Patto di non concorrenza: disciplina derogabile dalle parti
Pubblicato il 30 agosto 2024
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La naturale onerosità del patto di non concorrenza è derogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale.
Le parti possono accordarsi su diverse modalità di pagamento dell'indennità, incluse modalità provvigionali.
È quanto ha precisato la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 23331 del 29 agosto 2024, nel pronunciarsi sulla derogabilità delle previsioni in materia di compenso per il patto di non concorrenza.
Patto di non concorrenza nel contratto di agenzia
Il patto di non concorrenza, disciplinato dall'art. 1751-bis del Codice Civile, è un accordo tra un agente commerciale e la sua azienda (o preponente) in cui l'agente si impegna a non svolgere attività concorrenti a quelle dell'azienda per un certo periodo di tempo dopo la cessazione del rapporto di agenzia.
Tra le principali caratteristiche del patto di non concorrenza si segnalano:
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Forma Scritta: il patto deve essere stipulato per iscritto, altrimenti è nullo.
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Durata: la durata massima del patto di non concorrenza è stabilita in due anni dalla cessazione del rapporto di agenzia. Nel caso in cui l'agente svolga l'attività in forma societaria, la durata può essere estesa fino a cinque anni.
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Ambito di applicazione: il patto deve specificare chiaramente l'ambito territoriale, l'oggetto dell'attività e i tipi di beni o servizi ai quali si applica il divieto di concorrenza. Questo serve a delimitare chiaramente le restrizioni imposte all'agente.
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Indennità: l'art. 1751-bis c.c. prevede che l'agente abbia diritto a un'indennità per l'accettazione del patto di non concorrenza. Questa indennità deve essere distinta dalle provvigioni e dagli altri compensi che l'agente riceve durante il rapporto di agenzia.
Possibilità di derogare alla disciplina su compenso
Nella decisione in commento, la Corte di cassazione ha chiarito che le parti possono concordare diverse modalità di pagamento dell'indennità richiamata, inclusa la possibilità di pagarla insieme alle provvigioni durante il rapporto di agenzia, salvo successivo conguaglio.
Analisi del caso esaminato
Nel caso di specie, gli Ermellini si sono occupati di una controversia tra una società e un agente di commercio.
L'agente, dimissionario, aveva richiesto il pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, sostenendo che tale indennità dovesse essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e al termine del rapporto di agenzia.
La Corte d'Appello, in linea con la decisione del Tribunale, aveva rigettato le richieste dell'agente, osservando che l'indennità per il patto di non concorrenza era stata legittimamente quantificata in percentuale rispetto alle provvigioni maturate e pagata congiuntamente a queste, salvo successivo conguaglio.
Per la Corte territoriale, tale quantificazione dell'indennità come percentuale sulle provvigioni maturate e pagate durante il rapporto era da ritenersi valida, senza che ciò violasse alcuna norma imperativa.
Il ricorso dell'agente
L'agente si era quindi rivolto alla Corte di legittimità, lamentando, tra i motivi, l'asserita violazione dell'art. 1751-bis del Codice Civile sul patto di non concorrenza.
La decisione della Corte di cassazione
Le relative doglianze sono state tuttavia disattese dalla Corte di cassazione, che ha invece confermato le conclusioni rese dai giudici di merito.
Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha rammentato che la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile e che le parti possono accordarsi su modalità diverse di pagamento dell'indennità, incluse le modalità provvigionali.
Per la Suprema corte, dunque, la normativa vigente consente alle parti di derogare alle modalità di liquidazione e pagamento dell'indennità, incluso il pagamento insieme alle provvigioni durante il rapporto di lavoro.
Di conseguenza, la previsione contrattuale che stabiliva la liquidazione anticipata dell'indennità insieme alle provvigioni era da ritenersi conforme all'ordinamento.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un agente commerciale ha chiesto il pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, sostenendo che dovesse essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e al termine del rapporto di agenzia. |
Questione dibattuta | Derogabilità o meno delle previsioni in materia di compenso per patto di non concorrenza. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile. Pertanto, le parti possono concordare modalità alternative di pagamento dell'indennità, comprese quelle provvigionali. La clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato dell'indennità insieme alle provvigioni è stata considerata valida e conforme all'ordinamento vigente. |
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