Reati tributari: la rateizzazione non impedisce la confisca
Pubblicato il 28 agosto 2024
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In tema di reati tributari, la confisca, sia diretta sia per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all'erario, anche in presenza di sequestro.
Tuttavia, tale previsione va intesa nel senso che, per la parte coperta dall'impegno, la confisca può comunque essere disposta nonostante l'accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile.
Essa produrrà i suoi effetti solo in caso di mancato pagamento del debito.
Reati tributari: confisca in presenza di accordi con l'Erario
È quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 33154 del 27 agosto 2024, riguardante il caso dell'amministratore unico di una società, condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/2000, di seguito D. Lgs. n. 74/2000).
Il ricorso del Procuratore della Repubblica
La Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica, che aveva impugnato la decisione di merito.
Tra i motivi del ricorso vi era l'omessa statuizione della confisca obbligatoria del profitto del reato, prevista dall'art. 12 bis del D. Lgs. n. 74/2000.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imprenditore in relazione al reato contestato, ma aveva omesso di disporre la confisca dei beni costituenti il profitto del reato, ossia l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione, come espressamente previsto dall'art. 12 bis del D. Lgs. n. 74/2000.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore, dopo un'attenta analisi della misura ablatoria della confisca, omessa dal Tribunale di merito.
Confisca obbligatoria
La confisca di cui all'art. 12-bis si caratterizza per essere obbligatoria, atteso il chiaro ed inequivocabile tenore normativo.
Tale misura è prevista per ogni sentenza di condanna o di patteggiamento emessa per uno dei reati tributari contemplati dal D. Lgs. n. 74/2000, con la sola eccezione dei casi in cui il profitto o il prezzo del reato appartengano a un soggetto estraneo alla commissione del reato.
In particolare, se non è possibile procedere alla confisca diretta dei beni derivanti dal reato, si deve ricorrere alla confisca per equivalente, ossia di beni di valore corrispondente, disponibili nella sfera patrimoniale del reo.
La rateizzazione non esclude la confisca
La Corte di legittimità ha inoltre precisato che la presenza di un piano di rateazione delle pretese fiscali o il pagamento delle prime rate non esclude la necessità della confisca in parola.
L'art. 12 bis del D. Lgs. n. 74/2000 stabilisce sì che la confisca non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all'erario.
Tuttavia, questo significa che, per la parte coperta dall'impegno, la confisca può essere disposta, ma la sua esecuzione è sospesa e subordinata al mancato pagamento del debito.
L'assenza di discrezionalità da parte del giudice nel disporre la confisca rende evidente la violazione di legge lamentata dal Procuratore della Repubblica, portando così al parziale annullamento della sentenza di condanna.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | L'amministratore unico di una società è stato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000). Il Tribunale aveva omesso di disporre la confisca del profitto del reato, prevista dall'art. 12 bis del medesimo decreto legislativo. |
Questione dibattuta | Se la confisca del profitto del reato dovesse essere disposta anche in presenza di un piano di rateazione del debito con l'erario. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha stabilito che la confisca è obbligatoria in caso di condanna per reati tributari, indipendentemente da un accordo rateale con l'erario. La confisca può essere disposta ma non eseguita, a meno che il debitore non adempia agli obblighi di pagamento. |
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