Per i professionisti indagini finanziarie non retroattive
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 30 aprile 2010
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La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con la sentenza n. 31/01/10 depositata il 10 febbraio 2010, ha accolto il ricorso di un professionista a cui l'ufficio delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per il 2004, basato su copie dei conti bancari, relativi ai singoli rapporti e alle operazioni di natura finanziaria dallo stesso intrattenuti.
Nel dettaglio, l'ufficio aveva accertato un maggior reddito professionale in considerazione del fatto che alcune movimentazioni non trovavano riscontro né nelle registrazioni contabili in entrata e in uscita né nella dichiarazione dei redditi. Il professionista aveva così contestato l'applicazione retroattiva delle norme introdotte nel 2005 in materia di indagini finanziarie nei confronti dei professionisti. Tale assunto è stato, altresì, condiviso dai giudici di Ragusa, i quali hanno confermato l'inapplicabilità, per i professionisti, dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, per gli anni precedenti il 2005.
Nel dettaglio, l'ufficio aveva accertato un maggior reddito professionale in considerazione del fatto che alcune movimentazioni non trovavano riscontro né nelle registrazioni contabili in entrata e in uscita né nella dichiarazione dei redditi. Il professionista aveva così contestato l'applicazione retroattiva delle norme introdotte nel 2005 in materia di indagini finanziarie nei confronti dei professionisti. Tale assunto è stato, altresì, condiviso dai giudici di Ragusa, i quali hanno confermato l'inapplicabilità, per i professionisti, dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, per gli anni precedenti il 2005.
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