ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

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Solo il Consulente del lavoro mantiene l’esclusiva per operare come “Consulente del Lavoro Asseveratore (CdL Ass.)” pur rimanendo aperta la possibilità di un accordo tra il Consiglio nazionale dei commercialisti e quello dei Consulenti del lavoro per consentire ai commercialisti di collaborare nella fase istruttoria delle richieste di asseverazione.

È quanto ha definitivamente statuito l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 306 del 20 agosto 2025.

Si conclude così la vicenda nata dalla richiesta avanzata, nel 2024 (il 21.3.2024), dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Ispettorato nazionale del lavoro di sottoscrivere un protocollo d’intesa che consentisse al CNDCEC di rilasciare la c.d. asseverazione di conformità, negli stessi termini e condizioni già presenti nei protocolli d’intesa sottoscritti con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

Avverso il silenzio-inadempimento del Ministero del lavoro e dell’INL, il CNDCEC aveva proposto azione dinanzi al giudice amministrativo (TAR Lazio) che, con la sentenza n. 9974/2025, aveva riconosciuto l’obbligo di esaminare la proposta di protocollo avanzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

Il TAR, pur imponendo l’avvio dell’istruttoria, aveva comunque ribadito la discrezionalità amministrativa dell’Ispettorato in merito all’organizzazione dei poteri ispettivi e alla gestione del sistema di asseverazione.

Natura e funzione del protocollo ASSE.CO.

L’ASSE.CO., nato nel 2014 e rinnovato più volte, ha la finalità di certificare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro.

L’iniziativa, avviata dal Ministro del Lavoro Giovannini con la presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, ha come obiettivo la promozione e la diffusione della cultura della legalità.

Sin dall’origine, l’istruttoria per il rilascio dell’ASSE.CO., regolata dal protocollo sottoscritto prima dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e poi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è stata concepita per coinvolgere esclusivamente i consulenti del lavoro, ossia gli unici professionisti abilitati a operare in materia lavoristica e previdenziale su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni particolari.

Ragioni dell’esclusività dei consulenti del lavoro

L’INL, nella nota n. 306 del 2025, evidenzia come la scelta del Ministero del lavoro di affidare l’ASSE.CO. ai soli consulenti del lavoro non sia casuale, bensì coerente con determinate prerogative che il legislatore ha inteso affidare ai soli consulenti del lavoro, riconoscendone la specifica professionalità.

Tra queste le più significative sono le seguenti:

Quadro normativo

Numerose disposizioni legislative riconoscono prerogative esclusive ai consulenti del lavoro, tra cui certificazione dei contratti, funzioni arbitrali e conciliative, gestione delle dimissioni, intermediazione e servizi previdenziali (L. n. 12/1979, D.Lgs. n. 276/2003, L. n. 183/2010, D.Lgs. n. 151/2015);

Formazione professionale

Il percorso abilitante dei consulenti del lavoro prevede un approfondito studio delle materie giuslavoristiche, sindacali e previdenziali, verificato in sede di esame di Stato, con il diretto coinvolgimento dell’Ispettorato stesso.

L’ASSE.CO. non viene rilasciato dal singolo consulente del lavoro, ma dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per partecipare all’istruttoria che porta all’asseverazione, i professionisti devono aver seguito uno specifico corso di formazione tecnico-specialistica, organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ed essere iscritti in un apposito elenco.

Sistema di vigilanza

I consulenti del lavoro, tramite il Consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, lo stesso cui fa capo l’INL. Questo assetto assicura un controllo unitario e coerente: il Ministero può intervenire direttamente in caso di irregolarità o violazioni sia nelle attività del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sia in quelle dell’Ispettorato.

Un simile intervento non sarebbe invece possibile, almeno in via diretta, nei confronti del Consiglio dei commercialisti, vigilato dal Ministero della giustizia.

In definitiva, la presenza di un unico Ministero vigilante per tutti gli attori coinvolti nella procedura costituisce una garanzia essenziale di efficacia e rappresenta un presupposto imprescindibile per il corretto funzionamento del sistema ASSE.CO.

Differenze con i dottori commercialisti e gli esperti contabili

L’INL, con la nota n. 306 del 20 agosto 2025, ricorda che i commercialisti possono svolgere adempimenti giuslavoristici solo previa comunicazione territoriale agli Ispettorati e limitatamente alle imprese assistite e, a differenza dei consulenti del lavoro, non hanno un percorso formativo obbligatoriamente centrato sulle materie del lavoro.

Conclusioni dell’INL

Alla luce di quanto sopra, l’INL ritiene che:

  • non sussistano motivi validi per estendere ai commercialisti la facoltà di rilasciare l’ASSE.CO.;
  • la scelta originaria di attribuire tale prerogativa ai consulenti del lavoro resti coerente con l’interesse pubblico primario di una vigilanza efficace ed efficiente;
  • un’eventuale apertura indiscriminata a commercialisti, avvocati o CAF comporterebbe rischi organizzativi e gestionali per l’intero sistema ispettivo.

L’Ispettorato, tuttavia, lascia impregiudicata la possibilità di forme di collaborazione tra CNDCEC e Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ad esempio per attività istruttorie, senza però modificare l’esclusività del consulente del lavoro quale soggetto asseveratore.

In prospettiva, l’INL si dichiara disponibile a valutare ulteriori ambiti di cooperazione istituzionale, purché compatibili con l’efficienza amministrativa e la tutela dei diritti dei lavoratori.

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