PNRR: digitalizzazione delle agenzie di viaggio con bonus
Pubblicato il 08 novembre 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
E’ giunto in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 6 novembre 2021) il provvedimento approvato in sede di Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2021: si tratta del Decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 ed in vigore dal 7/11. Esso reca le Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Tra le misure contenute nell’atto, all’art. 4 è presente un’agevolazione a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator che effettuano investimenti nello sviluppo del digitale.
PNRR: bonus per digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator
Per l’attuazione della Misura M1C3, investimento 4.2.2, del PNRR, alle agenzie di viaggi e ai tour operator è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del DL n. 83/2014.
I beneficiari sono individuati nelle agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
Per l’anno 2022, il limite di spesa complessivo è di 18 milioni di euro; l’importo massimo consentito è di 25.000 euro.
L’incentivo spetta nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013) e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Spese agevolabili
Il richiamato art. 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014, prevede che le spese agevolate debbono riguardare:
- impianti wi-fi, a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, se in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
Da escludere i costi relativi alla intermediazione commerciale.
Utilizzo del credito d’imposta
Il decreto-legge specifica che l’agevolazione è fruibile solamente in compensazione – tramite modello F24 da presentare utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 34, comma 1 della L. n. 388/2000 e di cui all’art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007.
Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; altresì, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Possibile cedere il credito d’imposta
Si prevede che il bonus possa essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Un apposito decreto del ministero del Turismo e dell'Economia fornirà le istruzioni per le modalità attuative dell’agevolazione.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: