Premi e contributi: in calo il tasso di interesse di dilazione e differimento
Pubblicato il 17 settembre 2024
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Buone notizie per le aziende: dal 18 settembre 2024 scende il tasso di di dilazione e di differimento da applicare su premi e contributi dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (decreto Pnrr).
La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha infatti ridotto al 3,65% (in precedenza era 4,25%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
In questa sede, vediamo come sono rimodulati gli interessi di dilazione e differimento e quelli sulle sanzioni civili, secondo quanto riportato nella circolare Inps n. 89 del 16 settembre 2024.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione da applicare alle rateazioni dei debiti per contributi e sanzioni civili presentate a decorrere dal 18 settembre 2024 è pari al 9,65% annuo.
NOTA BENE: I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Sempre dal 18 settembre 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve dunque essere calcolato al tasso del 9,65% annuo.
Sanzioni civili
Ecco invece come la decisione della Banca Centrale Europea incide sulla misura delle sanzioni civili.
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
Riguardo la maggiorazione del 5,5% si rammenta che dal 1° settembre 2024 è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto Pnrr la nuova fattispecie di ravvedimento operoso.
Se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.
Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% entro limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.
Vediamo come il decreto Pnrr è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:
- come già previsto prima delle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia;
- se invece il versamento sia effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, la sanzione civile dovuta è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Procedure concorsuali
Con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, l’Inps ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 sono calcolate nella misura del TUR (oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema).
In caso di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.
NOTA BENE: la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore all’interesse legale e che, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima è pari al tasso legale, mentre la minima è pari all’interesse legale maggiorato di 2 punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), dal 18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opera sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,65%.
In breve
Tipologia | Tasso Applicato | Descrizione |
---|---|---|
Interesse di dilazione | 9,65% annuo | Applicato alle rateazioni dei debiti per contributi e sanzioni civili dal 18 settembre 2024. |
Interesse di differimento | 9,65% annuo | Calcolato per l'autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. |
Sanzioni civili (omesso/ritardato pagamento - lettera a) | 9,15% annuo (3,65% + 5,5 punti) | In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ex articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000. |
Sanzioni civili (ravvedimento entro 120 giorni) | 3,65% annuo | Riduzione della sanzione per il pagamento in unica soluzione entro 120 giorni, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. |
Sanzioni civili (evasione - lettera b) | 30% annuo (limite max: 60%) | Sanzione applicata per evasione ex articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000. |
Sanzioni civili (ravvedimento entro 12 mesi, pagamento entro 30 giorni) | 9,15% annuo (3,65% + 5,5 punti) | Per il ravvedimento spontaneo entro 12 mesi e pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia. |
Sanzioni civili (ravvedimento entro 12 mesi, pagamento entro 90 giorni) | 11,15% annuo (3,65% + 7,5 punti) | Per il ravvedimento spontaneo entro 12 mesi e pagamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia. |
Sanzioni civili (procedure concorsuali) | 3,65% annuo (ex TUR) | Per le sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali, ex articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000. Il tasso di riferimento è il TUR. |
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