Professionista incaricato delle relazioni per il concordato: credito prededucibile

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Professionista incaricato delle relazioni per il concordato: credito prededucibile

La continuità tra le procedure concorsuali e la crisi d’impresa giustifica la priorità del credito del professionista, anche in presenza di periodi di interruzione tra le procedure.

Prededucibilità del credito del professionista

Con ordinanza n. 26159 del 7 ottobre 2024, la Prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al trattamento del credito di un professionista che aveva redatto relazioni per il concordato preventivo di un’azienda.

Nella decisione, è stato precisato che tale credito è da considerarsi prededucibile, ossia con precedenza nel pagamento, se il successivo fallimento dell'azienda deriva dalla stessa crisi che ha originato la domanda di concordato preventivo.

Il principio si applica anche nel caso in cui ci siano state altre procedure concorsuali intermedie, come una domanda di concordato dichiarata inammissibile.

Il caso esaminato

Nella vicenda all'attenzione degli Ermellini, il professionista, un commercialista, aveva pattuito un compenso per la redazione delle relazioni per il concordato preventivo dell'impresa, ricevendo solo parte della somma pretesa.

Il Tribunale, in particolare, aveva escluso la natura prededucibile del credito dallo stesso vantato sul presupposto dell'insussistenza della consecuzione tra procedure di concordato preventivo.

Il professionista si era quindi rivolto alla Cassazione censurando le conclusioni di merito.

La decisione della Cassazione sulla natura prededucibile del credito

La Corte di Cassazione ha accolto le contestazioni avanzate dal professionista, ritenendo insufficienti e inadeguate le motivazioni addotte dal Tribunale per negare la natura prededucibile del credito in questione.

Il giudice di merito, infatti, aveva escluso la prededuzione basandosi su due errori principali:

  • da un lato, riteneva che non potesse esserci una "consecuzione" tra due procedure concorsuali minori;
  • dall'altro, sosteneva che la presenza di un intervallo temporale tra le procedure fosse sufficiente a escludere tale continuità.

L'importanza della continuità nella crisi d’impresa  

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, tuttavia, il giudice avrebbe dovuto valutare se, nonostante l'intervallo di tempo tra le procedure, il fallimento fosse comunque legato allo stesso stato di crisi che aveva determinato la prima domanda di concordato preventivo, la quale era stata ammessa e approvata dai creditori, anche se successivamente non omologata. A tale domanda ne era seguita un’altra, curata da un diverso professionista, ma dichiarata inammissibile.

Nel riesaminare la questione, il tribunale dovrà ora seguire le indicazioni delle Sezioni Unite della Cassazione, che nella sentenza n. 42093/2001 hanno stabilito un principio chiaro in materia di "consecuzione" tra procedure concorsuali. Secondo la Corte, il carattere prededucibile di un credito, riconosciuto nell'ambito della procedura in cui è stato originato, può sopravvivere e mantenere la propria priorità anche in una successiva procedura concorsuale, a condizione che vi sia continuità tra le due procedure.

La precedenza nel pagamento riservata ai crediti di massa non viene quindi meno se la procedura successiva, pur distinta, riguarda lo stesso stato di crisi e se l'attività svolta dal professionista ha contribuito, secondo una valutazione ex ante da parte del giudice, a preservare o incrementare i valori aziendali dell'impresa, sempre che la società sia stata ammessa al concordato.

Consecuzione tra procedure concorsuali

La "consecuzione" tra procedure concorsuali rappresenta dunque un meccanismo che collega diverse procedure, anche di natura minore, volte a regolare una situazione di dissesto aziendale comune. L’articolo 69-bis della legge fallimentare disciplina in modo specifico questo fenomeno nel caso in cui si verifichi una successione tra procedure minori e un fallimento finale.

In questo contesto, l’intervallo temporale tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento non è determinante, a meno che non sia così prolungato da dimostrare una modifica dei presupposti delle due procedure.

In ogni caso, il credito del professionista che ha operato per l’accesso alla procedura di concordato preventivo deve essere considerato prededucibile nel fallimento successivo se la sua attività ha avuto un impatto concreto e funzionale sulla conservazione o l'incremento del valore dell’impresa.

Le conclusioni della Suprema corte

Per tutti questi motivi la Corte ha cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, per un riesame della questione della prededucibilità del credito alla luce del richiamato indirizzo nomofilattico in tema di consecuzione tra procedure concorsuali, oltre che per la statuizione sulle spese.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Un commercialista incaricato di redigere le relazioni per il concordato preventivo di un'azienda non ha ricevuto l'intero compenso pattuito. Il tribunale ha negato la natura prededucibile del credito vantato dal professionista.
Questione dibattuta Se il credito del professionista che ha svolto attività per il concordato preventivo può essere considerato prededucibile, nonostante vi siano state interruzioni temporali tra le procedure concorsuali e altre procedure intermedie dichiarate inammissibili.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha stabilito che il credito del professionista deve essere considerato prededucibile se la sua attività è funzionale alle finalità del concordato preventivo, anche se vi sono state altre procedure o interruzioni temporali. La decisione del Tribunale è stata annullata.
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