Plusvalenze da cessione di partecipazioni estere, chiarimenti nuovo regime fiscale
Pubblicato il 01 agosto 2024
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Pubblicata il 29 luglio 2024 la circolare n. 17 dell’Agenzia delle Entrate sul regime di participation exemption per le società ed enti commerciali non residenti, ai sensi dell’articolo 68 comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 1, comma 59, della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).
Nello specifico, il documento di prassi agenziale illustra la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2024, che consente di detassare in misura pari al 95% le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società o enti residenti in altri Stati membri UE o in Stati SEE dotati di adeguato scambio di informazioni qualora ricorrano i requisiti del regime di participation exemption o PEX.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria sul tema segue la circolare n. 10/2024 di Assonime che aveva già affrontato l’argomento, evidenziando alcuni tratti distintivi tra la disciplina impositiva delle plusvalenze PEX realizzate da società residenti in Italia e quelle realizzate da società residenti in altri Stati membri.
La finalità dell’Amministrazione finanziaria è quella di fornire istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in merito alle novità introdotte.
Legge di bilancio 2024, regime Pex anche ai soggetti non residenti
La modifica legislativa introdotta dalla Legge di bilancio 2024 ha significativamente ridefinito il quadro normativo delle plusvalenze attraverso l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Tale novità normativa amplia il regime di esenzione fiscale, noto come "participation exemption", precedentemente riservato solo alle plusvalenze realizzate da soggetti residenti. Con l'aggiunta del comma 2-bis, anche le plusvalenze ottenute dalla cessione di partecipazioni qualificate, che siano fiscalmente rilevanti in Italia ma realizzate da società ed enti commerciali non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, godranno di un regime fiscale favorevole.
La condizione è che tali soggetti siano residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e soggetti all'imposta sul reddito delle società nel proprio stato di residenza.
Il rafforzamento di questo quadro normativo non solo mira a stimolare l'investimento transfrontaliero e a rendere il sistema fiscale italiano più competitivo, ma si pone anche in linea con le libertà garantite dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In questo modo, si elimina ogni potenziale discriminazione fiscale precedentemente sancita dalla giurisprudenza sia unionale che nazionale, garantendo una maggiore coerenza e equità nel trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate all'interno del mercato unico europeo.
Regime Pex, requisiti soggettivi
In primo luogo, la circolare n. 17/E/2024 delinea l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizioni del TUIR.
Per beneficiare del regime di esenzione fiscale delineato nel comma 2-bis dell'articolo 68 del TUIR, i requisiti soggettivi che le società ed enti commerciali non residenti devono soddisfare sono specifici e mirati a garantire una corretta applicazione del trattamento fiscale preferenziale.
Nella circolare agenziale si ribadisce che le entità idonee devono essere residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e assoggettate a un'imposta sul reddito delle società che non imputi per trasparenza il reddito ai soci, assicurando una forma di tassazione comparabile all'IRES italiana.
Tali entità devono anche presentare una forma giuridica equiparabile a quella delle società di capitali italiane, escludendo le società di persone, le associazioni, i trust e altri soggetti non commerciali.
NOTA BENE: È fondamentale che queste società o enti non possiedano una stabile organizzazione in Italia cui sia funzionalmente connessa la partecipazione qualificata oggetto di cessione, per evitare la doppia imposizione e garantire il rispetto dei principi di neutralità fiscale promossi dalla normativa.
Tali requisiti sono cruciali per assicurare che solo le entità che operano in condizioni di equivalenza strutturale e fiscale rispetto alle controparti italiane possano accedere ai benefici del regime di esenzione per le plusvalenze.
Regime fiscale delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate. Ambito oggettivo
Il comma 2-bis dell'articolo 68 del TUIR definisce l'ambito oggettivo di applicazione per il regime fiscale preferenziale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Questo regime si applica esclusivamente alle plusvalenze specificate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR. Tali plusvalenze devono provenire da cessioni di partecipazioni qualificate che non sono associate a società semplici o a quelle categorie escluse dal comma 4 del medesimo articolo. Inoltre, le partecipazioni qualificate devono soddisfare i criteri specificati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR.
