Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione
Pubblicato il 03 aprile 2025
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Con il D.Lgs. n. 139/2024, emanato in attuazione della delega fiscale, sono state apportate alcune importanti modifiche alle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
Le novità, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano agli atti pubblici, giudiziari e scritture private stipulati o registrati a partire da tale data, nonché alle successioni aperte a partire dal 2025.
A seguito di tali modifiche, il Legislatore ha previsto, tra gli altri:
- il principio di autoliquidazione delle imposte;
- la possibilità di rateizzare l'imposta di successione se di importo pari o superiore a 1.000 euro;
- la possibilità, per l'unico erede di età inferiore a 26 anni, di richiedere lo svincolo delle disponibilità del c/c intestato al de cuius per il pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.
Con il Provvedimento n. 47335/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha recepito le novità aggiornando il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali approvato con il Provvedimento 28.12.2017. In particolare, nel citato Provvedimento stato chiarito che "il modello dichiarativo e le relative istruzioni sono state adeguati ... con particolare riguardo all'autoliquidazione dell'imposta di successione, da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall'ufficio “.
Soggetti interessati
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione:
- gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente. Se una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni, può essere richiesto, al tribunale del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo questa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
- gli amministratori dell’eredità. L’amministratore dell’eredità è previsto dal codice civile in casi particolari, come ad esempio, quando il testamento designa un erede sotto condizione sospensiva (ad esempio se per diventare “erede” occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto nel testamento);
- i curatori delle eredità giacenti. Trattasi del nominato dal Tribunale quando il “chiamato all’eredità” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari; il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata;
- gli esecutori testamentari. Si tratta dei soggetti a cui il defunto può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento;
- i trustee. Il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente (o settlor), nel caso di specie il de cuius, affinché vengano amministrati e gestiti, generalmente in favore di altri soggetti (beneficiari), qualora presenti, a cui l’amministratore (trustee) dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo o una volta raggiunto un determinato scopo. Nella dichiarazione non possono essere rappresentati i casi di trust di scopo “puro” (trust in cui i beneficiari non sono identificabili) e i casi in cui non tutti i beni ereditari sono stati conferiti nel trust (ipotesi miste);
Se più persone sono obbligate alla dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono "contemporaneamente" le seguenti condizioni:
- l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
- ha un valore non superiore a 100.000 euro;
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Esonero della presentazione di dichiarazione
Con riferimento ai soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione le istruzioni del nuovo modello forniscono chiarimenti in merito ai chiamati all'eredità precisando che gli stessi, così come i legatari, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine di presentazione, hanno rinunciato all'eredità (o al legato, in caso di legatari) o non essendo nel possesso dei beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità e ne hanno informato il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità / istanza di nomina autenticata dal Cancelliere del Tribunale.
Termini di presentazione della dichiarazione
Il nuovo modello, utilizzabile dal 14.02.2025, deve essere presentato - esclusivamente in via telematica - tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.
La trasmissione telematica del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate. La lavorazione della dichiarazione, così inviata, viene effettuata dall’ufficio nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto.

I contribuenti residenti all'estero, "in via eccezionale … se impossibilitati alla trasmissione telematica" possono presentare il modello in forma cartacea all'Ufficio dell'Agenzia mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Se il defunto risiedeva all'estero (o non è nota la residenza) e lo stesso non ha mai risieduto in Italia, l'Ufficio competente è Roma 6 - Eur - Torrino della DP II di Roma. Se il defunto risiedeva in Italia, prima di risiedere all'estero, il competente Ufficio è quello dell'ultima residenza nota in Italia.
Tributi oggetto di pagamento
In merito ai tributi oggetto di pagamento le istruzioni alla compilazione del modello precisano che:
- se l'attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, per gli immobili e i diritti reali sono dovute le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa per i servizi ipotecari e catastali, da versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione (pagamento in "autoliquidazione");
- per le successioni aperte dall'1.1.2025 è necessario autoliquidare, in sede di compilazione della dichiarazione (quadro EF), anche l'imposta di successione. Per le successioni aperte fino al 31.12.2024 l'imposta continua ad essere liquidata dal competente Ufficio.
L’imposta è dovuta nella misura di 85,00 euro in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Come versare l’imposta di successione
L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate. Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro. In questo caso, è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata come segue:
- importi fino a 20.000 euro: è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- importi superiori a 20.000 euro: è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
In caso di trust testamentario, l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione; in tal caso potrà fruire delle differenti modalità di pagamento (entro 90 giorni dal termine previsto dalla norma per la presentazione della dichiarazione ovvero rateizzando l’importo dovuto al netto dell’acconto).
Il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione, delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente, aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane, intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Se la dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24.
