Riduzione del cuneo fiscale: le prestazioni previdenziali incluse e quelle escluse

Pubblicato il



Analisi delle prestazioni previdenziali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, relativo alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati, per il 2014.

Con la circolare n. 67 del 29 maggio 2014, l’INPS ha fatto chiarezza sul rapporto tra bonus IRPEF e prestazioni a sostegno del reddito.


Il bonus


Il c.d. “bonus Renzi” - pari ad un credito di 640 euro complessivi - spetta per il periodo d’imposta 2014 ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.


Tale credito, che non concorre alla formazione del reddito, dovrà essere ripartito tra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 31.12.2014.


Il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta a coloro che percepiscono redditi non superiori a 26.000 euro per l’anno d’imposta 2014, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

 
I redditi assimilati


I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R che beneficeranno del bonus fiscale, appartengono alle seguenti categorie:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);

- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);

- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);

- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

- prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 comunque erogate (lett. h-bis);

-  compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Soggetti esclusi


Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 esclude i titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett.a) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli sopra elencati.


Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o d’impresa, ed i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.


Le prestazioni a sostegno del reddito


L’INPS, con circolare n. 67/2014, ha chiarito che le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del T.U.I.R. così come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 326/1997:

- per le prestazioni anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto, il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante;

- per le prestazioni il cui pagamento è, invece, effettuato direttamente all’assicurato sarà l’Istituto che, in qualità di sostituto di imposta, riconoscerà l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.


Inoltre, sempre a proposito delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, la circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 14.5.2014, ha precisato che per le indennità erogate dall’Istituto le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati.


Tipologie comprese ed escluse


Nella circolare l’INPS distingue le prestazione per le quali:


a) il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”;


b) le prestazioni per le quali il credito sarà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente come previsto dall’art. 13 del T.U.I.R.


Nella prima fattispecie rientrano:

  • indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI di cui all’art. 2, Legge n. 92/2012;
  • indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7, Legge n. 223/1991;
  • trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11, Legge 223/1991, di cui all’art. 3 comma 3, D.L. n. 299/1994 convertito in Legge n. 451/1994;
  • sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
  • crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
  • indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26, D.Lgs. n. 151/2001;
  • congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a), Legge 28 giugno 2012, n. 92.


Nella seconda fattispecie rientrano le prestazioni legate alle integrazioni salariali per le quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione né l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore.


Per tali prestazioni sono previsti provvedimenti di autorizzazione concessi all’Azienda e non già al singolo lavoratore per cui - poiché non è possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa e quindi il relativo reddito previsionale - il riconoscimento del credito sarà effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati.


Rientrano
in questa categoria:

- tutte le tipologie di integrazione salariale a pagamento diretto (CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga);

- l’indennità di malattia;

- l’indennità di congedo parentale;

- il congedo facoltativo del padre;

- le indennità antitubercolari TBC;

- i permessi ex lege 104/1992;

- le prestazioni di congedo straordinario;

- i trattamenti di disoccupazione agricola.


Sono, invece escluse dall’ambito di applicazione della normativa le seguenti tipologie di prestazioni a sostegno del reddito:

- le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R.:

            TFR Fondo di garanzia di cui all’art. 2, Legge n. 297/1982;

            TFR esattoriali di cui alla Legge n. 377/1958;

            una tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss., Legge n. 92/2012;

pagamenti arretrati delle prestazioni che vi rientrano sopraelencate, nel caso in cui rientrino nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R;.

- i pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione, ovvero:

            l’anticipazione dell’indennità ASpI e Mini ASpI (art. 2, comma 19, Legge n. 92/2012);

            l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5, Legge n. 223/1991);

            l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego (D.I. 28 maggio 1998);

            l’anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi;

- indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);

- indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA;

- i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’ art.12 del T.U.I.R;

l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni (art. 19 del DPCM. n. 452/2000);
- l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS (art. 2,comma 6, DPCM. n. 452/2000).


La circolare INPS n. 67/2014 chiarisce, inoltre, che il credito in questione trova applicazione anche per:

- le prestazioni di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012 per i lavoratori prossimi alla pensione;

- le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n.124 e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare.


NORME E PRASSI

- Legge n. 377/1958

 - Legge n. 297/1982, art. 2

- Legge 223/1991

 - D.Lgs. n. 80/1992

 - Legge n. 104/1992

- D.Lgs. n. 124/1993

 - D.L. n. 299/1994 convertito in L. n. 451/1994

 - DPCM. n. 452/2000

 - D.Lgs. n. 151/2001

 - Legge n. 92/2012

 - D.L. n. 66/2014, art. 1

- Circolare Agenzia Entrate n. 326/1997

- D.I. 28 maggio 1998

- Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 2014

- Circolare Inps n. 67 del 29 maggio 2014

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito