Rapporto sulla situazione del personale. Arriva l'applicativo

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Rapporto sulla situazione del personale. Arriva l'applicativo

Dall'11 febbraio 2022 l'applicativo per la trasmissione, in modalità telematica, del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile può essere utilizzato anche dalle imprese che occupano oltre 50 dipendenti. A comunicarlo è il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con comunicato stampa del 10 febbraio 2022.

Il Dicastero, considerando le novità introdotte dal novellato Codice delle pari opportunità e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 relativamente ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, estende la possibilità di accedere all'applicativo fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro anche alle aziende che occupano oltre 50 dipendenti. Tutto questo in attesa che il quadro normativo si completi con il prescritto decreto ministeriale e con le successive linee guida ministeriali per la compilazione del nuovo modulo.

L'accesso all'applicativo è consentito mediante le credenziali SPID.

Le aziende che occupano oltre 50 dipendenti dovranno fare riferimento, evidenzia il Ministero del lavoro, alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.

Ma cosa è cambiato con riguardo al rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile e quali sono i nuovi obblighi per le aziende?

Rapporto sulla situazione del personale: novità del Codice delle pari opportunità

L'articolo 46 del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006) è stato modificato dall'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162, in vigore dal 3 dicembre 2021.

Molte e rilevanti sono le novità che la legge introduce.

Nel dettaglio, l'obbligo di redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, con cadenza fissa biennale, è esteso alle aziende (pubbliche e private) con oltre 50 dipendenti (in precedenza era circoscritto alle imprese con oltre 100 dipendenti) e resta facoltativo per quelle che occupano fino a 50 dipendenti.

Il rapporto va presentato in via esclusivamente telematica e su modello ufficiale, secondo le linee guida che saranno fornite dal Ministero del lavoro.

È affidato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità (in corso di emanazione), il compito di stabilire:

  • le indicazioni da inserire nel rapporto (informazioni come il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e maschile; il numero dei lavoratrici eventualmente in stato di gravidanza; il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno; le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso; l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale; l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore);
  • l'obbligo di indicare nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione e sui processi di reclutamento; sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale; sugli strumenti e sulle misure per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso; sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
  • le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda;
  • le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere di parità.

Rapporto sulla situazione del personale: cosa prevede il decreto PNRR

Novità arrivano anche dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che disciplina le modalità di applicazione delle pari opportunità nei contratti pubblici del PNRR e del PNC.

L'articolo 47 richiamato, come illustrato anche dalle linee guida adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, del 7 dicembre 2021, prevede che gli operatori economici, pubblici e privati, che occupano oltre 50 dipendenti debbano produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Le imprese che non abbiano trasmesso il rapporto nei termini devono predisporlo e trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Considerato che per le imprese con un numero di dipendenti tra 51 e 100 l'obbligo è di nuova introduzione, le stesse sono tenute a produrre copia dell'ultimo rapporto redatto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, attestando la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Pesanti sono le sanzioni per le imprese che non producono il rapporto sulla situazione del personale e le relative attestazioni di trasmissione. La mancata produzione costituisce infatti causa di esclusione della gara e, oltre all'applicazione di penali, comporta l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

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