Permessi 104: licenziamento legittimo in caso di abuso
Pubblicato il 14 marzo 2024
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Costituisce giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex legge n. 104 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso.
Coerentemente con la ratio del beneficio, infatti, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto.
Occorre che l'assenza, in altri termini, sia collegata con l'assistenza del disabile.
La normativa di riferimento, del resto, non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui essa è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela.
In tale contesto, appartiene alla competenza ed all'apprezzamento del giudice di merito la concreta verifica, sulla base dell'accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, dell'esercizio con modalità abusive difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito.
Assenza non collegata ad assistenza? Licenziamento
Questi i principi pacificamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per come richiamati dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, nel testo dell'ordinanza n. 6468 del 12 marzo 2024.
Nella specie, la Suprema corte ha confermato, ritenendola conforme a tali assunti, una decisione di merito, con cui era stato dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare intimato da una banca a una propria dipendente.
Il recesso era stato comminato per assenza ingiustificata a seguito di anomali allontanamenti dal posto di lavoro, soprattutto in connessione con la fruizione di permessi 104 in favore di genitori infermi.
I giudici territoriali, in particolare, avevano ritenuto provato che la lavoratrice, nelle ore imputate a permesso ex legge 104, non si fosse dedicata all'assistenza dei genitori disabili in modo rilevante e significativo, essendosi occupata di altre attività.
Sì a controlli tramite agenzia investigativa
Legittimo, in tale contesto, il controllo della dipendente a mezzo di agenti investigativi.
Come ricordato dalla giurisprudenza, infatti, il controllo demandato all'agenzia investigativa è legittimo ove non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come proprio nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi 104.
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