Se il pagamento avviene con addebito sul conto corrente, è necessario compilare l’apposito modello da consegnare all’ufficio.
Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione.
Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025 l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione ed il suo pagamento deve essere effettuato, tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. Anche per tali successioni è possibile fruire della rateazione dell’imposta dovuta, laddove l’importo da rateizzare (al netto dell’acconto) non sia inferiore a 1.000 euro.
Si precisa che almeno il 20% dell’dell’imposta dovuta deve essere versato, a titolo d’acconto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia:
- l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
Sanzioni per omessa dichiarazione
In caso di dichiarazione omessa:
- è applicabile la sanzione pari al 120% dell'imposta liquidata;
- se non è dovuta imposta è applicabile la sanzione da 250 euro a 1.000 euro.
In caso di dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni è applicabile la sanzione del 45% dell'imposta liquidata (se non è dovuta imposta la sanzione è da € 150 a € 500). In caso di tardiva presentazione è possibile beneficiare della riduzione della sanzione secondo il ravvedimento operoso.
Modalità di compilazione del modello
Nella trattazione che segue analizziamo alcuni significativi quadri del nuovo modello.
Quadro EA - Eredi, chiamati, legatari e altri soggetti
Nel quadro EA vanno indicati i dati degli eredi, dei chiamati all’eredità, dei legatari e degli altri soggetti elencati, anche se hanno rinunciato all’eredità. In particolare, il modello telematico permette di dichiarare anche i trust che soddisfano le seguenti condizioni:
- il trust deve essere istituito per testamento senza che ci sia attribuzione dei beni ai beneficiari finali che, qualora presenti, devono comunque essere indicati;
- il trust può non avere beneficiari individuati ma comunque individuabili (ad esempio nel caso di testamento in favore di nascituro concepito o di non concepito al momento dell’apertura della successione), in questo caso occorre indicare il grado di parentela Estraneo/a (cod. 35);
- il Trustee non deve far parte dei beneficiari finali del trust;
- nel testamento tutti i beni ereditari devono essere conferiti nel trust (diversamente, se parte di essi ha una destinazione diversa dal trust, occorre presentare le relative dichiarazioni con modello 4 e non con il modello telematico).
In tutti gli altri casi occorre rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all’ultimo domicilio fiscale del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del modello cartaceo.
Quadro ED - Passività e altri oneri
Nel quadro ED, da compilare in presenza di passività deducibili quali debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, le spese mediche e chirurgiche, spese funerarie, ecc. le istruzioni recepiscono le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024 con riferimento alla deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi 6 mesi.
Nello specifico, i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi, regolarmente documentati, sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:
- acquisto di beni soggetti a imposta di successione indicati nella dichiarazione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
- estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno 6 mesi all'apertura della successione;
- sostenimento di spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute per sé e per i familiari a carico;
- sostenimento di spese di mantenimento, deducibili per un ammontare mensile massimo di € 516 per il defunto e di € 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

Quadro EF - Liquidazione delle imposte e altri tributi
Il quadro EF, da compilare per calcolare in autoliquidazione le somme dovute per i beni e i diritti caduti in successione, ivi compresa l'imposta di successione, è stato ridenominato "Liquidazione delle imposte e altri tributi".
Sezione V-BIS - Imposta di successione
In merito all'autoliquidazione dell'imposta di successione, in luogo del calcolo effettuato dall'Ufficio, nel quadro EF è stata inserita la nuova Sezione V-bis "Imposta di successione".
Come precisato nelle istruzioni, la sezione V-bis deve essere compilata nel caso di successioni aperte a partire dal 01/01/2025; il contribuente deve autoliquidare l’imposta di successione eventualmente dovuta. La base imponibile, nonché le franchigie e le aliquote applicabili, sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti formanti l’asse ereditario, nonché al rapporto di parentela tra il de cuius e beneficiario, risultanti al momento dell’apertura della successione.

Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, il contribuente può optare per il versamento rateizzato dell’imposta di successione secondo le regole più avanti descritte.
L’imposta di successione è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore netto della quota di eredità o del legato per i trasferimenti di beni e diritti, considerando anche le franchigie previste in base al grado di parentela tra il beneficiario e il de cuius:
- a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 euro, per ciascun beneficiario: aliquota del 4%;
- a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente 100.000 euro, per ciascun beneficiario: aliquota del 6%;
- a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: aliquota del 6%;
- a favore di altri soggetti: 8 per cento;
La Sezione è composta dai righi EF18-bis "Imposta calcolata" e EF18-ter "Pagamento dell'imposta". Per effettuare il pagamento dell'imposta (ovvero del relativo acconto) entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello dichiarativo (codice 1 a campo 1 di rigo EF18-ter), nel rigo EF19 "Totale da versare" vanno indicati solo gli importi dovuti in relazione alle altre somme autoliquidate ad esclusione, quindi, dell'imposta di successione.
