Pensioni. Accordo tra Italia e Moldavia: in vigore la legge di ratifica
Pubblicato il 26 luglio 2023
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È in vigore dal 26 luglio 2023 la legge 11 luglio 2023, n. 94 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l’Italia e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale.
La legge di ratifica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.172 del 25 luglio 2023.
Campo di applicazione
L'Accordo si applica:
- per la Repubblica di Moldova, alla pensione per limite d'età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e all'indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione ai superstiti;
- per la Repubblica Italiana, alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS nonché alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'INAIL.
Sotto il profilo soggettivo l’Accordo si applica alle persone che sono o sono state beneficiarie delle predette prestazioni in base alla legislazione di una o di entrambe le Parti e ai loro familiari e superstiti.
Presentazione delle domande
Le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente italiana, all'istituzione competente moldava (Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali - CNAS).
Le domande di pensione italiane vanno presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico.
Le domande di prestazioni italiane relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali vanno presentate per il tramite dell'istituzione competente moldava, all’INAIL.
Pagamento delle prestazioni
Le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte.
Il pagamento è effetuato nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.
Recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso
In base all’Accordo ratificato con la legge n. 94 del 2023, l'istituzione che ha pagato una prestazione non dovuta o in eccesso, può chiedere all'istituzione dell'altra Parte che eroga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l'importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario.
L'istituzione dell'altra Parte trattiene tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione.
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