Regime fiscale Pex. La Cassazione sul requisito di commerciabilità della start up
Pubblicato il 03 dicembre 2021
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La Corte di cassazione ha fornito precisazioni per quel che riguarda il requisito della commerciabilità, presupposto per usufruire del regime agevolativo della “participation exemption” (Pex).
Il beneficio dell’esenzione da imposta delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni è concesso purché la società partecipata svolga effettivamente e in concreto attività commerciale.
Perché, ossia, si possa considerare sussistente il requisito della commercialità è necessario che l’impresa sia dotata di una struttura - frutto di un’attività di organizzazione e predisposizione delle risorse necessarie – idonea all’avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli in relazione all’oggetto dell’attività d’impresa.
Come anche precisato dall’Amministrazione finanziaria con circolare n. 7/E del 2013, il presupposto della commercialità può considerarsi sussistente già nella fase di start up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l’attività per la quale è costituita.
Difatti, anche se il periodo di start up, di per sé, non è idoneo a configurare l’esercizio di attività commerciale, esso assume una connotazione commerciale, ai fini della participation exemption, laddove venga seguito dallo svolgimento dell’attività di impresa.
È quanto puntualizzato nel testo dell’ordinanza di Cassazione n. 38066 del 2 dicembre 2021, pronunciata in annullamento, con rinvio, di una decisione di merito in cui era stato fatto malgoverno dei richiamati principi.
Entrambe le Commissioni tributarie, di primo e secondo grado, avevano accolto l’impugnazione promossa da una società cooperativa avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato la plusvalenza conseguita dalla contribuente a seguito della cessione di quote societarie detenute in una Srl, ritenendo inapplicabile il regime fiscale Pex.
La CTR, nel rigettare l’appello del Fisco, aveva considerato che il presupposto della commerciabilità si acquistasse con la costituzione e non in un momento successivo.
Secondo la Suprema corte, tuttavia, era errata la considerazione dei giudici di gravame: l’esercizio dell’impresa commerciale deve essere verificato, non sulla base delle indicazioni dell’oggetto sociale, ma anche con riferimento all’attività effettivamente esercitata o potenzialmente esercitabile, idonea a soddisfare la domanda di mercato in tempi tecnici ragionevolmente previsti in base allo specifico settore economico di appartenenza.
La Commissione tributaria regionale, invece, a fronte di un avviso di accertamento che forniva specifici elementi, tratti dal bilancio e dalla nota integrativa di una società, dai quali si evinceva che l’attività imprenditoriale non era ancora iniziata al momento della cessione delle quote, aveva ritenuto irrilevante la condizione dell’impresa in start up, riconoscendo la natura commerciale, ai fini dell’applicazione della disciplina fiscale Pex, sulla base del mero riscontro dell’oggetto sociale.
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