Pronuncia su debito tributario successiva al fallimento inopponibile alla curatela

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La sentenza di merito che abbia dichiarato legittimo un accertamento fiscale e, quindi, reso definitivo il debito tributario di una società, non è opponibile alla curatela qualora la stessa venga pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento della contribuente.

In tale ipotesi, la conseguente cartella esattoriale che venga notificata al fallimento sulla base della detta sentenza è da ritenere illegittima proprio perché fondata su un titolo esecutivo, costitutivo della pretesa fiscale, non opponibile al fallimento.

E' quanto puntualizzato dai giudici della Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 22809 del 28 ottobre 2014 pronunciata nell'ambito di una vicenda in cui, nelle more di un giudizio di opposizione ad un avviso di accertamento, era intervenuto il fallimento della società contribuente.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Fallimento, cartella valida a tempo - Alberici

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