Per essere considerate qualificate, le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti devono rappresentare una percentuale significativa di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o una partecipazione al capitale o al patrimonio.
NOTA BENE: Queste percentuali sono superiori al 2% o al 20% per i diritti di voto, e superiori al 5% o al 25% per la partecipazione al capitale, a seconda che i titoli siano negoziati in mercati regolamentati o meno.
Inoltre, viene fatta distinzione tra le cessioni di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e quelle non quotate, estendendo così la definizione di "qualificate" a una gamma più ampia di partecipazioni.
Riguardo alle esclusioni, si menzionano le società semplici, che non svolgono attività commerciale, e le partecipazioni in enti o società situati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, a meno che non si dimostri la sussistenza di un'esimente.
Inoltre, il regime non si applica a strumenti quali le obbligazioni convertibili, che solo potenzialmente possono diventare partecipazioni. Tuttavia, le cessioni di diritti e di titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, come opzioni e warrants, qualora rispettino i criteri del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, rientrano nell'ambito di applicazione del comma 2-bis.
L’obiettivo della disposizione normativa è quello di un trattamento fiscale uniforme e equo per le cessioni di partecipazioni qualificate, cercando di armonizzare le disposizioni con le esigenze del mercato e le normative europee in materia di classificazione contabile e di trasparenza fiscale.
Modalità di determinazione del capital gain
Le nuove regole per il calcolo delle plusvalenze da tassare, stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 68 del TUIR, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.
Queste disposizioni prevedono che le plusvalenze qualificate, determinate dalla cessione di partecipazioni, debbano considerare il 5% del loro importo per essere algebricamente sommate alle corrispondenti minusvalenze. Qualora le minusvalenze superino le plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione nei periodi d'imposta successivi, fino al limite del 5% delle plusvalenze future, e per un massimo di quattro anni. Tutto ciò deve essere chiaramente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui le minusvalenze sono state realizzate.
La base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva è, quindi, definita dalla somma algebrica del 5% delle plusvalenze e minusvalenze di pari categoria, calcolata come descritto. In aggiunta, il nuovo regime esclude le plusvalenze dalla portata del comma 5 dell'articolo 68 del TUIR, garantendo che minusvalenze e plusvalenze correlate possano essere trattate come una massa distinta di redditi diversi, secondo quanto illustrato dalla relazione alla legge di bilancio 2024.
Le plusvalenze realizzate da partecipazioni qualificate a partire dal 1° gennaio 2024 sono soggette a un'imposta sostitutiva con un'aliquota del 26%, come specificato dal decreto legislativo del 21 novembre 1997, modificato successivamente dalla Legge di bilancio 2018. Queste norme garantiscono che le plusvalenze ottenute da cessioni di partecipazioni rientranti nelle specifiche categorie di qualifica previste dal comma 2-bis vengano tassate equamente, promuovendo così un sistema fiscale coerente e trasparente.
Di seguito una Tabella che riassume il processo e le regole per la determinazione e l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze qualificate a partire dal 2024, come dettato dalle recenti modifiche legislative apportate al TUIR.
Elemento |
Descrizione |
Plusvalenze qualificate |
Derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate non associate a società semplici o escluse da altre norme specifiche. |
Calcolo delle plusvalenze |
5% dell'importo totale delle plusvalenze è considerato per il calcolo del saldo imponibile. |
Trattamento delle minusvalenze |
5% delle minusvalenze viene sommato algebricamente al 5% delle plusvalenze. Se le minusvalenze superano le plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata come deduzione fino al 5% delle plusvalenze future per un massimo di quattro anni. |
Documentazione necessaria |
È necessario indicare nell'anno di realizzazione delle minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi, l'importo da riportare come deduzione. |
Data di effettiva applicazione |
Le regole sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2024. Le plusvalenze realizzate da questa data in poi sono soggette alle nuove disposizioni. |
Imposta applicabile |
Le plusvalenze qualificate sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26%. |
Esclusioni Specifiche |
Le plusvalenze relative a partecipazioni in società semplici o in enti residenti in paesi con fiscalità privilegiata sono escluse, salvo che non si dimostri l'esistenza di una esimente. |
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