Licenziamento per chi fa vacanza coi permessi della Legge 104

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4984 del 4.3.2014, ha confermato la legittimità di un licenziamento dietro verifica di un’Agenzia investigativa su un lavoratore, da cui era emersa la fruizione dei permessi mensili ex lege n. 104/1992, non per accudire il familiare ma per fruire di un weekend lungo con amici.

Il controllo per il tramite dell’Agenzia investigativa - effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) - è, nel caso di specie, da ritenersi lecito avendo riguardato la verifica di atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore (in tal senso, si veda Cass. 7 giugno 2003, n. 9167).

D’altra parte, la giurisprudenza della Corte sostiene che il ricorso ad Agenzie è lecito anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590).

Resta fuori dal caso in esame l'ipotesi prevista dall’INPS (messaggio n. 24705 del 30.12.2011) e dal Ministero del Lavoro (interpello n. 30 del 6 luglio 2010) che ritengono che l’assistenza al familiare possa consistere anche in attività che non necessariamente richiedono la presenza del disabile, ma che risultano di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici). Tanto è vero che, sulla scorta della suddetta interpretazione è ammesso che il referente unico possa fruire dei permessi mensili per assistere un disabile grave che fruisce dei permessi per se stesso anche nei giorni in cui il disabile svolga attività lavorativa. 
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