Per le pari opportunità arrivano nuove regole dal Decreto Semplificazioni
Pubblicato il 03 giugno 2021
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Le aziende che partecipano alle gare per le opere del Piano nazionale di rilancio e resilienza PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) con un numero pari o superiore a 15 dipendenti dovranno presentare alla stazione appaltante un rapporto sulla situazione del personale che accerti il rispetto delle pari opportunità in azienda. Saranno inoltre premiate, con il riconoscimento di punteggi aggiuntivi nei bandi di gara, le imprese che attuano politiche di conciliazione vita-lavoro e che si impegnano ad assumere giovani under 36 e donne. Sono due importanti novità contenute nell'art. 47 del cd. decreto Semplificazioni (decreto legge 31 maggio 2021, n. 77) recante misure per la governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza nonchè di semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione delle nuove opere.
L'articolo 47 citato stabilisce le misure (obbligatorie o premiali) da adottare per la realizzazione delle pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici connessi al PNRR e al PNC.
Obbligo di presentare il rapporto sulla situazione del personale
L'articolo 47 prevede che:
1. le aziende (pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti) tenute ex articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, attestandone la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La copia va prodotta al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara. Qualora l'azienda non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006 (30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio e, per il 2020, il 30 giugno), sarà sufficiente attestare la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (comma 2).
2. le altre aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, dovranno invece consegnare, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione va trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità (comma 3).
Bandi di gara, avvisi e inviti: nuovi requisiti
Le stazioni appaltanti devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento di criteri che mirano a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne (comma 4 dell'articolo 47 del decreto Semplificazioni).
Inoltre l'offerta dovrà necessariamente prevedere che una quota, pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività connesse, venga destinata all'occupazione giovanile e femminile.
Si è esonerati dagli obblighi summenzionati qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche. In tale caso va data adeguata e specifica motivazione.
Pari opportunità: riconoscimento di punteggi aggiuntivi
Nei bandi di gara potranno essere riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che:
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nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risultino destinatarie di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;
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utilizzano o si impegnino a utilizzare strumenti di conciliazione vita e di lavoro per i propri dipendenti e modalità innovative di organizzazione del lavoro;
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si impegnino ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a 36 anni e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività connesse;
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abbiano, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure;
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abbiano presentato o si impegnino a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi (articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254).
Pari opportunità: penali
I contratti di appalto devono prevedere l'applicazione di penali per l'appaltatore che non adempie agli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 47. Tali penali vanno commisurate alla gravità della violazione nonchè all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
La violazione dell'obbligo di presentare il rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici che non vi sono tenuti ex articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti (comma 3) determina inoltre l'esclusione dell'azienda, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento per gli investimenti pubblici finanziati con il PNRR e il PNC.
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