Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente. Chiarimenti Entrate

Pubblicato il



Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente. Chiarimenti Entrate

Con la circolare n. 29 del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici, sulle misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, di cui al Dl n. 3/2020, convertito dalla Legge n. 21/2020.

Il provvedimento, emanato in attuazione della Legge di Bilancio 2020, che ha istituito un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef (anche bonus Renzi) e l’introduzione di due nuove misure fiscali, volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

Dl n. 3/2020: trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale

Il Dl n. 3/2020 ha introdotto specifiche misure che riguardano i lavoratori dipendenti e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) che si articolano nel seguente modo:

  1. un nuovo trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, che sostituisce il c.d. “bonus Renzi”, spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Tale trattamento integrativo, rapportato al periodo di lavoro e spettante per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro per il 2021;

  2. una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, che spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Mentre il trattamento integrativo costituisce una misura di carattere strutturale, l’ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Per facilitare la rapida fruizione di questi trattamenti da parte dei beneficiari, il decreto prevede che essi siano attribuiti dai sostituti d’imposta, senza che vi sia prima stata richiesta esplicita da parte dei lavoratori, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.

Nella circolare n. 29/E/2020 si analizza in dettaglio: l’ambito di applicazione del trattamento integrativo e dell’ulteriore pressione fiscale; il ruolo dei sostituti d’imposta deputati al loro riconoscimento; gli adempimenti dei sostituti d’imposta; le regole per i contribuenti senza sostituti d’imposta e la rilevanza fiscale del trattamento integrativo.

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale, ambito applicativo

Circa il trattamento integrativo, la circolare n. 29/E/2020, specifica che le condizioni che devono essere verificate al fine del suo riconoscimento sono:

  • la tipologia di reddito prodotto;

  • la sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;

  • l’importo del reddito complessivo.

Nel documento di prassi, l’Agenzia riprende numerosi chiarimenti che erano già stati forniti in relazione al cosiddetto “bonus Renzi”.

In particolare, si specifica che l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.

Precisa l’Agenzia, inoltre, che per evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva applicabile al premio di risultato, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Per di più, per la determinazione di tali detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Rilevano, invece, i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.

Riguardo all’ambito di applicazione della ulteriore detrazione fiscale, la circolare n. 29/E ricorda che potenziali beneficiari della misura fiscale sono i contribuenti il cui reddito consente di accedere al trattamento integrativo.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’ulteriore detrazione fiscale, il reddito complessivo è assunto:

  • considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
  • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Come per il caso del trattamento integrativo, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito complessivo per verificare la spettanza dell’ulteriore detrazione fiscale anche i redditi assoggettati al regime forfetario.

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale, adempimenti dei sostituti d’imposta

Sono i sostituti d’imposta, sia pubblici che privati, che riconoscono rispettivamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, e che ne verificano la spettanza in sede di conguaglio.

Questi riconoscono le suddette misure senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari a partire dalle retribuzioni relative a prestazioni rese nel mese di luglio 2020.

La spettanza delle agevolazioni e il relativo importo devono essere determinati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Nello specifico, i sostituti d’imposta effettuano le verifiche di spettanza e gli importi da corrispondere in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso.

Precisa l’Agenzia che nell’ipotesi in cui la retribuzione relativa alle prestazioni lavorative rese nel mese di giugno 2020 sia erogata nel successivo mese di luglio, il dipendente non potrà beneficiare del trattamento integrativo e per continuità con il Bonus Renzi, nella retribuzione erogata nel mese di luglio dovrà essere riconosciuto il bonus Irpef.

Se, invece, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia stato possibile riconoscere il trattamento integrativo con la retribuzione di luglio 2020, i sostituti potranno riconoscere il beneficio fiscale anche in sede di conguaglio, ferma restando la ripartizione dell’intero importo spettante per il 2020 per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Infine, si precisa che entrambi i benefici devono essere rapportati al “periodo di lavoro” e inoltre:

  • se, in sede di conguaglio, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione si rivela non spettante, i sostituti d’imposta devono provvedere al recupero del relativo importo e se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, esso verrà effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio;
  • se il contribuente ha percepito il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale in tutto o in parte non spettante e tale circostanza non risulti dal conguaglio effettuato dal sostituto d’imposta, la restituzione del beneficio non spettante dovrà avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito