Pignoramento erroneamente trascritto? Entrate risarciscono
Pubblicato il 14 febbraio 2018
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E’ stata accolta la domanda di risarcimento danni avanzata da un uomo che, nel richiedere ad un istituto di credito la stipula di un contratto di apertura di credito, aveva scoperto l’esistenza di una erronea trascrizione di pignoramento immobiliare a suo carico.
La Conservatoria dei registri immobiliari, in seguito, aveva precisato che si trattava di trascrizione nulla in quanto basata su decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo.
Da qui la richiesta di completa eliminazione della trascrizione nonché la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, tenendo conto dell’attività imprenditoriale svolta dal richiedente, che era anche il sindaco di un Comune.
Questa domanda era stata accolta, in sede di gravame, in ordine al danno all’immagine e alla reputazione dell’attore, con affermazione della responsabilità solidale a carico dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate).
Danno all’immagine: discredito creditizio e limitazione al credito
I giudici di secondo grado avevano ritenuto il danno provato in via presuntiva, posto che lo stato di incertezza e dubbio derivante dall’erronea trascrizione aveva sicuramente determinato un pregiudizio all’immagine dell'uomo che era apparso insolvente, con conseguente limitazione della sua possibilità di accesso al credito.
La conferma di questa situazione era stata dedotta da una missiva con cui la banca, in risposta alla richiesta di stipula dell’apertura di credito, aveva subordinato un nuovo esame della stessa all’esito della cancellazione della nota di trascrizione, con richiesta, a seguire, di chiarimenti sull’esistenza della formalità.
Prova presuntiva
I giudici di Cassazione – ordinanza n. 3428 del 13 febbraio 2018 - hanno confermato la sentenza impugnata rigettando tutti i motivi di doglianza sollevati dalla ricorrente Agenzia del Territorio.
In particolare, è stato precisato che la Corte d’appello aveva evinto, dal materiale presuntivo rilevato, non tanto un danno consistente nel mancato accesso ai finanziamenti richiesti, quanto la prova che il sindaco era apparso come un debitore insolvente in specifiche relazioni commerciali. Le richieste di finanziamento, ossia, avevano sicuramente generato un “discredito creditizio” in capo all’attore.
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