Sezione VI – Sanzioni e interessi
Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata oltre i termini di presentazione e prima che avvenga l’accertamento d’ufficio, può essere utilizzata la sezione VI "Sanzioni e interessi" per ravvedere il tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’imposta di successione e delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato, inoltre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà (articolo 13, comma 1, del D.Lgs.471/1997), tuttavia è possibile effettuare il pagamento dei tributi autoliquidati con un ravvedimento operoso, utilizzando la presente sezione.
La sanzione è ridotta, sempreché per la violazione non siano stati notificati i relativi atti di liquidazione e di accertamento. In particolare:
- se il pagamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è pari allo 0,083% delle imposte dovute per ogni giorno di ritardo (riduzione della sanzione a 1/15 ulteriormente diminuita a 1/10 - articolo 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 472/97);
- se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è pari al 1,25% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/10 - articolo 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 472/97);
- se il pagamento è effettuato entro 90 gg dalla scadenza la sanzione è pari al 1,39% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/9 - articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs. n. 472/97);
- se il pagamento è effettuato entro 1 anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,12% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/8 - articolo 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 472/97);
- se il pagamento è effettuato oltre 1 anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,57% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/7 - articolo 13, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs .n. 472/97).
Di regola il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento (questi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sui tributi non versati).
Quadro EI - Dichiarazioni utili alla voltura catastale
Il quadro EI è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da utilizzare per riportare ogni utile informazione ai fini della voltura catastale degli immobili.
Il quadro si compone delle seguenti 2 Sezioni (nel vecchio modello era presente un "testo libero" nel quale indicare tali informazioni):
- "Dichiarazione di passaggi senza Atti legali" (Sezione I);
- "Cronostoria discordanza dati intestatario" (Sezione II).
In particolare, se nei quadri EB e/o EC è stata barrata:
- la casella “Passaggi senza Atti Legali”, nella Sezione I del quadro occorre dichiarare che per tali immobili il relativo diritto reale devoluto nella dichiarazione di successione è pervenuto al de cuius per effetto dell’art. 1158 e seguenti c.c. (usucapione diritti reali) e che nessuna variazione è stata effettuata nei registri catastali nel periodo di possesso continuato. In questo modo, sottoscrivendo tale sezione, viene specificata la cronistoria di tali passaggi intermedi. A seguito dei controlli effettuati dall’ufficio, la voltura potrà essere eseguita apponendo, su ogni immobile interessato da tale dichiarazione, la relativa annotazione di riserva “RIS 1: per inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi”.
- la casella “Discordanza dati intestatario”, per uno o più immobili caduti in successione, in quanto per essi è stata riscontrata una discordanza tra il soggetto che risulta intestatario in catasto ed il defunto ovvero perché ci sono diritti oppure quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto, occorre compilare la Sezione II del quadro. Con riferimento all’identificativo catastale di ciascun immobile interessato da tale casistica, e per ogni atto non volturato, vanno indicati a seconda del tipo di atto: gli estremi di trascrizione, gli estremi di registrazione (per le denunce di successione).
Gli elementi da riportare nella Sezione II “Cronistoria discordanza Dati intestatario”, dopo l’indicazione di ogni identificativo catastale, sono i seguenti:
- se si tratta di atto notarile o giudiziario, tra gli estremi di trascrizione occorre indicare l’ufficio dei registri immobiliari dove è fatta la trascrizione, il registro particolare e l’anno della formalità;
- se si tratta di successione, occorre indicare il volume, il numero, l’anno di registrazione e l’ufficio incaricato per la lavorazione della dichiarazione;
- se gli atti trascritti o registrati sono rispettivamente più di tre, occorre barrare il campo “Continuazione” per riportare su un modulo successivo, da numerare sequenzialmente, tali estremi riferiti allo stesso immobile (i relativi identificativi catastali sono presenti solo sul modulo originario). Tale campo va, infatti, utilizzato solo per collegare gli estremi di trascrizione/registrazione superiori al terzo ai precedenti dati dell’immobile. Per poter indicare un altro immobile oggetto di discordanza nella intestazione catastale, con i rispettivi estremi di trascrizione/registrazione, occorre riportare i relativi identificativi catastali su un modulo diverso e numerarlo cronologicamente rispetto all’ultimo compilato (in questo caso non bisogna barrare il campo “Continuazione”). La voltura verrà registrata, ai fini della continuità storica delle registrazioni catastali, apponendo una annotazione di passaggi intermedi in quanto oggetto di verifica. Tali passaggi saranno automaticamente registrati dall’ufficio provinciale - territorio competente sulla base degli atti (o successioni) sopra indicati, qualora le verifiche effettuate si concluderanno con esito positivo.

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