito di cittadinanza

L’assegno temporaneo è una prestazione ponte riconosciuta (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, alle famiglie con figli a carico minori di 18 anni (inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo) che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

Se il nucleo familiare è titolare di Reddito di Cittadinanza l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 79/2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’assegno. In tal caso infatti l’Istituto riconosce una quota supplementare di beneficio economico, erogata congiuntamente e con le stesse modalità previste per il RdC.

Assegno temporaneo: quando si ha diritto all’integrazione RdC

L'INPS illustra innanzitutto i criteri seguiti per la verifica dei requisiti richiesti ai fini dell'integrazione RdC con la quota supplementare a titolo di assegno temporaneo.

Per una più immediata evidenza degli stessi si opta per una loro rappresentazione in tabella.

Requisiti previsti per l’Assegno temporaneo

 

Requisiti previsti per il Reddito di cittadinanza

 

Residenza e soggiorno

 

(art. 1, comma 1, lett. a), n. 1) e n. 4), del decreto-legge n. 79/2021)

 

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

 

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

 

 

L'INPS fa presente che i requisiti relativi alla residenza e al soggiorno previsti per l’assegno temporaneo risultano assorbiti dai seguenti requisiti (più restrittivi) previsti per il RdC.

 

(art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 4/2019)

 

Il componente richiedente il RdC deve essere cumulativamente:

 

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

 

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

 

Pagamento dell’imposta sul reddito in Italia

 

(art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge n. 79/2021)

Il requisito si ritiene già verificato, in quanto i beneficiari di RdC sono tenuti al possesso della residenza in Italia e, pertanto, sono sottoposti al pagamento dell’IRPEF in Italia in base alla previsione dell’articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

Figli minori fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo

(articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto-legge n. 79/2021)

 

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i  figli  a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età

 

Sul punto, l'INPS fa presente che la verifica è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’INPS.

 

Si decade dall’integrazione RdC se il requisito viene meno nel corso della fruizione dell’assegno temporaneo.

 

Assegno temporaneo: a chi spetta l’integrazione RdC

L’integrazione RdC spetta ai nuclei percettori di Reddito di cittadinanza nei quali:

  • siano contestualmente presenti i due genitori con uno o più figli minori a carico;
  • o risulti un unico genitore che, ove applicabile, abbia fatto ricorso all’ISEE minorenni ai fini della percezione del RdC.

Se invece a presentare la DSU è un soggetto diverso dai genitori legittimi o naturali (ad esempio, nonno, zio, fratello del minore, ecc.) per l’integrazione RdC è necessario che in capo al dichiarante ci sia un valido provvedimento di affido.

L'INPS procede prioritariamente alla verifica dei requisiti per l’integrazione RdC e successivamente alla sua erogazione con le stesse modalità utilizzate per il pagamento del RdC.

Chi percepisce il Reddito di cittadinanza e vanta i requisiti per l'Assegno temporaneo non deve fare alcuna richiesta di integrazione all’INPS perchè il beneficio è riconosciuto d'ufficio.

Gli esiti delle integrazioni RdC sono consultabili sul sito (procedura “Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”).

N.B. L’integrazione RdC non può essere corrisposta ai nuclei percettori di RdC al cui interno siano presenti soggetti che abbiano diritto al pagamento di ANF 2021.

Assegno temporaneo: come viene erogata l’integrazione RdC

L'INPS richiama le istruzioni generali contenute nei paragrafi 3 e 4 della circolare n. 93/2021 ricordando che l’integrazione RdC è corrisposta mensilmente e che gli assegni sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità media, grave o non autosufficienza.

In caso di affido condiviso del minore l’assegno temporaneo viene corrisposto sempre in forma di integrazione RdC e secondo le modalità di erogazione del RdC, senza corrispondere il 50% dell’importo complessivo al secondo genitore affidatario che non faccia parte del nucleo familiare beneficiario del RdC (genitore non convivente).

Se il RdC viene decurtato per il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità l'integrazione RdC viene erogata per l’intera somma.

Assegno temporaneo: come viene calcolata l’integrazione RdC

L’integrazione RdC è determinata sottraendo all’importo teorico dell’assegno temporaneo - stabilito sulla base del numero di figli minori a carico e del valore dell’indicatore ISEE del nucleo - la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.

L'INPS comunica che per calcolare l’importo dell’integrazione RdC viene utilizzata la seguente formula:

               Integrazione RdC= Importo teorico AT

(uguale all’importo in euro indicato dall’Allegato 1 del decreto-legge n. 79/2021, sulla base della fascia di valore ISEE e del numero di figli minori presenti nel nucleo RdC)

                      - Quota RdC minorenni

(uguale alla quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare).

Gli importi teorici dell’Assegno temporaneo sono i seguenti:

Fasce di valore ISEE di riferimento

Importi Nuclei fino a due figli minori

Importi Nuclei con almeno tre figli minori

Fino a 7.000,00

167,5

217,8

da 7.000,01 a 7.100,00

166,4

216,4

da 7.100,01 a 7.200,00

165,4

215

da 7.200,01 a 7.300,00

164,3

213,7

da 7.300,01 a 7.400,00

163,3

212,3

da 7.400,01 a 7.500,00

162,3

210,9

da 7.500,01 a 7.600,00

161,3

209,6

da 7.600,01 a 7.700,00

160,2

208,2

da 7.700,01 a 7.800,00

159,2

206,9

da 7.800,01 a 7.900,00

158,1

205,5

da 7.900,01 a 8.000,00

157

204,1

da 8.000,01 a 8.100,00

156

202,8

da 8.100,01 a 8.200,00

154,9

201,4

da 8.200,01 a 8.300,00

153,9

200,1

da 8.300,01 a 8.400,00

152,8

198,7

da 8.400,01 a 8.500,00

151,8

197,3

da 8.500,01 a 8.600,00

150,8

196

da 8.600,01 a 8.700,00

149,7

194,6

da 8.700,01 a 8.800,00

148,7

193,3

da 8.800,01 a 8.900,00

147,6

191,9

da 8.900,01 a 9.000,00

146,6

190,5

da 9.000,01 a 9.100,00

145,5

189,2

da 9.100,01 a 9.200,00

144,5

187,8

da 9.200,01 a 9.300,00

143,4

186,4

da 9.300,01 a 9.400,00

142,4

185,1

La quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare viene calcolata in base alla seguente formula:

 

Quota RdC minorenni = ImportoRdC*[(contributo minorenni alla scala di equivalenza)/(scala equivalenza totale)] 

 

Se la scala di equivalenza è ridotta per applicazione del tetto massimo la determinazione della Quota RdC minorenni avviene attraverso la seguente formula:

 

Quota RdC minorenni (nuclei con abbattimento scala di equivalenza)= ImportoRdC*[(scala equivalenza totale- contributo maggiorenni alla scala di equivalenza)/(scala equivalenza totale)] 

 

L'INPS propone infine, nel messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021, alcuni pratici esempi di calcolo.

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