Faq su polizze catastrofali: chiarimenti su sanzioni per incentivi

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Faq su polizze catastrofali: chiarimenti su sanzioni per incentivi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aggiornato, in data 14 aprile 2025, la sezione delle "Risposte alle domande frequenti (FAQ)" relativa alle polizze catastrofali.

Il documento chiarisce diversi aspetti dell’obbligo assicurativo per le imprese, che riguarda la copertura contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e ulteriormente definito nel decreto interministeriale n. 18/2025.

È importante ricordare che il Governo ha disposto una proroga rispetto alla scadenza originaria del 31 marzo 2025. Le nuove scadenze per l’adempimento dell’obbligo assicurativo sono così articolate:

  • 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;

  • 1° gennaio 2026 per piccole e micro imprese;

  • per le grandi imprese, resta confermata la scadenza del 31 marzo 2025, ma è prevista una moratoria di 90 giorni prima dell’applicazione di eventuali sanzioni.

Polizze catastrofali: sintesi delle regole

SI ricorda che sono obbligate tutte le imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle imprese.

Ma sono escluse le imprese agricole.

I beni assicurabili, secondo l’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3, sono

  • Terreni,
  • Fabbricati,
  • Impianti e macchinari,
  • Attrezzature industriali e commerciali.

Obbligo di assicurazione anche se i beni non sono di proprietà (es. leasing), a meno che siano già coperti da altra polizza.

Esclusi:

  • Immobili in costruzione (voce B-II, n. 5),
  • Veicoli iscritti al PRA,
  • Beni abusivi o costruiti senza autorizzazioni.

Applicazione dell’obbligo assicurativo e impatto su incentivi: ultime Faq

Il 14 aprile 2025, il Mimit ha diffuso altre due Faq (punto 11 e 12). Vediamole.

Domanda:

La normativa contenuta nell’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – che prevede conseguenze sull’accesso a contributi o agevolazioni in caso di mancata stipula dell’assicurazione contro eventi catastrofali – si applica automaticamente alla scadenza dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 oppure necessita di ulteriori interventi normativi?

Risposta:

No, questa disposizione non si applica in modo automatico. Il comma 102 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023 afferma che, in caso di mancato rispetto dell’obbligo assicurativo, tale inadempienza “deve essere considerata” nel momento in cui si assegnano aiuti pubblici, come contributi o sovvenzioni. Tuttavia, la legge non specifica direttamente quali siano le conseguenze concrete di questa valutazione.
Pertanto, ogni amministrazione pubblica responsabile di incentivi o agevolazioni dovrà decidere autonomamente come applicare tale previsione, stabilendo regole e modalità operative coerenti con le scadenze indicate nell’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2024, n. 39.
Per quanto riguarda le agevolazioni gestite dal MIMIT, il Ministero intende escludere dall’accesso ai propri incentivi le imprese non in regola con l’obbligo assicurativo. Tuttavia, questa esclusione dovrà essere formalmente integrata nei bandi e nei regolamenti relativi a ciascuna misura.
L’effettiva operatività di tale esclusione inizierà solo a partire dalla data in cui sarà emanato il provvedimento normativo che integra questa previsione nella disciplina dell’incentivo, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge.

Domanda:
La norma di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 213/2023 – che collega l’accesso a contributi pubblici alla stipula della polizza assicurativa – si applica anche in modo retroattivo alle agevolazioni già ricevute prima della scadenza dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?

Risposta:
No, la disposizione non è retroattiva.
Come chiarito nella risposta precedente, le limitazioni legate al mancato rispetto dell’obbligo assicurativo si applicano solo a partire dalla data del provvedimento con cui ogni amministrazione integrerà formalmente questa previsione nei propri regolamenti. Oppure, eventualmente, da una data successiva espressamente indicata in tale provvedimento.
Pertanto,
le domande di contributo o agevolazione presentate prima di questa data non sono soggette a esclusione, anche se l’impresa non ha stipulato la polizza assicurativa richiesta.

 

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