Permessi 104: assistenza anche fuori dal turno di lavoro
Pubblicato il 14 ottobre 2024
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Va escluso che integri un abuso del permessi ex Legge 104 la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile, non su base oraria.
Il lavoratore, in altri termini, non è tenuto a fornire assistenza al familiare disabile esclusivamente durante il proprio turno di lavoro, ma può farlo nell'arco della giornata di permesso.
Permessi 104: assistenza al disabile non per forza durante il turno di lavoro
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 26514 del 11 ottobre 2024, nell'occuparsi della vicenda di un lavoratore che era stato oggetto di licenziamento disciplinare a seguito dell'asserito abuso di permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Il caso esaminato
La decisione della Corte d'appello
La Corte d'appello, in particolare, aveva rigettato le ragioni del lavoratore, oppostosi al licenziamento.
Nella decisione, i giudici di secondo grado avevano richiamato la contestazione disciplinare alla base del licenziamento, scaturita all'esito di un controllo a campione sulla fruizione dei permessi 104 da parte di dipendenti.
I controlli erano stati riportati in una relazione investigativa, nella quale si addebitava al dipendente di non aver correttamente fruito, in riferimento ai turni orari assegnati, dei permessi retribuiti richiesti per l'assistenza alla madre invalida, in tre giornate determinate.
La Corte d'appello aveva considerato legittimo licenziamento comminato al dipendente per violazione dei principi di correttezza e buona fede, ritenendo non dimostrata l'effettiva assistenza al disabile in corrispondenza del turno di lavoro assegnato.
Il ricorso del dipendente
Il lavoratore ha quindi promosso ricorso in Cassazione, sostenendo che la legge non impone l'assistenza durante uno specifico orario di lavoro, ma piuttosto nell'arco della giornata.
Secondo la sua difesa, ossia, i giudici di merito avevano errato nel ritenere che l'assistenza alla madre invalida dovesse espletarsi in corrispondenza del turno di lavoro e non dell'intera giornata, senza peraltro considerare che il turno di lavoro non era da lui conosciuto al momento della presentazione della richiesta di permesso.
In tale contesto, la contestazione disciplinare e la prova della mancata assistenza limitata al solo turno di lavoro non potevano considerarsi idonei a legittimare il licenziamento.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi sollevati dal ricorrente, evidenziando che i permessi ex Legge 104 sono giornalieri e non orari.
Per la Corte, l'assistenza non deve coincidere rigidamente con l'orario di lavoro, ma può essere prestata in qualsiasi momento della giornata, purché il tempo liberato dal lavoro venga effettivamente destinato all'assistenza del familiare disabile.
Inoltre, non spetta al datore di lavoro controllare le modalità specifiche con cui l'assistenza viene prestata, ma solo reagire in caso di abuso comprovato.
Modalità di fruizione di permessi 104
Nella sua disamina, la Suprema corte è partita dalla lettura della norma di riferimento, vale a dire l'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104 del 1992.
Ebbene, come osservato dalla dottrina, la norma in esame identifica chiaramente le situazioni assistenziali soggettive, ma non specifica i dettagli su come l'assistenza deve essere prestata dal lavoratore che usufruisce dei permessi.
La giurisprudenza sull'abuso di permessi 104
La Corte di Cassazione ha quindi richiamato quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di abuso dei permessi 104.
L'assistenza al familiare disabile - ha ricordato la Corte - non deve essere intesa in senso restrittivo, ma può comprendere tutte le attività necessarie che il disabile non è in grado di svolgere autonomamente.
Elemento essenziale della fattispecie, infatti, è l'esistenza di un nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile: tale nesso va inteso non in senso rigido ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro.
È stato quindi chiarito che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione è permesso ex 104, si avvalga dello stesso non per l'assistenza familiare al familiare bensì per attendere ad altre attività, integri un'ipotesi di abuso del diritto.
Tale condotta, infatti, si palesa:
- nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente;
- nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass n. 4984/2014).
Senza contare il disvalore sociale connesso a tali condotte abusive, atteso che i permessi sono retribuiti in anticipo dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi, comunque con necessità di diversa organizzazione del lavoro in azienda e di sostituzioni.
Né il permesso ex 104 riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, può essere utilizzato in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza.
Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra un abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche i fili disciplinari (Cass. n. 17968/2016).
Entro tale perimetro funzionale, è stato peraltro precisato che l'assistenza non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non è in condizione di compiere autonomamente.
L'abuso, quindi, va a configurarsi solo quando il lavoratore utilizzi permessi per fini diversi dall'assistenza, da intendere in senso ampio, atteso che l'interesse primario cui è preposta la legge 104 e quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza al disabile, che si realizzano in ambito familiare attraverso una serie di benefici a favore delle persone che se ne prendono cura, pur dovendosi scongiurare utilizzi fraudolenti della normativa.
Decisione di merito non in linea con i principi enunciati
Nel caso di specie, la Corte d'appello non si era attenuta a tali principi.
La decisione infatti era incentrata sulla verifica della mancata assistenza durante i turni di lavoro senza tenere conto:
- da un lato, del fatto che tali turni non erano conosciuti dal lavoratore al momento della richiesta dei permessi ex 104;
- dall'altro, che la prova era focalizzava sull'orario mattutino, senza considerare che l'assistenza può essere fornita nell'arco della giornata, non spettando al datore di lavoro controllare le modalità di esercizio della stessa, ma solo, sussistendone i presupposti, reagire a eventuali abusi in quanto incidenti sull'organizzazione lavorativa e sul dovere di buona fede e correttezza.
Il lavoratore ha il diritto di scegliere i giorni per usufruire dei permessi per assistere un familiare disabile, indipendentemente dalle esigenze organizzative del datore di lavoro, che non può influenzare tale scelta.
Il datore di lavoro non può sindacare, in assenza di accordi in tal senso tra le parti sociali, la scelta delle giornate in cui esercitare l'assistenza al disabile, tale scelta si pone al di fuori degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore nell'attuale quadro normativo.
Come posto in luce dalla Cassazione con sentenza n. 12679/2024, i permessi ex 104 sono delineati quali permessi giornalieri su base mensile e non su base oraria o cronometrica e possono essere fruiti a condizione che la persona gravemente disabile non sia ricoverato a tempo pieno, sicché l'assistenza del familiare può realizzarsi anche in forme non specificate.
I principi da ribadire
Da qui la riaffermazione del principio secondo cui l'assistenza a persona disabile in situazioni di gravità non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione.
Si configura abuso quando il lavoratore utilizzi permessi per fini diversi dall'assistenza, in senso ampio, in favore del familiare, cioè in difformità dalle modalità richieste dalla datura e dalla finalità per cui il congedo è previsto, da accertarsi nel merito.
In tale contesto, non integra abuso la prestazione di assistenza familiare disabile ad orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratti di si tratta di permessi giornalieri su base mensile e non su base oraria.
Da qui l'accoglimento, con rinvio, del ricorso del lavoratore.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un lavoratore era stato licenziato per presunto abuso dei permessi concessi dalla Legge 104/1992 per assistere la madre disabile. Il datore di lavoro sosteneva che l'assistenza non era stata prestata durante l'orario di lavoro stabilito. |
Questione dibattuta | Se i permessi ex Legge 104 devono essere fruiti esclusivamente durante il turno di lavoro o se è possibile prestare assistenza nell'arco dell'intera giornata di permesso. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che i permessi sono giornalieri e non orari. L'assistenza può essere prestata in qualsiasi momento della giornata, purché sia dedicata all'assistenza del familiare disabile. Non è abuso se non coincide con l'orario di lavoro. |
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