Premi Inail, minimali di retribuzione imponibile 2023
Pubblicato il 30 maggio 2023
In questo articolo:
- Minimale di retribuzione giornaliera e mensile
- Retribuzioni effettive non adeguate al minimale giornaliero
- Retribuzioni convenzionali
- Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
- Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
- Retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
- Lavoratori parasubordinati
- Sportivi professionisti dipendenti
- Giornalisti professionisti dipendenti
- Lavoratori autonomi dello spettacolo
- Premi speciali unitari
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Resi noti dall’Inail, su preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i minimali di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2023.
Fornite inoltre, come di consueto, anche le indicazioni utili alla determinazione dei premi con riferimento alla generalità dei lavoratori dipendenti e a specifiche categorie rientranti nell’obbligo assicurativo per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Vediamo nel dettaglio la materia, alla luce di quanto contenuto nella corposa circolare n. 21 del 29 maggio 2023.
Minimale di retribuzione giornaliera e mensile
Per l’anno 2023, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a euro 53,95, vale a dire al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore al 1°gennaio 2023 di euro 567,94 mensili.
Il limite minimo mensile (x 26) è invece di euro 1.402,70.
Retribuzioni effettive non adeguate al minimale giornaliero
Di seguito, i valori da adottare nei casi in cui il limite minimo di retribuzione giornaliera sia aggiornato solo in base all’indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale.
- Operai agricoli: il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad euro 48,00.
- Integrazioni di prestazioni mutualistiche e previdenziali a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali): per tali fattispecie la base imponibile è costituita dalle somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai minimali giornalieri.
- Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana di cui alla L. n. 418/75: per tali lavoratori la base imponibile è data dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche se inferiore al minimale. Il valore dell’assegno o indennità deve essere poi moltiplicato per i giorni di presenza al lavoro.
- Indennità di disponibilità eventualmente prevista nel contratto di lavoro intermittente: in deroga alla normativa sui minimali i contributi dovuti sono determinati sul loro effettivo ammontare.
Retribuzioni convenzionali
Per alcune categorie di lavoratori l’imponibile convenzionale è fissato con decreti ministeriali a nazionali o provinciali o con legge, con adeguamento delle retribuzioni convenzionali in base all’indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore.
L’importo così ottenuto va poi uguagliato al relativo minimale di retribuzione giornaliera se risulta essere inferiore.
Per il 2023, i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono i seguenti:
- retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera: euro 53,95;
- retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera: euro 29,98.
Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
- Lavoratori part time: se l’orario normale è di quaranta ore settimanali, la retribuzione oraria minimale è pari ad euro 8,09.
- Lavoratori dell’area dirigenziale: dal 1° luglio 2022 la retribuzione convenzionale oraria è pari ad euro 13,76 , la giornaliera ad euro 110,07 euro mentre quella mensile ammonta ad euro 2.751,78.
- Pesca marittima: per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima (L. n. 413/84) occorre riferirsi alle tabelle delle retribuzioni convenzionali allegate al verbale di rinnovo, sottoscritto il 23 settembre 2022, del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima in vigore dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
- Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa: la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad euro 29,98 mentre quella mensile (x25) ammonta ad euro 750,00.
- Lavoratori autonomi – Riders: la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad euro 53,95 euro (per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applica l’imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti e per i lavoratori parasubordinati).
- Lavoratori a domicilio: il limite minimo di retribuzione giornaliera, pari per il 2023 a euro 29,98, è adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive di euro 53,95;
- Lavoratori domestici e familiari: l’allegato 4 alla circolare n. 21 del 29 maggio 2023 riporta e nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi.
Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
- Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale: le retribuzioni convenzionali sono stabilite per l’anno 2023 dal decreto interministeriale del 28 febbraio 2023.
- Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori onorari): dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero è di euro 59,27 mentre quello mensile ammonta ad euro 1,481,73.
- Familiari partecipanti all’impresa familiare: dal 1° luglio 2022 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 59,51 euro, la mensile a 1.487,74 euro).
- Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali non cooperative (L. n. 84/94): dal 1° luglio 2022 l’imponibile mensile è pari ad euro 1.325,64.
- Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi: per i lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto l’imponibile giornaliero ammonta ad euro 53,95, quello mensile (x 25) ad euro 1.348,75; per i lavoratori soci di cooperative anche di fatto i valori sono pari rispettivamente ad euro 29,98 e ad euro 750,00.
- Soci volontari delle cooperative sociali: il minimale giornaliero è pari ad euro 59,95.
Retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
La retribuzione di ragguaglio da utilizzare nel caso in cui le retribuzioni provinciali siano inferiori al minimale giornaliero è pari ad euro 59,27 mensile e ad euro 1.481,73 mensile.
Lavoratori parasubordinati
Per i lavoratori parasubordinati, dal 1° luglio 2022, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono a 1.481,73 e 2.751,78 euro.
Sportivi professionisti dipendenti
Dal 1° luglio 2022, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono a 17.7808,70 e 33.021,30 euro.
Giornalisti professionisti dipendenti
Dal 1 luglio 2022 le funzioni in precedenza attribuite all’Inpgi sono affidate all’Inail. In via transitoria, peraltro, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 si applica la normativa regolamentare dell’Inpgi in vigore al 30 giugno 2022 secondo il vigente CCNL del 24 giugno 2014 che prevede il versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista e di 6,00 euro per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella del redattore.
Lavoratori autonomi dello spettacolo
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a euro 53,95.
Premi speciali unitari
La circolare in esame riporta la dettagliata normativa in tema di premi unitari, alla luce di quanto disposto per il 2023 dal decreto interministeriale del 6 settembre 2022.
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