Recupero del trattamento integrativo, pronti i nuovi codici tributo

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L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24 e F24 Enti Pubblici (F24EP), delle somme da recuperare in caso di indebita compensazione del trattamento integrativo — il cosiddetto bonus 100 euro — da parte dei sostituti d’imposta.

Tale misura si rende necessaria per disciplinare in modo uniforme le modalità di restituzione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a seguito delle attività di controllo sostanziale condotte dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

L’intervento è stato formalizzato con la risoluzione n. 51/E del 6 ottobre 2025, attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate ha completato il quadro operativo per la gestione dei crediti indebitamente compensati in materia di trattamento integrativo, fornendo istruzioni puntuali ai sostituti d’imposta e agli enti pubblici per il corretto versamento delle somme dovute a seguito dei provvedimenti di recupero.

Il trattamento integrativo, cosa è

Il trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilato, comunemente definito “bonus 100 euro”, è stato introdotto dall’articolo 1 del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. 

Tale misura ha sostituito il precedente “bonus Renzi” previsto dal D.L. n. 66/2014 e ha la finalità di ridurre la pressione fiscale sui redditi medio-bassi, incrementando il potere d’acquisto dei lavoratori.

Il beneficio si concretizza nel riconoscimento, da parte del sostituto d’imposta, di una somma a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’importo massimo è pari a 100 euro mensili, per un totale annuo di 1.200 euro, spettante ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Per i contribuenti con redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro, il beneficio si riduce progressivamente fino ad azzerarsi oltre tale soglia.

I sostituti d’imposta (datori di lavoro o enti erogatori) riconoscono automaticamente tale importo in busta paga e compensano il credito corrispondente mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Tuttavia, nel caso in cui il credito venga utilizzato indebitamente in compensazione — in tutto o in parte — l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, procede al recupero delle somme non spettanti attraverso l’emissione di un atto di recupero.

È proprio per disciplinare le modalità di versamento delle somme derivanti da tali atti che è stata emanata la risoluzione n. 51/E/2025, con cui l’Agenzia ha istituito specifici codici tributo per i modelli F24 e F24 Enti Pubblici (F24EP).

Recupero del trattamento integrativo, nuovi codici tributo

La risoluzione n. 51/E del 6 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito quattro nuovi codici tributo finalizzati a consentire il versamento delle somme dovute dai sostituti d’imposta a seguito del recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione relativo al trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3.

I nuovi codici permettono di versare, tramite modello F24 e F24 Enti Pubblici (F24EP), le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, emerse a seguito di controllo sostanziale e formalizzate mediante atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate.

L’obiettivo della misura è quello di semplificare e uniformare le modalità di riversamento dei crediti non spettanti, garantendo la tracciabilità dei versamenti e una corretta gestione contabile e fiscale delle somme oggetto di recupero.

Modalità di utilizzo dei nuovi codici tributo nei modelli F24 e F24EP

Per rendere operativo il versamento delle somme dovute a seguito del recupero dei crediti indebitamente compensati, la risoluzione n. 51/E/2025 istituisce quattro specifici codici tributo, distinti in base al modello di pagamento utilizzato.

Tali codici devono essere impiegati esclusivamente per il versamento delle somme derivanti da atti di recupero emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione al trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 3/2020.

Codici tributo per il modello F24

  • 7909 – Art. 1, comma 4, D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale
  • 7910 – Art. 1, comma 4, D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale

Istruzioni di compilazione del modello F24:

  • I codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati”.
  • I campi da valorizzare sono:
    • Codice ufficio e Codice atto: riportare le informazioni contenute nel provvedimento notificato dall’Agenzia delle Entrate;
    • Anno di riferimento: indicare l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”;
    • Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non deve essere compilato.

Codici tributo per il modello F24 Enti Pubblici (F24EP)

  • 700E – Art. 1, comma 4, D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale
  • 701E – Art. 1, comma 4, D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale

Istruzioni di compilazione del modello F24EP:

  • I codici devono essere esposti nella sezione “Erario” (valore F), nella colonna “importi a debito versati”.
  • I campi da compilare sono:
    • Codice ufficio e Codice atto: come riportato nel provvedimento notificato;
    • Riferimento B: indicare l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione (formato “AAAA”);
    • Riferimento A: non deve essere valorizzato.

Divieto di compensazione

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero, entro il termine per la presentazione del ricorso contro l’atto di recupero, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Con la risoluzione n. 51/2025, l’Amministrazione finanziaria consolida il quadro regolamentare relativo alla gestione del bonus 100 euro, rafforzando i meccanismi di controllo e regolarizzazione dei crediti d’imposta e semplificando gli adempimenti a carico dei sostituti.

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